CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 21542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che ha prorogato il divieto di ricevere quotidiani dell'area geografica di origine a norma dell'art. 18 ter comma 1 lett. a) ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLICO Domenico deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 41 bis, commi 2, 2 bis e 2 quater ord.pen.; nonché artt. 18 commi 7, 8 e 9 e 18 ter, comma 1 lett. a) O.P. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di doglianze vagliate in modo del tutto adeguato nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente