CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.GERVASI Massimiliano ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, di conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Roma alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, previo riconoscimento delle generiche prevalenti sulla contestata e ritenuta recidiva, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish. 2. Il ricorso poggia su un unico profilo di doglianza in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere sussunto sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. La difesa ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno del ricorso, evidenziando che il giudice distrettuale, ai fini della esclusione della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, aveva valorizzato esclusivamente il profilo ponderale dello stupefacente. 3. Il motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello. 3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché si basa su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame hanno dato infatti conto di elementi preclusivi al riconoscimento della non lieve entità del fatto: in primo luogo, la circostanza, preponderante ed ostativa alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309/90, secondo la quale il peso del principio attivo presente nello stupefacente consentisse di confezionare circa 223 dosi medie droganti; in secondo luogo, la ottima qualità dello stupefacente detenuto che presentava principio attivo superiore al 97% e in terzo luogo la presenza di elementi sintomatici della ricorrenza di una florida ed organizzata attività di spaccio, desunta dalla presenza all'interno dell'abitazione di materiale idoneo al taglio, alla preparazione ed al confezionamento dello stupefacente, oltre al rinvenimento di una non irrilevante somma di denaro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio. Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logico, ad escludere l'ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.2 Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha_chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del .20.02.2018, Rv. 272529). In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta. (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non nnass). Si tratta di valutazioni che la Corte territoriale, nel caso de quo, fornisce, avuto riguardo non solo al dato ponderale ma anche, e soprattutto, al numero di dosi medie ricavabili e alle modalità dell'azione delittuosa, elementi idonei a dimostrare la non lieve entità del fatto. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec