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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 15300/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19237-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19237/2017 Cron.

Rep.

Ud.04/05/2023 CC nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1148/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 115/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza de l 27 gennaio 201 7 , la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, avente ad oggetto il diritto del Danile, docente di ruolo appartenente alla dotazione organica del sostegno nella provincia di Agrigento, al rientro nella sede di utilizzazione, avendo manifestato la volontà di rinunciare all’assegnazione provvisoria nella provincia di Verona quando al momento della pubblicazione delle assegnazioni provvisorie ancora era disponibile il posto di sostegno all’interno del comune di [OSCURATO:PERSONA] dalla cui assegnazione, dunque, doveva ritenersi essere stato illegittimamente pretermesso; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, che aveva inteso valorizzare il comportamento conciliativo dell’amministrazione scolastica, che aveva comunque dato corso alla rinuncia riposizionando il Danile nella graduatoria provinciale di appartenenza, di dover, in assenza di una disciplina specifica, attingere analogicamente ai principi generali concernenti l’irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali recettizie, siccome recepiti dalla stessa ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente e, così, escludere che potesse riconoscersi efficacia ad una dichiarazione di rinuncia acquisita quando la precedente domanda di assegnazione provvisoria era stata accolta, così da vincolare le amministrazioni scolastiche competenti nelle successive determinazioni di incarico; - che per la cassazione di tale decisione ricorr e il Danile , affidando l’impugnazione adue motivi, cui resiste, con controricorso, il solo MIUR, non avendo le altre Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrent e , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, lamenta la non conformità a diritto del ricorso operato dalla Corte territoriale all’interpretazione analogica non ricorrendone i presupposti applicativi; - che, con il medesimo motivo, in via meramente subordinata, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del disposto dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013 concernente la rinunciaalla domanda di trasferimento, non avendo la Corte dato rilievo all’eccezione contemplata data dalla ricorrenza di gravi motivi sopravvenuti; - che, c on il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNI del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrent e imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato per cui la rinuncia del ricorrente all’assegnazione provvisoria sarebbe intervenuta quando la sede assegnata in utilizzazione era ancora disponibile e l’aver, in contrasto con la disciplina collettiva, considerato giuridicamente prevalente la disposta assegnazione provvisoria rispetto all’assegnazione in utilizzazione; - che , ai fini del decidere, è opportuno preme ttere che la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendiche, in difetto di una specifica disciplina, valorizza i principi generali di diritto, secondo il criterio interpretativo dell’analogia iuris, ritenendo legittimo il ricorso al principio dell’irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali recettizie una volta che, come nel caso di specie, la revoca sia intervenuta successivamente all’atto che aveva dato corso all’originaria dichiarazione (l’assegnazione provvisoria era stata disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Verona in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre la revoca era stata presentata a mani dal ricorrente ad Agrigento il 30.8.2012). - la decisione in parola si svolge secondo un iter logico - argomentativo che si sottrae alla censura che nel primo motivo è volta a contestare il ricorso all’analogia, che, tra l’altro, erroneamente si dice desunta dall’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, affermando la Corte territoriale soltanto che il principio invocato appare recepito anche dalla predetta ordinanza; - che inammissibile si rivela il secondo motivo, non misurandosi le censure con esso avanzate dal ricorrente con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale, che, come detto, valorizza la circostanza che all’atto della revoca l’assegnazione provvisoria da parte dell’USP di Verona era già intervenuta e non la diversa circostanza che, sempre al momento della revoca, il posto assegnato in utilizzazione presso il comune di [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora disponibile, prescindendo del tutto da valutazioni di prevalenza di un’assegnazione rispetto all’altra; - che, pertanto, il ricorso va rigettato ; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19237-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19237/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 CC nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1148/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 115/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza de l 27 gennaio 201 7 , la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, avente ad oggetto il diritto del Danile, docente di ruolo appartenente alla dotazione organica del sostegno nella provincia di Agrigento, al rientro nella sede di utilizzazione, avendo manifestato la volontà di rinunciare all’assegnazione provvisoria nella provincia di Verona quando al momento della pubblicazione delle assegnazioni provvisorie ancora era disponibile il posto di sostegno all’interno del comune di [OSCURATO:PERSONA] dalla cui assegnazione, dunque, doveva ritenersi essere stato illegittimamente pretermesso; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, che aveva inteso valorizzare il comportamento conciliativo dell’amministrazione scolastica, che aveva comunque dato corso alla rinuncia riposizionando il Danile nella graduatoria provinciale di appartenenza, di dover, in assenza di una disciplina specifica, attingere analogicamente ai principi generali concernenti l’irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali recettizie, siccome recepiti dalla stessa ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente e, così, escludere che potesse riconoscersi efficacia ad una dichiarazione di rinuncia acquisita quando la precedente domanda di assegnazione provvisoria era stata accolta, così da vincolare le amministrazioni scolastiche competenti nelle successive determinazioni di incarico; - che per la cassazione di tale decisione ricorr e il Danile , affidando l’impugnazione adue motivi, cui resiste, con controricorso, il solo MIUR, non avendo le altre Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrent e , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, lamenta la non conformità a diritto del ricorso operato dalla Corte territoriale all’interpretazione analogica non ricorrendone i presupposti applicativi; - che, con il medesimo motivo, in via meramente subordinata, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del disposto dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013 concernente la rinunciaalla domanda di trasferimento, non avendo la Corte dato rilievo all’eccezione contemplata data dalla ricorrenza di gravi motivi sopravvenuti; - che, c on il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNI del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrent e imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato per cui la rinuncia del ricorrente all’assegnazione provvisoria sarebbe intervenuta quando la sede assegnata in utilizzazione era ancora disponibile e l’aver, in contrasto con la disciplina collettiva, considerato giuridicamente prevalente la disposta assegnazione provvisoria rispetto all’assegnazione in utilizzazione; - che , ai fini del decidere, è opportuno preme ttere che la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendiche, in difetto di una specifica disciplina, valorizza i principi generali di diritto, secondo il criterio interpretativo dell’analogia iuris, ritenendo legittimo il ricorso al principio dell’irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali recettizie una volta che, come nel caso di specie, la revoca sia intervenuta successivamente all’atto che aveva dato corso all’originaria dichiarazione (l’assegnazione provvisoria era stata disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Verona in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre la revoca era stata presentata a mani dal ricorrente ad Agrigento il 30.8.2012). - la decisione in parola si svolge secondo un iter logico - argomentativo che si sottrae alla censura che nel primo motivo è volta a contestare il ricorso all’analogia, che, tra l’altro, erroneamente si dice desunta dall’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, affermando la Corte territoriale soltanto che il principio invocato appare recepito anche dalla predetta ordinanza; - che inammissibile si rivela il secondo motivo, non misurandosi le censure con esso avanzate dal ricorrente con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale, che, come detto, valorizza la circostanza che all’atto della revoca l’assegnazione provvisoria da parte dell’USP di Verona era già intervenuta e non la diversa circostanza che, sempre al momento della revoca, il posto assegnato in utilizzazione presso il comune di [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora disponibile, prescindendo del tutto da valutazioni di prevalenza di un’assegnazione rispetto all’altra; - che, pertanto, il ricorso va rigettato ; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri