CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso deduce un travisamento che non è tale ed una contraddizione motivazionale che non sussiste: - in relazione al primo profilo, sia sufficiente ricordare che il vizio di "travisamento della prova" chiama in causa le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio: non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (come erroneamente si propone nel ricorso), ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215); in tal prospettiva, la cognizione di questa Corte è limitata alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il divieto di rilettura dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605); - tanto meno configurabile - ci si riferisce al secondo profilo sopra indicato - la dedotta contraddittorietà, né intrinseca (come dedotto), essendo menzionate due decisioni differenti, né estrinseca, tra decisione di primo e di secondo grado, dovendosi piuttosto parlare di diversa valutazione del fatto, sempre ammissibile, purché, come nel caso concreto, adeguatamente giustificata; rilevato che con il secondo motivo si chiede la rivalutazione del compendio probatorio *acquisito, in particolare in relazione alla deposizione di un testimone sentito nel corso del processo: si tratta di un tentativo di rielaborazione del merito che non è consentito in Cassazione poiché il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito ed al loro libero convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis , il 16 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] rlatore [OSCURATO:PERSONA]