CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -avverso la sentenza n. 6507/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 18/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15880/2021Numero sezionale 3274/2022Numero di raccolta generale 11350/2022Data pubblicazione 07/04/2022Rosa Malatesta ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso lasentenza 18 dicembre 2020, n. 6507/2020, resa dalla Corte d’appello diRoma.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La Corte d’appello di Roma, quale giudice di rinvio individuato all’esitodella sentenza di cassazione n. 69/2013 del 3 gennaio 2013, ha accolto ladomanda di scioglimento della comunione dell’area adibita a giardinocompresa nell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 365 di Vasto, sulla basedel progetto di divisione redatto dalla espletata CTU.La sentenza rescindente della Corte di cassazione, accogliendo il primomotivo di ricorso contro la sentenza n. 986/2005 della Corte d’appello diL’Aquila, ha affermato che sussisteva il vizio di ultrapetizione, in quanto“la condominialità non era stata contestata dalla convenuta” e “il gravameriguardava la erronea presunzione di condominialità e l'indivisibilità”.Alla stregua di tale decisione, il giudice di rinvio ha affermato che nonpotesse essere più “posta in discussione la circostanza che l’area inquestione sia in regime di comunione ordinaria” tra [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina Peluzzo.L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e la carenza di motivazione, sostenendoche, data la ristrettezza dell’area, la divisione non sarà attuabile,dovendosi garantire l’accessibilità e la funzionalità delle unità delfabbricato mediante l’uso comune.Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse esseredichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cuiall'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., ilpresidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.Le parti hanno presentato memorie.2 di 4Numero registro generale 15880/2021Numero sezionale 3274/2022Numero di raccolta generale 11350/2022Data pubblicazione 07/04/2022Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. eper la carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.)La Corte d’appello di Roma ha inteso che la situazione di comunioneordinaria e non di condominio, connotante il bene per cui è causa,risultasse nella sentenza di accoglimento della Corte di cassazione,pronunciata a norma dell’art. 384 c.p.c., con conseguente preclusionedella possibilità di rimettere in discussione tale questione, in quantopresupposto necessario di quella decisione. Tale argomento decisorio nonè stato specificamente censurato dalla ricorrente. Il giudicato può, delresto, formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, comenella specie sulla qualificazione del contesto proprietario come di semplicecomunione e non di condominio, se questa abbia formato oggetto dicontestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario edindispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata nonabbia proposto impugnazione (Cass. Sez. 2, 24/04/2013, n. 10053).La Corte d’appello di Roma ha poi condiviso il progetto di divisionedenominato allegato D, che mantiene un unico accesso su [OSCURATO:PERSONA] eripartisce l’area in contesa in due parti, economicamente equivalenti.Non vertendosi in tema di condominio edilizio, ma di comunione ordinaria,non opera l’art. 1119 c.c. che, in omaggio al minor "favor" del legislatoreper la divisione condominiale, tutela anche il mero comodo godimento delbene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; opera, invecel'eccezione alla regola generale della divisione della comunione dispostadall'art. 1111 c.c., la quale tutela la destinazione d'uso del bene e, perquesto, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo deicomproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazionegiudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui èstato destinato, restando l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità3 di 4Numero registro generale 15880/2021Numero sezionale 3274/2022Numero di raccolta generale 11350/2022Data pubblicazione 07/04/2022del bene devoluto all'esame del giudice di merito (Cass. Sez. 2,18/02/2020, n. 4014; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5261).Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrentea rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazionenell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022.Il PresidenteMARIO BERTUZZI4 di 4