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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42496/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi formulano un motivo (comune ai ricorrenti) reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto al motivo di ricorso attraverso cui si mette in dubbio la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato come l'allegazione secondo cui la sostanza fosse unicamente destinata ad uso personale da parte dei ricorrenti, era in conflitto con il dato quantitativo della stessa comunque tale da consentire la predisposizione di oltre cento dosi ad effetto stupefacente, dalle modalità di detenzione all'interno di un pacchetto di sigarette occultato nell'appartamento occupato da entrambi, per la consistente somma di denaro rinvenuta (oltre 80 mila euro) a fronte di assenza di attività lavorativa documentata (dato valorizzabile anche in presenza della restituzione alla luce del delitto contestato ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ma soprattutto per il significativo rinvenimento di appunti con nomi e cifre che - in assenza di spiegazione alternativa ad opera dei ricorrenti - è stato valorizzato unitamente agli altri elementi non privi di valenza significativa; osservato che, pertanto, la ricostruzione in fatto che ha portato ritenere che la sostanza rinvenuta fosse anche destinata allo spaccio risulta correttamente effettuata con l'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione, valutazione di merito che, in quanto logica e completa, è sottratta al vaglio di questa Corte; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi formulano un motivo (comune ai ricorrenti) reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto al motivo di ricorso attraverso cui si mette in dubbio la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato come l'allegazione secondo cui la sostanza fosse unicamente destinata ad uso personale da parte dei ricorrenti, era in conflitto con il dato quantitativo della stessa comunque tale da consentire la predisposizione di oltre cento dosi ad effetto stupefacente, dalle modalità di detenzione all'interno di un pacchetto di sigarette occultato nell'appartamento occupato da entrambi, per la consistente somma di denaro rinvenuta (oltre 80 mila euro) a fronte di assenza di attività lavorativa documentata (dato valorizzabile anche in presenza della restituzione alla luce del delitto contestato ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ma soprattutto per il significativo rinvenimento di appunti con nomi e cifre che - in assenza di spiegazione alternativa ad opera dei ricorrenti - è stato valorizzato unitamente agli altri elementi non privi di valenza significativa; osservato che, pertanto, la ricostruzione in fatto che ha portato ritenere che la sostanza rinvenuta fosse anche destinata allo spaccio risulta correttamente effettuata con l'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione, valutazione di merito che, in quanto logica e completa, è sottratta al vaglio di questa Corte; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 42496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris