CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo - cori cui si censura la configurabilità del delitto di evasione, per essere la persona individuata dai Carabinieri non già la ricorrente bensì sua sorella e per essere, comunque, carente l'elemento soggettivo - la Corte d'appello ha dato conto, con congrua ed esaustiva motivazione, di come la prospettazione difensiva trovasse smentita nel contenuto del verbale di arresto e fosse, in ogni caso, inverosimile alla luce delle modalità del fatto, dal momento che la Capogna, chiaramente riconosciuta dagli operanti, fuggiva alla loro vista raggiungendo la sua abitazione; Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione logica e immune da vizi - ha escluso il riconoscimento della tenuità dell'offesa alla luce dell'intensità del dolo della ricorrente nonché della gravità del fatto, trovandosi la Capogna in compagnia di soggetto parimenti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; Considerato, infine, che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e all'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che la Corte d'appello ha ritenuto il fatto oggetto di giudizio espressione di un'accresciuta pericolosità sociale della ricorrente alla luce dei plurimi precedenti penali e che, comunque, il giudizio di bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è precluso dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.