Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14597/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rh.iGo,.

Ns.it o in Roma,11368/2017Viale [OSCURATO:PERSONA], n. 71, i quali dichiarano di voler ricevere le co-municazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificataindicati.- ricorrente -controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e di-1 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026fesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficidomiciliano ope legis- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1278/2020,depositata in data 2/12/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 1278/2020, de-positata il 2/12/2020, accoglieva l'appello proposto dal Ministerodell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate nei confrontidell'ISTAO ([OSCURATO:PERSONA] di Studi per la gestione dell'eco-nomia e delle aziende), avverso la sentenza del Tribunale di Anconache aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'ISTAO con-tro il provvedimento di cancellazione (10/2/2011) dall'elenco di cuial DPCM 3/4/2009 e per il riconoscimento del diritto al contributo del5×1000 dell'Irpef introdotto con la legge n. 266 del 2005.Il Tribunale, infatti, aveva escluso l'ISTAO dal contributo perl'anno 2009, stante l'irregolarità della documentazione prodotta;aveva invece accolto la richiesta per gli anni 2010, 2011 e 2012, peri quali l'unico motivo addotto era quello relativo alla mancata previ-sione statutaria in merito alla devoluzione del patrimonio, in caso discioglimento «in favore di altra associazione con finalità analoghe oper fini di pubblica utilità».Per il Tribunale, l'ISTAO aveva rispettato il vincolo di destinazionea finalità di pubblica utilità in conformità al disposto dell'art. 148,comma 8, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo stata pre-2 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026vista la devoluzione a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche,con vincolo a finalità analoghe a quelle dell'ISTAO.Per la Corte d'appello, invece, l'art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1997era norma di stretta interpretazione; era dunque necessario, al finedel riconoscimento del contributo, imprimere un vincolo di destina-zione idoneo a qualificare, «in modo diretto e specifico», anche «ilfine di pubblica utilità perseguito» (si citava Cass. n. 11148 del2013).Era necessario, dunque, che la previsione statutaria non si limi-tasse ad indicare l'Università quale organizzazione non lucrativa diutilità sociale, diversa dalla ONLUS, essendo investita di finalità pub-blica, ma indicasse con precisione anche «il vincolo di destinazionespecifico al quale il beneficiario della devoluzione debba ritenersiastretto per il perseguimento di un fine di utilità sociale».Nella specie, il semplice riferimento alla devoluzione dei beni re-siduati dalla liquidazione all'ente indicato come beneficiario in sedestatutaria ([OSCURATO:PERSONA] delle Marche), che li destinerà a fi-nalità analoghe a quelle dell'ISTAO, si presentava «del tutto genericoe, comunque, privo della specificità richiesta».Senza contare che «lo stesso adeguamento (operato a più ri-prese) delle clausole dello statuto dell'attuale appellato ai rilievi for-mulati dall'Agenzia delle entrate rappresenta un implicito riconosci-mento della non corrispondenza delle stesse ai fini richiesti dallalegge».2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I-STAO.3.

Hanno resistito con controricorso il MEF e l'Agenzia delle en-trate.[OSCURATO:PERSONA]:3 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/20261.

Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «illegitti-mità per violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 63-bis decreto-legge 25/6/2008 n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n.133, e art. 10 d.lgs. 4/12/97 n. 460), ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».Per il ricorrente l'art. 63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008ha previsto il riconoscimento del contributo alle associazioni di cuiall'art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1997.L'art. 10 richiamato, alla lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997, fariferimento alla previsione dello statuto delle organizzazioni non lu-crative di utilità sociale, dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'or-ganizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, adaltre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblicautilità.Tale norma dovrebbe essere letta unitamente all'art. 2, comma1, del DPCM 3/4/2009, che ricomprende espressamente tra i soggettida ammettere al riparto ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, letterab), proprio le Università.L'art. 12 dello statuto dell'ISTAO stabilisce, infatti, che i beni cheresiduano dalla liquidazione saranno devoluti all'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche che le destinerà a finalità analoghe a quelle dell'I-STAO.Non solo, dunque, risulta garantita la devoluzione dei beni all'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche e, quindi, a fini di pubblica utilità,ma si indica anche che il patrimonio è vincolato a finalità sociali ana-loghe a quelle dell'ISTAO.2.

La censura è inammissibile, perché – mentre nella rubrica delmotivo si articola una violazione di legge – nel corpo dello stesso siprospetta una differente interpretazione dello statuto dell'associa-zione, proponendo una diversa esegesi dalla clausola statutaria, di-4 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026versa da quella – plausibile e convincente ‒ effettuata dalla Corted'appello.Si tratta della critica ad un apprezzamento di fatto, riservato algiudice del merito, fondato sulla valutazione delle risultanze di causa,che non può essere censurato come violazione e/o falsa applicazionedi legge.Tra l'altro, il motivo è inammissibile anche perché il ricorrentenon ha indicato i parametri di interpretazione che sarebbero stativiolati ex art. 1362 e ss. c.c. dalla Corte di merito, nella valutazionedella clausola dello statuto dell'ISTAO, e neppure ha sottoposto aquesta Corte l'esame di differenti parametri interpretativi.Ed infatti, per questa Corte l'interpretazione dello statuto di unafondazione istituita per accettare un'eredità, onde accertarne la con-formità dello scopo a quello indicato dal testatore che l'ha istituitaerede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà dellostesso, va condotta - trattandosi di un atto negoziale espressione diautonomia privata, non partecipe della natura del provvedimento diriconoscimento della personalità giuridica - alla stregua dei criteriindicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento difatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in Cassazione entro ilimiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale(Cass., sez. 2, 4/7/2017, n. 16409).Si è ritenuto, allo stesso modo, che le disposizioni contenute nellecosiddette «carte federali» delle federazioni sportive nazionali -aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto pri-vato - rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale evanno interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362e segg. cod. civ., di modo che, ove sia censurata in sede di legittimitàl'interpretazione data alle norme in questione dal giudice di merito,5 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026parte ricorrente deve specificare i canoni ermeneutici in concretoviolati ed il punto ed il modo in cui il giudice stesso se ne sia disco-stato (Cass., sez.

L, 3/8/2007, n. 17067).Tale necessaria indagine ricostruttiva del significato effettivodella clausola statutaria risulta ancora più stringente nella fattispeciein esame, in quanto questa Corte ha costantemente ribadito chel'art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1997 rappresenta una norma di strettainterpretazione, per la non equivoca lettera della stessa (Cass., sez.5, 19/4/2017, n. 9828; Cass., sez. 5, 30/6/2011, n. 14371).3.

L'art. 63-bis, del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertitoin legge 6/8/2008, n. 133, prevede espressamente che «per l'annofinanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativeal periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità dicui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio2006 […] fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di impostasul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5×1000 dell'im-posta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle se-guenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizza-zioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 di-cembre 1997, n. 460, e successive modificazioni […]; b) finanzia-mento della ricerca scientifica e dell'università».Possono, dunque, essere inseriti nell'elenco dei beneficiari del 5per mille, sia le organizzazioni non lucrative di cui all'art. 10 del d.lgs.n. 460 del 1997 (lettera a), sia le università (lettera b).L'art. 10, comma 1, del d.lgs. 4/12/1997 n. 460, a sua volta,stabilisce che «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società coope-rative gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giu-ridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pub-blico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono6 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguentisettori […]; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizza-zioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentitol'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dallalegge».Ciò che rileva, dunque, al fine della permanenza nell'elenco deisoggetti beneficiari del 5 per mille, quali organizzazioni non lucrativedi utilità sociale (Onlus), è proprio la devoluzione dei beni ad altreorganizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica uti-lità.Non è sufficiente, però, che l'ente beneficiario svolga una attivitàdi pubblica utilità, ma occorre anche l'indicazione dello specifico vin-colo di destinazione, cui impiegare il patrimonio devoluto, non po-tendosi lasciare al soggetto identificato alcuna discrezionalità ag-giuntiva.Non è sufficiente che si tratti di un soggetto beneficiario pubblico,come l'università, ma occorre sempre l'indicazione di una finalitàspecifica cui destinare il lascito.4.

Per tale ragione non rilevano i due DPCM indicati dal ricor-rente, che si limitano a confermare la possibilità per le università diessere beneficiarie della scelta dei contribuenti di destinare il 5 permille delle imposte sui redditi.Si fa rifermento al DPCM 3/4/2009 (Disposizioni in materia di 5per mille per l'anno finanziario 2009), ove si chiarisce che «[a]i finidel presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al ri-parto ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112 […] gli enti senza scopo di lucro, quali uni-versità e istituti universitari, statali e non statali legalmente ricono-7 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026sciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione arti-stica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente ricono-sciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallostatus giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità princi-pale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica».Pertanto, ai sensi dell'art. 2 del DPCM, che ha chiarito il dispostodi cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 112del 2008, le università vengono ricomprese espressamente nel no-vero degli enti cui spetta il contributo.Ciò si desume anche dal successivo DPCM 23/4/2010, che indi-vidua sia i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i qualirichiama le finalità di sostegno del volontariato e delle altre organiz-zazioni non lucrative di utilità sociale (art. 2 del DPCM), sia i soggettidi cui all'art. 1, comma 1, lettera b), individuati con la finalità difinanziamento della ricerca scientifica e dell'università (art. 3 delDPCM).L'art. 3 del DPCM 23/4/2010 fa riferimento espressamente alleuniversità e agli istituti universitari.Ciò evidentemente però non basta a sorreggere il motivo di im-pugnazione, alla stregua della interpretazione restrittiva delle normeoperata dalla Corte di appello, nel solco della giurisprudenza di que-sta Corte.5.

Lo statuto dell'ISTAO per gli anni 2010, 2011 e 2012 preve-deva che «[i] beni che residuano dalla liquidazione saranno devolutiall'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche che le destinerà a finalità ana-loghe a quelle dell'ISTAO».6.

Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di questa Corteper cui, in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-LUS), non costituisce violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre1997, n. 460, la previsione statutaria con cui una ONLUS stabilisca8 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad un sog-getto diverso da un'altra ONLUS, ove tale soggetto (quale, nella spe-cie, un Comune) sia di per sé istituzionalmente investito di una fina-lità pubblica e ove lo statuto della ONLUS espressamente stabiliscaanche il vincolo di destinazione specifico al quale il beneficiario delladevoluzione debba ritenersi vincolato per il perseguimento di un finedi utilità sociale (Cass., sez. 5, 10/5/2013, n. 11148).In quella fattispecie, lo statuto prevedeva che il Comune dovessedestinare le somme all'attività di cineteca e ciò è stato ritenuto con-forme ad un vincolo di destinazione specifico.7.

Nella specie, invece, la Corte d'appello, interpretando la clau-sola statutaria dell'ISTAO, ha ritenuto che il rispetto dell'art. 10,comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997, si verifica solo se laOnlus stabilisce la devoluzione del patrimonio, in caso di sciogli-mento, a un soggetto diverso da un'altra Onlus, non solo ove talesoggetto (quale nella specie una università) sia di per sé istituzional-mente investito di finalità pubblica, «ma anche ove lo statuto dellaOnlus espressamente si faccia carico di stabilire anche il vincolo didestinazione specifico al quale il beneficiario della devoluzione debbaritenersi astretto per il perseguimento di un fine di utilità sociale».La Corte territoriale ha anche aggiunto, con una plausibile inter-pretazione dello statuto, che nella specie «il semplice riferimento alladevoluzione dei beni residuati dalla liquidazione dell'ente indicatocome beneficiario in sede statutaria ([OSCURATO:PERSONA] delle Mar-che) “che li destinerà a finalità analoghe a quelle dell'Istao” si pre-senta del tutto generico e, comunque, privo della specificità richie-sta».Tale interpretazione risulta in linea con la disciplina normativa,caratterizzata dalla necessità della espressa indicazione – nell'ambitodello statuto dell'ente associativo ‒ della finalità specifica e determi-9 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026nata di destinazione dei beni da devolvere, ai sensi dell'art. 10,comma 1, lettera f, del d.lgs. n. 460 del 1997, non essendo a tal finesufficiente la dizione «che li destinerà a finalità analoghe a quelledell'Istao», nella specie neppure indicate specificamente.8.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da di-spositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrentile spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 6437/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rh.iGo,. Ns.it o in Roma,11368/2017Viale [OSCURATO:PERSONA], n. 71, i quali dichiarano di voler ricevere le co-municazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificataindicati.- ricorrente -controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e di-1 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026fesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficidomiciliano ope legis- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1278/2020,depositata in data 2/12/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 1278/2020, de-positata il 2/12/2020, accoglieva l'appello proposto dal Ministerodell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate nei confrontidell'ISTAO ([OSCURATO:PERSONA] di Studi per la gestione dell'eco-nomia e delle aziende), avverso la sentenza del Tribunale di Anconache aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'ISTAO con-tro il provvedimento di cancellazione (10/2/2011) dall'elenco di cuial DPCM 3/4/2009 e per il riconoscimento del diritto al contributo del5×1000 dell'Irpef introdotto con la legge n. 266 del 2005.Il Tribunale, infatti, aveva escluso l'ISTAO dal contributo perl'anno 2009, stante l'irregolarità della documentazione prodotta;aveva invece accolto la richiesta per gli anni 2010, 2011 e 2012, peri quali l'unico motivo addotto era quello relativo alla mancata previ-sione statutaria in merito alla devoluzione del patrimonio, in caso discioglimento «in favore di altra associazione con finalità analoghe oper fini di pubblica utilità».Per il Tribunale, l'ISTAO aveva rispettato il vincolo di destinazionea finalità di pubblica utilità in conformità al disposto dell'art. 148,comma 8, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo stata pre-2 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026vista la devoluzione a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche,con vincolo a finalità analoghe a quelle dell'ISTAO.Per la Corte d'appello, invece, l'art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1997era norma di stretta interpretazione; era dunque necessario, al finedel riconoscimento del contributo, imprimere un vincolo di destina-zione idoneo a qualificare, «in modo diretto e specifico», anche «ilfine di pubblica utilità perseguito» (si citava Cass. n. 11148 del2013).Era necessario, dunque, che la previsione statutaria non si limi-tasse ad indicare l'Università quale organizzazione non lucrativa diutilità sociale, diversa dalla ONLUS, essendo investita di finalità pub-blica, ma indicasse con precisione anche «il vincolo di destinazionespecifico al quale il beneficiario della devoluzione debba ritenersiastretto per il perseguimento di un fine di utilità sociale».Nella specie, il semplice riferimento alla devoluzione dei beni re-siduati dalla liquidazione all'ente indicato come beneficiario in sedestatutaria ([OSCURATO:PERSONA] delle Marche), che li destinerà a fi-nalità analoghe a quelle dell'ISTAO, si presentava «del tutto genericoe, comunque, privo della specificità richiesta».Senza contare che «lo stesso adeguamento (operato a più ri-prese) delle clausole dello statuto dell'attuale appellato ai rilievi for-mulati dall'Agenzia delle entrate rappresenta un implicito riconosci-mento della non corrispondenza delle stesse ai fini richiesti dallalegge».2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I-STAO.3. Hanno resistito con controricorso il MEF e l'Agenzia delle en-trate.[OSCURATO:PERSONA]:3 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/20261. Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «illegitti-mità per violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 63-bis decreto-legge 25/6/2008 n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n.133, e art. 10 d.lgs. 4/12/97 n. 460), ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».Per il ricorrente l'art. 63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008ha previsto il riconoscimento del contributo alle associazioni di cuiall'art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1997.L'art. 10 richiamato, alla lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997, fariferimento alla previsione dello statuto delle organizzazioni non lu-crative di utilità sociale, dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'or-ganizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, adaltre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblicautilità.Tale norma dovrebbe essere letta unitamente all'art. 2, comma1, del DPCM 3/4/2009, che ricomprende espressamente tra i soggettida ammettere al riparto ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, letterab), proprio le Università.L'art. 12 dello statuto dell'ISTAO stabilisce, infatti, che i beni cheresiduano dalla liquidazione saranno devoluti all'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche che le destinerà a finalità analoghe a quelle dell'I-STAO.Non solo, dunque, risulta garantita la devoluzione dei beni all'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche e, quindi, a fini di pubblica utilità,ma si indica anche che il patrimonio è vincolato a finalità sociali ana-loghe a quelle dell'ISTAO.2. La censura è inammissibile, perché – mentre nella rubrica delmotivo si articola una violazione di legge – nel corpo dello stesso siprospetta una differente interpretazione dello statuto dell'associa-zione, proponendo una diversa esegesi dalla clausola statutaria, di-4 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026versa da quella – plausibile e convincente ‒ effettuata dalla Corted'appello.Si tratta della critica ad un apprezzamento di fatto, riservato algiudice del merito, fondato sulla valutazione delle risultanze di causa,che non può essere censurato come violazione e/o falsa applicazionedi legge.Tra l'altro, il motivo è inammissibile anche perché il ricorrentenon ha indicato i parametri di interpretazione che sarebbero stativiolati ex art. 1362 e ss. c.c. dalla Corte di merito, nella valutazionedella clausola dello statuto dell'ISTAO, e neppure ha sottoposto aquesta Corte l'esame di differenti parametri interpretativi.Ed infatti, per questa Corte l'interpretazione dello statuto di unafondazione istituita per accettare un'eredità, onde accertarne la con-formità dello scopo a quello indicato dal testatore che l'ha istituitaerede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà dellostesso, va condotta - trattandosi di un atto negoziale espressione diautonomia privata, non partecipe della natura del provvedimento diriconoscimento della personalità giuridica - alla stregua dei criteriindicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento difatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in Cassazione entro ilimiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale(Cass., sez. 2, 4/7/2017, n. 16409).Si è ritenuto, allo stesso modo, che le disposizioni contenute nellecosiddette «carte federali» delle federazioni sportive nazionali -aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto pri-vato - rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale evanno interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362e segg. cod. civ., di modo che, ove sia censurata in sede di legittimitàl'interpretazione data alle norme in questione dal giudice di merito,5 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026parte ricorrente deve specificare i canoni ermeneutici in concretoviolati ed il punto ed il modo in cui il giudice stesso se ne sia disco-stato (Cass., sez. L, 3/8/2007, n. 17067).Tale necessaria indagine ricostruttiva del significato effettivodella clausola statutaria risulta ancora più stringente nella fattispeciein esame, in quanto questa Corte ha costantemente ribadito chel'art. 10 del d.lgs. n. 463 del 1997 rappresenta una norma di strettainterpretazione, per la non equivoca lettera della stessa (Cass., sez.5, 19/4/2017, n. 9828; Cass., sez. 5, 30/6/2011, n. 14371).3. L'art. 63-bis, del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertitoin legge 6/8/2008, n. 133, prevede espressamente che «per l'annofinanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativeal periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità dicui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio2006 […] fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di impostasul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5×1000 dell'im-posta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle se-guenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizza-zioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 di-cembre 1997, n. 460, e successive modificazioni […]; b) finanzia-mento della ricerca scientifica e dell'università».Possono, dunque, essere inseriti nell'elenco dei beneficiari del 5per mille, sia le organizzazioni non lucrative di cui all'art. 10 del d.lgs.n. 460 del 1997 (lettera a), sia le università (lettera b).L'art. 10, comma 1, del d.lgs. 4/12/1997 n. 460, a sua volta,stabilisce che «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società coope-rative gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giu-ridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pub-blico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono6 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguentisettori […]; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizza-zioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentitol'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dallalegge».Ciò che rileva, dunque, al fine della permanenza nell'elenco deisoggetti beneficiari del 5 per mille, quali organizzazioni non lucrativedi utilità sociale (Onlus), è proprio la devoluzione dei beni ad altreorganizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica uti-lità.Non è sufficiente, però, che l'ente beneficiario svolga una attivitàdi pubblica utilità, ma occorre anche l'indicazione dello specifico vin-colo di destinazione, cui impiegare il patrimonio devoluto, non po-tendosi lasciare al soggetto identificato alcuna discrezionalità ag-giuntiva.Non è sufficiente che si tratti di un soggetto beneficiario pubblico,come l'università, ma occorre sempre l'indicazione di una finalitàspecifica cui destinare il lascito.4. Per tale ragione non rilevano i due DPCM indicati dal ricor-rente, che si limitano a confermare la possibilità per le università diessere beneficiarie della scelta dei contribuenti di destinare il 5 permille delle imposte sui redditi.Si fa rifermento al DPCM 3/4/2009 (Disposizioni in materia di 5per mille per l'anno finanziario 2009), ove si chiarisce che «[a]i finidel presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al ri-parto ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112 […] gli enti senza scopo di lucro, quali uni-versità e istituti universitari, statali e non statali legalmente ricono-7 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026sciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione arti-stica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente ricono-sciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallostatus giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità princi-pale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica».Pertanto, ai sensi dell'art. 2 del DPCM, che ha chiarito il dispostodi cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 112del 2008, le università vengono ricomprese espressamente nel no-vero degli enti cui spetta il contributo.Ciò si desume anche dal successivo DPCM 23/4/2010, che indi-vidua sia i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i qualirichiama le finalità di sostegno del volontariato e delle altre organiz-zazioni non lucrative di utilità sociale (art. 2 del DPCM), sia i soggettidi cui all'art. 1, comma 1, lettera b), individuati con la finalità difinanziamento della ricerca scientifica e dell'università (art. 3 delDPCM).L'art. 3 del DPCM 23/4/2010 fa riferimento espressamente alleuniversità e agli istituti universitari.Ciò evidentemente però non basta a sorreggere il motivo di im-pugnazione, alla stregua della interpretazione restrittiva delle normeoperata dalla Corte di appello, nel solco della giurisprudenza di que-sta Corte.5. Lo statuto dell'ISTAO per gli anni 2010, 2011 e 2012 preve-deva che «[i] beni che residuano dalla liquidazione saranno devolutiall'[OSCURATO:PERSONA] delle Marche che le destinerà a finalità ana-loghe a quelle dell'ISTAO».6. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di questa Corteper cui, in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-LUS), non costituisce violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre1997, n. 460, la previsione statutaria con cui una ONLUS stabilisca8 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad un sog-getto diverso da un'altra ONLUS, ove tale soggetto (quale, nella spe-cie, un Comune) sia di per sé istituzionalmente investito di una fina-lità pubblica e ove lo statuto della ONLUS espressamente stabiliscaanche il vincolo di destinazione specifico al quale il beneficiario delladevoluzione debba ritenersi vincolato per il perseguimento di un finedi utilità sociale (Cass., sez. 5, 10/5/2013, n. 11148).In quella fattispecie, lo statuto prevedeva che il Comune dovessedestinare le somme all'attività di cineteca e ciò è stato ritenuto con-forme ad un vincolo di destinazione specifico.7. Nella specie, invece, la Corte d'appello, interpretando la clau-sola statutaria dell'ISTAO, ha ritenuto che il rispetto dell'art. 10,comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997, si verifica solo se laOnlus stabilisce la devoluzione del patrimonio, in caso di sciogli-mento, a un soggetto diverso da un'altra Onlus, non solo ove talesoggetto (quale nella specie una università) sia di per sé istituzional-mente investito di finalità pubblica, «ma anche ove lo statuto dellaOnlus espressamente si faccia carico di stabilire anche il vincolo didestinazione specifico al quale il beneficiario della devoluzione debbaritenersi astretto per il perseguimento di un fine di utilità sociale».La Corte territoriale ha anche aggiunto, con una plausibile inter-pretazione dello statuto, che nella specie «il semplice riferimento alladevoluzione dei beni residuati dalla liquidazione dell'ente indicatocome beneficiario in sede statutaria ([OSCURATO:PERSONA] delle Mar-che) “che li destinerà a finalità analoghe a quelle dell'Istao” si pre-senta del tutto generico e, comunque, privo della specificità richie-sta».Tale interpretazione risulta in linea con la disciplina normativa,caratterizzata dalla necessità della espressa indicazione – nell'ambitodello statuto dell'ente associativo ‒ della finalità specifica e determi-9 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6437/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 14597/2026Data pubblicazione 17/05/2026nata di destinazione dei beni da devolvere, ai sensi dell'art. 10,comma 1, lettera f, del d.lgs. n. 460 del 1997, non essendo a tal finesufficiente la dizione «che li destinerà a finalità analoghe a quelledell'Istao», nella specie neppure indicate specificamente.8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da di-spositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrentile spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 6437/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 14597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris