CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 17638/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il -dife-n-sdr 6'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 gennaio 2023 il Tribunale per il riesame di Terni ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare Oppo modello A91, nella disponibilità dell'indagato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni in data 22 dicembre 2022, nella ritenuta indiziaria ricorrenza dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895; 391-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe indebitamente utilizzato un telefono cellulare all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Terni, ove è ristretto, come ritenuto comprovato: dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; dalla conversazione captata tra il Giuli ed un'altra persona nel corso del periodo di detenzione dell'indagato in carcere; dal rinvenimento, tra i beni personali del prevenuto depositati presso l'[OSCURATO:PERSONA], del suddetto telefono cellulare Oppo modello A91, poi sottoposto a sequestro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione. Ritiene il ricorrente che l'apparato argomentativo posto a sostegno del sequestro sarebbe del tutto apparente, in particolare osservato che la nota dell'ufficio comando dell'Il agosto 2022, richiamata dal P.M. in seno al proprio atto, non sarebbe stata consegnata unitamente al decreto di sequestro, così, di fatto, impedendo al prevenuto di poter valutare la sussistenza di una connessione tra il bene sequestrato e i reati per cui si procede, nonché la loro funzionalità all'accertamento dei fatti oggetto di indagine. Nonostante l'indicata carenza motivazionale, l'ordinanza del Tribunale del riesame avrebbe del tutto illegittimamente confermato il sequestro probatorio, sulla scorta di un'apodittica valutazione della sussistenza del fumus dei delitti ascrittigli, senza precisare in che modo il telefono cellulare potesse essere definito pertinente, a fini probatori, rispetto ai reati per cui si procede. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il difensore ha depositato una successiva nota scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, in primo luogo, essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Nella materia, inoltre, viene in rilievo soltanto il fumus commissi delicti (inteso come astratta possibilità che un determinato fatto possa essere sussunto sotto una fattispecie di reato). Il giudice, pertanto, non è tenuto a valutare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura, riguardando il fumus la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in una determinata ipotesi di reato. 3. Orbene, così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità, deve essere osservato come le violazioni di legge dedotte dal ricorrente siano del tutto prive di ogni fondamento, trattandosi di motivi sostanzialmente reiterativi di questioni attentamente vagliate dal Tribunale del riesame e disattese con argomentazioni non meritevoli di essere censurate in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come non sia data ravvisare la ricorrenza di nessuna motivazione apparente, asseritannente conseguente alla circostanza di essere stato fatto richiamo nel decreto di sequestro ad una nota dell'ufficio comando del 11 agosto 2022 non consegnata unitamente al provvedimento cautelare. Per come adeguatamente esplicato nell'ordinanza impugnata, il P.M. non ha operato alcun mero riferimento per relationem alla suddetta nota, ma ne ha illustrato, sia pur sinteticamente, il contenuto, dando «atto della conversazione con la Bucci del 16 agosto 2022», e quindi motivando in modo specifico «le esigenze probatorie che rendono necessaria l'acquisizione del dispositivo nel suo complesso, costituite dal fondato sospetto che lo stesso sia il mezzo con il quale siano stati commessi i reati contestati e che ivi sia contenuto materiale probatorio utile per l'accertamento dei fatti oggetto di indagine». Tale motivazione è conforme alla consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità per cui, sebbene sia richiesto che il P.M. dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti in caso di sequestro probatorio o di convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, è sufficiente una esposizione concisa delle ragioni poste a fondamento del provvedimento (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Il decreto di sequestro probatorio può essere, cioè, sorretto anche da una motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti enunciata mediante formule sintetiche qualora sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614-01). E' stata, perfino, ritenuta l'ammissibilità di una motivazione per relationem, o comunque realizzata mediante l'utilizzo di moduli prestampati, purché siano evincibili le ragioni poste a fondamento del provvedimento (cfr. Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton, Rv. 275007-01; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zhiding, Rv. 265776-01). Del tutto logica e congrua, nonché esente dai vizi eccepiti, è, pertanto, la motivazione espressa nell'ordinanza impugnata, con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto la legittimità del decreto di sequestro probatorio, in quanto disposto nella ritenuta evidenza di atti di indagine - ivi succintamente rappresentati - idonei a comprovare la sussistenza del fumus commissi delicti e la pertinenza tra essi e il cellulare oggetto del provvedimento cautelare. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.