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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28458/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5403/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA n.531/2023 depositata i l 22/08/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Cagliari ha notificato più avvisi di accertamento ICI ai coniugi ricorrenti, comproprietari al 50% di due appartamenti sovrapposti siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 18 a Cagliari, dove entrambi risultano residenti anagraficamente, con i quali è stato contestato il mancato versamento dell’ICI per gli anni 2009 e 2011.

2. I contribuenti hanno presentato un primo ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari per ottenere l’annullamento dei due avvisi di accertamento ICI relativi all’anno 2009.

3. La CTP, con sentenza del 9 novembre 2015, ha accolto il ricorso, annullando gli atti.

Il Comune di Cagliari ha impugnato tale decisione.

4. Successivamente, gli stessi contribuenti hanno impugnato altri due avvisi di accertamento ICI relativi al 2011.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso con sentenza del 21 settembre 2018, e i contribuenti hanno proposto appello.

Con sentenza del 22 agosto 2023, in epigrafe meglio indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna ha riunito i due procedimenti e ha accolto l’appello del Comune, respingendo invece quello dei contribuenti, confermando così la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

6. La Corte ha che le due unità immobiliari in questione, pur utilizzate dai coniugi come abitazione, risultassero prive di collegamento interno e collegate solo tramite la scala condominiale, non esclusiva e che le unità avessero una distinta situazione catastale e fossero formalmente separate.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il comune.

8. Successivamente i ricorrenti ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso, i ricorrenti deduconola violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1 del d.l. n. 93/2008, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

I ricorrenti sostengono che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia errato nel ritenere necessari un collegamento strutturale interno e l'accatastamento unitario per il riconoscimento dell'esenzione ICI per entrambe le unità immobiliari, lequali sono di fatto utilizzate come unica abitazione principale.

2. Il motivo non è fondato.

3. Va preliminarmente rilevato che la PDA riferita in memoria è stata risolta sulla base di un rilievo di inammissibilità e in base alla situazione di fatto acclarata dal giudice di merito, stente la preclusione di diverso accertamento in sede di legittimità.

Ne consegue la irrilevanza nella presente fattispecie.

4. Nelcaso in analisi si tratta non solo di due immobili accatastati distintamente, ma –ed è questo il dato dirimente –di immobili collegati solo da una scala esterna non esclusiva.

Tale circostanza non è in contestazionee questa Corte non può operare una diversa valutazione del fatto.

5. Si tratta, dunque, per le connotazioni strutturali, di due immobili del tutto distinti, che non possono in ogni caso essere considerati come unica abitazione principale: difetta il requisito della comunicazione tra gli immobili.

6. Invero, in uno con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.29/10/2008, n. 25902(Rv. 605168 - 01) ) e a specificazione del principio già consolidato, si deve seguire il principio in base al quale “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, ex art. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 2008) , sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, rispetto alla quale l’assenza di una comunicazione diretta tra gli immobili (nella fattispecie accessibili da una scala esterna non esclusiva) assume carattere preclusivo alla fruizione del beneficio fiscale”.

7. La CTR ha indi correttamente applicato il principio,nel ritenere che la situazione di fatto di unificazione degli immobili non fosse rilevante ai fini dell’esonero dal pagamento della imposta immobiliare, in assenza di un accesso diretto e comunicante tra i due immobili.

8. Stante la infondatezza del motivo, il ricorso va conseguentemente rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.486,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5403/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA n.531/2023 depositata i l 22/08/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Cagliari ha notificato più avvisi di accertamento ICI ai coniugi ricorrenti, comproprietari al 50% di due appartamenti sovrapposti siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 18 a Cagliari, dove entrambi risultano residenti anagraficamente, con i quali è stato contestato il mancato versamento dell’ICI per gli anni 2009 e 2011. 2. I contribuenti hanno presentato un primo ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari per ottenere l’annullamento dei due avvisi di accertamento ICI relativi all’anno 2009. 3. La CTP, con sentenza del 9 novembre 2015, ha accolto il ricorso, annullando gli atti. Il Comune di Cagliari ha impugnato tale decisione. 4. Successivamente, gli stessi contribuenti hanno impugnato altri due avvisi di accertamento ICI relativi al 2011. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso con sentenza del 21 settembre 2018, e i contribuenti hanno proposto appello. Con sentenza del 22 agosto 2023, in epigrafe meglio indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna ha riunito i due procedimenti e ha accolto l’appello del Comune, respingendo invece quello dei contribuenti, confermando così la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. 6. La Corte ha che le due unità immobiliari in questione, pur utilizzate dai coniugi come abitazione, risultassero prive di collegamento interno e collegate solo tramite la scala condominiale, non esclusiva e che le unità avessero una distinta situazione catastale e fossero formalmente separate. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il comune. 8. Successivamente i ricorrenti ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, i ricorrenti deduconola violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1 del d.l. n. 93/2008, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I ricorrenti sostengono che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia errato nel ritenere necessari un collegamento strutturale interno e l'accatastamento unitario per il riconoscimento dell'esenzione ICI per entrambe le unità immobiliari, lequali sono di fatto utilizzate come unica abitazione principale. 2. Il motivo non è fondato. 3. Va preliminarmente rilevato che la PDA riferita in memoria è stata risolta sulla base di un rilievo di inammissibilità e in base alla situazione di fatto acclarata dal giudice di merito, stente la preclusione di diverso accertamento in sede di legittimità. Ne consegue la irrilevanza nella presente fattispecie. 4. Nelcaso in analisi si tratta non solo di due immobili accatastati distintamente, ma –ed è questo il dato dirimente –di immobili collegati solo da una scala esterna non esclusiva. Tale circostanza non è in contestazionee questa Corte non può operare una diversa valutazione del fatto. 5. Si tratta, dunque, per le connotazioni strutturali, di due immobili del tutto distinti, che non possono in ogni caso essere considerati come unica abitazione principale: difetta il requisito della comunicazione tra gli immobili. 6. Invero, in uno con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.29/10/2008, n. 25902(Rv. 605168 - 01) ) e a specificazione del principio già consolidato, si deve seguire il principio in base al quale “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, ex art. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 2008) , sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, rispetto alla quale l’assenza di una comunicazione diretta tra gli immobili (nella fattispecie accessibili da una scala esterna non esclusiva) assume carattere preclusivo alla fruizione del beneficio fiscale”. 7. La CTR ha indi correttamente applicato il principio,nel ritenere che la situazione di fatto di unificazione degli immobili non fosse rilevante ai fini dell’esonero dal pagamento della imposta immobiliare, in assenza di un accesso diretto e comunicante tra i due immobili. 8. Stante la infondatezza del motivo, il ricorso va conseguentemente rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.486,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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