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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 05285/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del 13/0472021 della Corte d'appello di Firenze. me Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data klitl ^. 2021, la Corte di appello di Firenze respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di applicazione concordata della pena, emessa dal Tribunale di Lucca il 2 dicembre 2020 e irrevocabile il 30 dicembre 2020, sul rilievo che Idrizi aveva rilasciato una procura speciale notarile (proveniente dalla Prefettura di Valona e tradotta da un perito del Tribunale) al difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], pure domiciliatario eletto, il quale se ne era avvalso per avanzare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.

Di talché, vi era la prova certa che Idrizi non versava in una situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo a suo carico. 2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, che ne ha chiesto l'annullamento sull'assunto della invalidità della procura consolare rilasciata in lingua albanese - tradotta da un perito del Tribunale - al precedente difensore dell'imputato, anche in ordine alla elezione di domicilio, inidonea perciò a legittimare quest'ultimo alla richiesta di patteggiamento senza che l'imputato ne fosse effettivamente informato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 11 gennaio 2022 la difesa ha depositato "memoria di replica" con la quale ha ribadito i rilievi svolti, affermando che la procura difensiva è un atto che proviene dalla parte e che l'A.G. procedente non può completare e integrare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, oltre che sprovvisto del requisito di specificità dei motivi (sia quanto a violazione di legge, sia quanto a sufficienza e logicità della motivazione), è manifestamente infondato.

2. La Corte di appello ha correttamente negato che il ricorrente versasse in condizioni di incolpevole mancata conoscenza del processo, al quale era rimasto assente, sul rilievo della presenza del difensore di fiducia, domiciliatario eletto, il quale aveva legittimamente esercitato il potere di rappresentanza attribuitogli con apposita procura speciale, redatta in lingua albanese e tradotta in italiano da un perito del Tribunale, mediante la richiesta di applicazione concordata della pena.

L'affermazione difensiva che un atto di procura speciale non possa essere tradotto in lingua italiana tramite perizia disposta da un Tribunale dello Stato (poiché l'unica traduzione affidabile e certa sarebbe solo quella consolare) non trova alcun fondamento normativo.

Parimenti irragionevole e priva di ancoraggio normativo è l'asserzione che l'imputato -pur avendo nominato un difensore fiduciario, eletto domicilio presso lo stesso professionista, rilasciato procura speciale relativa al procedimento- possa comunque ignorare l'esistenza del procedimento.Di talché, attesa l'accertata, effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l'imputato, la conoscenza certa del procedimento da parte di Idrizi risulta incontrovertibilmente reale e non presunta e il processo si è validamente celebrato in assenza dello stesso (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del 13/0472021 della Corte d'appello di Firenze. me Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data klitl ^. 2021, la Corte di appello di Firenze respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di applicazione concordata della pena, emessa dal Tribunale di Lucca il 2 dicembre 2020 e irrevocabile il 30 dicembre 2020, sul rilievo che Idrizi aveva rilasciato una procura speciale notarile (proveniente dalla Prefettura di Valona e tradotta da un perito del Tribunale) al difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], pure domiciliatario eletto, il quale se ne era avvalso per avanzare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. Di talché, vi era la prova certa che Idrizi non versava in una situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo a suo carico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, che ne ha chiesto l'annullamento sull'assunto della invalidità della procura consolare rilasciata in lingua albanese - tradotta da un perito del Tribunale - al precedente difensore dell'imputato, anche in ordine alla elezione di domicilio, inidonea perciò a legittimare quest'ultimo alla richiesta di patteggiamento senza che l'imputato ne fosse effettivamente informato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 11 gennaio 2022 la difesa ha depositato "memoria di replica" con la quale ha ribadito i rilievi svolti, affermando che la procura difensiva è un atto che proviene dalla parte e che l'A.G. procedente non può completare e integrare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, oltre che sprovvisto del requisito di specificità dei motivi (sia quanto a violazione di legge, sia quanto a sufficienza e logicità della motivazione), è manifestamente infondato. 2. La Corte di appello ha correttamente negato che il ricorrente versasse in condizioni di incolpevole mancata conoscenza del processo, al quale era rimasto assente, sul rilievo della presenza del difensore di fiducia, domiciliatario eletto, il quale aveva legittimamente esercitato il potere di rappresentanza attribuitogli con apposita procura speciale, redatta in lingua albanese e tradotta in italiano da un perito del Tribunale, mediante la richiesta di applicazione concordata della pena. L'affermazione difensiva che un atto di procura speciale non possa essere tradotto in lingua italiana tramite perizia disposta da un Tribunale dello Stato (poiché l'unica traduzione affidabile e certa sarebbe solo quella consolare) non trova alcun fondamento normativo. Parimenti irragionevole e priva di ancoraggio normativo è l'asserzione che l'imputato -pur avendo nominato un difensore fiduciario, eletto domicilio presso lo stesso professionista, rilasciato procura speciale relativa al procedimento- possa comunque ignorare l'esistenza del procedimento.Di talché, attesa l'accertata, effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l'imputato, la conoscenza certa del procedimento da parte di Idrizi risulta incontrovertibilmente reale e non presunta e il processo si è validamente celebrato in assenza dello stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petru
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