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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 34223/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24246-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 2021 DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 4386 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 12/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 518/2015 depositata il 12.3.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art. 54 comma 4 DPR 633/1972, importi dovuti a titolo di Iva all'importazione, oltre interessi e sanzioni, sulla base di un PVC, redatto in conseguenza di un controllo incrociato effettuato dalla G. d.

F. presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl, a tenore del quale la società contribuente sopra menzionata ".....aveva indebitamente utilizzato il deposito fiscale gestito virtualmente dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl di Bari sottraendo merci al pagamento di diritti di confine dovuti all'atto dell'importazione omettendo il versamento dell'Iva...". - Deduceva la contribuente la carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate in favore dell'Agenzia delle Dogane, oltre ad una serie di censure relative al merito della pretesa erariale; resisteva l'Ufficio. - [OSCURATO:PERSONA] di Bari accoglieva i ricorsi -previa riunione dei medesimi- con sentenza, che, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era confermata dalla CTR, la quale ribadiva la carenza di legittimazione in capo alla Agenzia odierna ricorrente, ritenendo assorbite tutte le altre questioni. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso -illustrato da memoria- la società contribuente.

Considerato che - Il ricorso consta di un unico motivo che reca: "Violazione dell'art. 50 bis, comma 5, D.L. n. 331/93 conv. in L. n. 427/93, dell'art. 70, comma 1, del i DPR n. 633/72, dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.

Igs. n. 500/99 e degli artt.2729 e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.).".

La questione verte sulla legittimazione, o meno, dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'IVA all'importazione. - L'ufficio ha contestato alla società contribuente l'indebita utilizzazione di un deposito fiscale gestito virtualmente da altra società; entrambe le sentenze di merito hanno accolto le deduzioni della contribuente affermando il difetto di legittimazione in capo all'Agenzia delle Entrate. - Ritiene il collegio di dare continuità ad una serie di pronunce della Corte - a partire dall'anno 2016- le quali hanno rivalutato la vicenda per cui è causa rispetto all'orientamento precedente adottando una interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che VIVA all'importazione non ha natura di dazio doganale ma di tributo; la competenza dell'Agenzia delle Dogane, invero, si configura esclusivamente quando vi è coincidenza tra l'immissione in libera pratica e la sua immissione in consumo e non invece quando la prima precede temporalmente la seconda (cfr., ex multis e di recente, Cass.24.7.2019 n. 19987) - Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione.

Roma, 25 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24246-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 2021 DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 4386 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 12/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 518/2015 depositata il 12.3.2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art. 54 comma 4 DPR 633/1972, importi dovuti a titolo di Iva all'importazione, oltre interessi e sanzioni, sulla base di un PVC, redatto in conseguenza di un controllo incrociato effettuato dalla G. d. F. presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl, a tenore del quale la società contribuente sopra menzionata ".....aveva indebitamente utilizzato il deposito fiscale gestito virtualmente dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl di Bari sottraendo merci al pagamento di diritti di confine dovuti all'atto dell'importazione omettendo il versamento dell'Iva...". - Deduceva la contribuente la carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate in favore dell'Agenzia delle Dogane, oltre ad una serie di censure relative al merito della pretesa erariale; resisteva l'Ufficio. - [OSCURATO:PERSONA] di Bari accoglieva i ricorsi -previa riunione dei medesimi- con sentenza, che, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era confermata dalla CTR, la quale ribadiva la carenza di legittimazione in capo alla Agenzia odierna ricorrente, ritenendo assorbite tutte le altre questioni. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso -illustrato da memoria- la società contribuente. Considerato che - Il ricorso consta di un unico motivo che reca: "Violazione dell'art. 50 bis, comma 5, D.L. n. 331/93 conv. in L. n. 427/93, dell'art. 70, comma 1, del i DPR n. 633/72, dell'art. 62, commi 1 e 2, del d. Igs. n. 500/99 e degli artt.2729 e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.).". La questione verte sulla legittimazione, o meno, dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'IVA all'importazione. - L'ufficio ha contestato alla società contribuente l'indebita utilizzazione di un deposito fiscale gestito virtualmente da altra società; entrambe le sentenze di merito hanno accolto le deduzioni della contribuente affermando il difetto di legittimazione in capo all'Agenzia delle Entrate. - Ritiene il collegio di dare continuità ad una serie di pronunce della Corte - a partire dall'anno 2016- le quali hanno rivalutato la vicenda per cui è causa rispetto all'orientamento precedente adottando una interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che VIVA all'importazione non ha natura di dazio doganale ma di tributo; la competenza dell'Agenzia delle Dogane, invero, si configura esclusivamente quando vi è coincidenza tra l'immissione in libera pratica e la sua immissione in consumo e non invece quando la prima precede temporalmente la seconda (cfr., ex multis e di recente, Cass.24.7.2019 n. 19987) - Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione. Roma, 25 giugno 202
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