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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12952/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Teramo, di condanna del predetto, in esito a rito abbreviato, per i reati di cui all'art. 187, c. 8, e 116, c. 15, codice strada, l'imputato è stato assolto dal secondo reato per insussistenza del fatto, con conferma nel resto (in Giulianuova, il 20/9/2017); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze (omesso avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen.) valutate dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (sanatoria della nullità a seguito della scelta del rito abbreviato e, comunque, sua irrilevanza, rispetto al reato per il quale è intervenuta condanna), oltre che coerenti con i principi consolidati in materia (sez. 4, n. 4896 del 16/1/2020, Lachhab, Rv. 278579-01, in cui si è precisato che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini; principio anche successivamente ribadito da, tra le altre, sez. 4, n. 29939 del 23/9/2029, Merlino, Rv. 280028; n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; n. 16816 del 14/1/2021, Pizio, Rv. 281072); che, in ogni caso e risolutivamente, trattasi di nullità di ordine generale, che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, c. 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, c. 6 -bis, e 464 cod. proc.pen., in caso di richiesta di rito abbreviato (sez. 4, n. 44962 del 4/11/2021, Rossi, Rv. 282245-01; n. 40550 del 3/11/2021, Martini, Rv. 282062; n. 24087 del 28/2/2018, Massardi, Rv. 272959-01; n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore ; Il resident [OSCURATO:PERSONA] E nill o D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Teramo, di condanna del predetto, in esito a rito abbreviato, per i reati di cui all'art. 187, c. 8, e 116, c. 15, codice strada, l'imputato è stato assolto dal secondo reato per insussistenza del fatto, con conferma nel resto (in Giulianuova, il 20/9/2017); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze (omesso avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen.) valutate dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (sanatoria della nullità a seguito della scelta del rito abbreviato e, comunque, sua irrilevanza, rispetto al reato per il quale è intervenuta condanna), oltre che coerenti con i principi consolidati in materia (sez. 4, n. 4896 del 16/1/2020, Lachhab, Rv. 278579-01, in cui si è precisato che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini; principio anche successivamente ribadito da, tra le altre, sez. 4, n. 29939 del 23/9/2029, Merlino, Rv. 280028; n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; n. 16816 del 14/1/2021, Pizio, Rv. 281072); che, in ogni caso e risolutivamente, trattasi di nullità di ordine generale, che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, c. 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, c. 6 -bis, e 464 cod. proc.pen., in caso di richiesta di rito abbreviato (sez. 4, n. 44962 del 4/11/2021, Rossi, Rv. 282245-01; n. 40550 del 3/11/2021, Martini, Rv. 282062; n. 24087 del 28/2/2018, Massardi, Rv. 272959-01; n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore ; Il resident [OSCURATO:PERSONA] E nill o D E