CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36576/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA con sentenza in data 9/9/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA il 10/7/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità anche in riferimento al travisamento della prova. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. per la presenza della persona offesa; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. 2. In data 18 maggio 2021 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso e, comunque, considerato che nel frattempo è maturato il termine di prescrizione, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Nel primo motivo la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità/ anche in riferimento al travisamento della prova in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che la persona offesa aveva dichiarato di non aver visto l'imputato danneggiare il finestrino. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale in ordine agli elementi posti a fondamento della conclusione (le circostanze di tempo e luogo in cui sono avvenuti i fatti, la discussione appena intercorsa e la presenza dell'imputato), ogni ulteriore censura risulta del tutto inconferente. In ordine a tali elementi, d'altro canto, non è ravvisabile alcun travisamento della testimonianza resa dalla persona offesa. La circostanza che il Carcarello non abbia visto il ricorrente danneggiare il vetro, infatti, è stata tenuta in considerazione dalla Corte territoriale e adeguatamente valutata. 3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. con riferimento alla presenza del Carcarello nel momento in cui è avvenuto il danneggiamento. La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso, infatti, la circostanza aggravante non è stata riconosciuta con riferimento all'esposizione del bene alla pubblica fede ma, piuttosto, con riferimento al fatto, debitamente contestato nell'imputazione, che quanto danneggiato (un'autovettura del Comune di Scicli) è un bene destinato al pubblico servizio. 3.3. Nel terzo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte della doglianza contenuta nell'atto di appello, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, la Corte territoriale, ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva contestata. Con il riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti penali, infatti, il giudizio sulla personalità del ricorrente risulta coerente e, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 3.4. La prescrizione invocata con i motivi nuovi non può essere dichiarata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]