CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 29644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 9393/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 157/2021 depositata il 19/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo ordine di cessazione delle immissioni sonore provenienti dal piano sottostante l’immobile attoreo, e nel quale si svolgeva attività di discoteca . Interrotto il processo per lo scioglimento della società, e riassuntolo nei confronti dei soci, il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda , disponendo la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 400,00 al mese per il periodo marzo 2001 –marzo 2002. Avverso detta sentenza proposero appello principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 19 gennaio 2021 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannòAniello Regine e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 2.457,60 oltre interessi erigettò l’appello incidentale . Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva,che con atto di data 24 settembre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla sorellaGaetana [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento oggetto di immissioni acustiche, immettendo con decorrenza dalla data del rogito l’acquirente nel possesso legale dell’immobile,secondo quanto risultante dall’atto, e che con atto del 26 settembre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato altra unità immobiliare, venendo contestualmente immesso nel possesso del cespite, sempre secondo quanto risultante dall’atto. Aggiunse che lo stesso attore nella memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c. aveva dedotto di essersi determinato nel settembre 2001 ad acquistare altro immobile. Osservò quindi che il pregiudizio lamentato doveva essere circoscritto al periodo di sei mesi intercorso fra marzo e settembre 2001, in quanto successivamente a tale epoca l’attore, unitamente alla moglie ed alla figlia, si era trasferito presso il nuovo appartamento che aveva acquistato. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoriada entrambe le parti. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.e degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ricorre il vizio di ultra - petizione perché i convenuti mai avevano eccepito che il [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia si fossero trasferiti nel settembre 2001 nel nuovo immobile, né la circostanza era stata dedotta con l’atto di appello, perché, ove lo fosse stata, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell’art. 345. Aggiunge che la sorella aveva concesso al fratello di continuare ad abitare l’immobile fino al rinvenimento di nuova sistemazione e che dalle testimonianze emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito presso la nuova unità immobiliare solamente nel marzo 2002. Precisa in particolare la ricorrente che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che dal 1992 al 2002 circa il [OSCURATO:PERSONA] aveva abitato nel piano soprastante il locale per cui è causae che la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avere lavorato presso la famiglia [OSCURATO:PERSONA] fino a marzo 2002, allorquando i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di cambiare casa.Osserva infine che la memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c., in quanto sottoscritta dal solo difensore, non ha efficacia confessoria. Il motivo è infondato. Esso contiene una pluralità di censure: vizio di ultra-petizione; errata valutazione della prova testimoniale; erronea attribuzione di efficacia confessoria alla memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c.. La prima censura è infondata perché la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia risiedesse nell’immobile attinto dalle immissioni attiene al fatto costitutivo della domanda, e dunque all’area del rilievo d’ufficio da parte del giudice, nei limiti della formazione del giudicato interno, e pertanto, per quanto riguarda la parte convenuta, attiene all’area delle mere difese o delle eccezioni in senso lato. Non vi è questione di giudicato interno, per cui ben poteva il giudice di appello rilevare d’ufficio lacircostanza in discorso. La seconda censura è inammissibile. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulleprove adottato del giudice di merito, lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo diprova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e allavalutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 37382 del 2022). E’appena il caso di aggiungere che nella decisione impugnata viene svolta una valutazione da parte del giudice del merito in ordine alla risultanza della prova orale costituita dalla presenza nell’immobile attinto da immissioni fino al 2002. Sul punto il giudice del merito, proprio allo scopo di ritenere non attendibile (sotto altri profili) la testimonianza del Nescivera, dato il contrasto con le risultanze dell’atto di acquisto deponenti nel senso del settembre 2001, afferma quanto segue: «il dato invero non è dirimente, perché, considerato il tempo già trascorso al momento delle deposizioni, rispetto al verificarsi degli eventi, è ragionevole che i testi possano, in parte, avere errato nel collocare temporalmente i fatti. Del resto, a conferma di quanto appena evidenziato, la teste Veccia, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato di non poter essere assolutamente precisa nell’indicazione dei riferimenti temporali, avendo, nel tempo, cambiato due o tre lavori». Infine, l’ultima censura è estranea alla ratio decidendi, e pertanto priva di decisività, perché il giudice del merito non ha collegato alcuna efficacia alla memoriadepositata, ma vi è soltanto stata esplicazione di prudente apprezzamento delle risultanze processuali. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 113, 114, 115, 116 cod. proc. civ..Osserva la ricorrente, premesso che nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita alle compravendite, che il giudice d’appello per un verso ha ritenuto attendibili i testi Veccia e Nescivera, per l’altro contraddittoriamente ha parzialmente accolto il gravame, riconoscendo erroneamente che il trasferimento sarebbe avvenuto nel settembre 2001. Aggiungono che il giudice di appello ha omesso l’esame delle testimonianze, dalle quali è emerso che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] si erano trasferiti nella nuova unità immobiliare soltanto nel marzo 2022. Il motivo è inammissibile.Per una parte la censura indulge sulla confutazione della valutazione della prova, per cui si rinvia a quanto osservato a proposito del precedente motivo, anche con riferimento alla parte di motivazione che è stata trascritta. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, va rammentato che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie, il fatto storico è stato valutato dal giudice del merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i