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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Bari il 14 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Foggia il 13 novembre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, per avere cioè guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,22 grammi/litro), con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e di avere commesso il fatto in ora notturna, il 7 agosto 2019, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute, invece, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del d.

Igs. n. 285 del 1992, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorso si affida a due motivi.

Con il primo motivo lamenta promiscuamente inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente ritiene non sussistente un valido avviso circa l'assistenza difensiva, avendo la Corte di appello trascurato che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non è mera clausola di stile ma condizione necessaria per la legittimità del suddetto accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale, con contestuale vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di appello, non risultando scandito da una analisi critica delle argomentazioni addotte dai Giudici di merito; inoltre si pone in contrasto con l'orientamento consolidato in seno alla Corte di legittimità.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo all'assenza dell'avviso di assistenza difensiva ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., esso è manifestamente infondato.

Invero, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità si è soffermata, in più occasioni, in ordine al vizio conseguente l'omissione dell'avviso di necessaria assistenza difensiva: in particolare, la S.C. ha affermato che l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 4, n.14621 del 04/02/2021, Rv. 280833; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Balestra, Rv. 252034).

Nel caso in esame, risulta che l'avviso di assistenza difensiva sia stato dato dal personale di Polizia di Stato e che, a seguito di tale avviso, l'imputato, dopo aver consultato telefonicamente il suo difensore, ha acconsentito agli accertamenti (p. 2 della sentenza impugnata, che richiama il contenuto del verbale dei Carabinieri del 10 agosto 2017).

In conseguenza, non risulta integrata un'ipotesi di nullità a regime intermedio e di ordine generale in ordine al mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendo quest'ultimo non subordinato ad alcuna formalità specifica e avendo, nel caso in esame, raggiunto lo scopo cui il medesimo avviso è preordinato.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si tratta di un profilo di censura manifestamente infondato in quanto già adeguatamente vagliato e disatteso, con adeguata motivazione, dai Giudici di appello.

Nello specifico, la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta dell'imputato ha determinato un grave pericolo per la circolazione stradale e che l'incidente ha cagionato conseguenze materiali di indubbia gravità (p. 3 della decisione impugnata).

Sicché, come messo in luce nella sentenza impugnata (p. 3), le modalità pericolose di guida dell'imputato e le conseguenze derivanti dal sinistro confliggono con il concetto stesso di particolare tenuità.

Ed è appena il caso di rammentare che le valutazioni del Giudice di merito in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Bari il 14 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Foggia il 13 novembre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, per avere cioè guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,22 grammi/litro), con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e di avere commesso il fatto in ora notturna, il 7 agosto 2019, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute, invece, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. Il ricorso si affida a due motivi. Con il primo motivo lamenta promiscuamente inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente ritiene non sussistente un valido avviso circa l'assistenza difensiva, avendo la Corte di appello trascurato che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non è mera clausola di stile ma condizione necessaria per la legittimità del suddetto accertamento. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale, con contestuale vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di appello, non risultando scandito da una analisi critica delle argomentazioni addotte dai Giudici di merito; inoltre si pone in contrasto con l'orientamento consolidato in seno alla Corte di legittimità. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo all'assenza dell'avviso di assistenza difensiva ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., esso è manifestamente infondato. Invero, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità si è soffermata, in più occasioni, in ordine al vizio conseguente l'omissione dell'avviso di necessaria assistenza difensiva: in particolare, la S.C. ha affermato che l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 4, n.14621 del 04/02/2021, Rv. 280833; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Balestra, Rv. 252034). Nel caso in esame, risulta che l'avviso di assistenza difensiva sia stato dato dal personale di Polizia di Stato e che, a seguito di tale avviso, l'imputato, dopo aver consultato telefonicamente il suo difensore, ha acconsentito agli accertamenti (p. 2 della sentenza impugnata, che richiama il contenuto del verbale dei Carabinieri del 10 agosto 2017). In conseguenza, non risulta integrata un'ipotesi di nullità a regime intermedio e di ordine generale in ordine al mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendo quest'ultimo non subordinato ad alcuna formalità specifica e avendo, nel caso in esame, raggiunto lo scopo cui il medesimo avviso è preordinato. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si tratta di un profilo di censura manifestamente infondato in quanto già adeguatamente vagliato e disatteso, con adeguata motivazione, dai Giudici di appello. Nello specifico, la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta dell'imputato ha determinato un grave pericolo per la circolazione stradale e che l'incidente ha cagionato conseguenze materiali di indubbia gravità (p. 3 della decisione impugnata). Sicché, come messo in luce nella sentenza impugnata (p. 3), le modalità pericolose di guida dell'imputato e le conseguenze derivanti dal sinistro confliggono con il concetto stesso di particolare tenuità. Ed è appena il caso di rammentare che le valutazioni del Giudice di merito in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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