CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13096-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 427/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg :13096 2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Ac,enzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, che in controversia su impugnazione da parte di 7on.no Spaducci, esercente attività di Coltivazione di pomacee e frutto a necciolo nonché Agriturismo con ristorante, di avviso di accertamento ex art. 39 comma 2 e artt. 42 e 43 dpr 600/73 col quale, a seguito di ve.-iFica fiscale, veniva determinato un reddito d'impresa (a fronte di reddito non dichiarato), con maggiori imposte Irpef, Iva, Irap. Con l'impugnato avviso venivano ricostruiti induttivamente i ricavi, preso atto della inattendibilità della contabilità. LaTP accoglieva il ricorso, sul presupposto della violazione del principio d contraddittorio; la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio, ri n amando i principi in tema di contraddittorio endoprocedimentale p(e..- i tributi armonizzati, di cui a sez. un. 24823/2015, e ritenendo che il contribuente avesse puntualmente enunciato "specifici e concreti motivi inerenti al merito dell'accertamento che, proposti in sede endpprocedimentale avrebbero potuto comportare un diverso esito dello stesso"; in particolare offrendo "spiegazioni attinenti all'uso della cucina presente sul posto per l'attività agrituristica" con "ragionamenti che, tuttavia, hanno trovato riscontro documentale anche nel pvc la( cove la gdf ne riscontrava la presenza". 7on'no Spaducci è rimasto intimato. Ccrsiderato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 co-r ma 7 I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi di ziceertamento notificato oltre il termine di 60gg dalla conclusione della ve-iFica fiscale il cui pvc è stato consegnato al contribuente senza che questi presentasse osservazioni ai rilievi contenuti nel verbale co -s'elusivo delle operazioni ispettive. 2. li ricorso è fondato. 3. Va ribadito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valLtazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del coirraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto imo5sitivo emesso "ante tempus", an- che nell'ipotesi di tributi "non armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i .sc li tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda i'obigligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valLtazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019); 4. In sintesi, ai fini delle imposte armonizzate, la prova di resistenza non si deve applicare nelle tre ipotesi in cui nei confronti del contribuente s.;ia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali desiinati all'esercizio dell'attività, dovendosi applicare solo nel caso di verifiche a tavolino. Ne consegue in definitiva che l'art. 12, comma 7, deila I. n. 212 del 2000 effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la «prova di resi-stenza», sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a que li non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie). 5. Conclusivamente, anche per i tributi armonizzati, tra i quali, come nella specie, VIVA, scatta la prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, solo nel caso di mancata previsione da parte della normativa interna della sanzione deLi nullità, invece prevista dal citato art. 12, comma 7, per l'ipotesi de i violazione del termine dilatorio, nella fattispecie non sussistente, (.ndo stato notificato l'avviso impugnato dopo circa due anni dalla no:L'ica del p.v.c. (v. Cass. 22644/2019). E. La .rancata applicazione alla fattispecie concreta dei principi di cui inr implica l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza in-::)..ignata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia di s.;e';i: rido grado della Basilicata. P.Q.M. Ai::::L)glie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le alla Corte di giustizia di secondo