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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 08134/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena concesso a Veronica FILIZZOLA con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 gennaio 2008, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] FILIZZOLA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la mancanza grafica della motivazione, da cui discende l'assoluta carena di motivazione, e l'erronea applicazione della legge poiché non sussistevano, in ragione della prescrizione della pena, i presupposti per la revoca del beneficio, dovendosi comunque valutare, come richiesto dalla difesa, l'applicazione dell'indulto sulla pena eventualmente eseguibile a causa della revoca del beneficio.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo.

3.1. Come ha fondatamente denunciato la ricorrente, il provvedimento impugnato è graficamente carente della motivazione, essendo confezionato, nella parte espositiva, con un unico periodo costituito da una proposizione incidentale che non è accompagnata da quella principale, che dovrebbe reggerla, sicché non si comprende la ratio decidendi e, dunque, le ragioni della revoca del beneficio.

3.2. L'accoglimento della principale censura impedisce a questa Corte, che non può compiere valutazioni di merito, l'esame delle doglianze subordinate che vanno rimesse al giudice dell'esecuzione.

3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, prende in esame la richiesta del pubblico ministero e le argomentazioni difensive, stendendo una motivazione che sia graficamente completa e logicamente intellegibile.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]—ier -05 A I President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena concesso a Veronica FILIZZOLA con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 gennaio 2008, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] FILIZZOLA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la mancanza grafica della motivazione, da cui discende l'assoluta carena di motivazione, e l'erronea applicazione della legge poiché non sussistevano, in ragione della prescrizione della pena, i presupposti per la revoca del beneficio, dovendosi comunque valutare, come richiesto dalla difesa, l'applicazione dell'indulto sulla pena eventualmente eseguibile a causa della revoca del beneficio. 3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo. 3.1. Come ha fondatamente denunciato la ricorrente, il provvedimento impugnato è graficamente carente della motivazione, essendo confezionato, nella parte espositiva, con un unico periodo costituito da una proposizione incidentale che non è accompagnata da quella principale, che dovrebbe reggerla, sicché non si comprende la ratio decidendi e, dunque, le ragioni della revoca del beneficio. 3.2. L'accoglimento della principale censura impedisce a questa Corte, che non può compiere valutazioni di merito, l'esame delle doglianze subordinate che vanno rimesse al giudice dell'esecuzione. 3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, prende in esame la richiesta del pubblico ministero e le argomentazioni difensive, stendendo una motivazione che sia graficamente completa e logicamente intellegibile. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]—ier -05 A I President
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