CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10099/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gi avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo inRoma, alla via Crescenzio, n. 2; -controricorrente- Oggetto: cessione del credito erariale –effetto interruttivo prescrizione -insussistenza 28– 10099 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Lombardia n. 505/01/2021,pronunciata il 15 gennaio 2021e depositata il 9 febbraio 2021, nonnotificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In data 13 aprile 2006 BNP Paribas s.a. notificava all’Agenzia delle entrate la cessione(in garanzia) a proprio favore dei crediti vantati verso l’erario da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., giusto atto intervenuto il 2 aprile 2006. In tale occasione, BNP Paribas comunicava all’Agenzia che “Per effetto della predetta cessione in garanzia dei crediti, qualsiasi pagamento daparte del Vostro ufficio relativo ai suddetti crediti, dovrà essere effettuato a favore di BNP Paribas, filiale di Londra […]”. Su tale atto e sulla sua valenza si incentra il presente giudizio di legittimità. Ed infatti, il credito ceduto in garanzia traeva origine da pretese vantate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Abbiategrasso, poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta fusain [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]in ragione di tre distinte provenienze: 1)€.10.778,46 per (sopravvenuto) indebito pagamento dell’INVIM straordinaria per il 1991 , accertato con sentenza della CTR Lombardia, divenutadefinitiva in data 8 marzo 2003; 2)€.8.475,06 per imposta straordinaria sui depositi bancari per il 1993, richiesta con istanza del dicembre 1993, poi rinnovata nel giugno del 2003; 3)€.144.981,85 di imposta ex art. 7 d.l. 323/1996 (c.d. prelievo “legge Prodi”) sui depositi a garanzia dei finanziamenti effettuati da soggetti diversi dalle società ed enti commerciali per l’anno 1996 (mod. 760/1997) , già richiesti in rimborso nel 1997 . Conviene fin da subito precisare che tali somme sarebbero state 28– 10099 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF qualificate come crediti IRPEG nel prosieguo della vicenda, ma solo in ragione della modalità delrichiesto rimborso. In data 31 luglio 2017 [OSCURATO:PERSONA] di Siena , quale mandataria della cessionaria BNP Paribas, richiedeva il rimborso complessivo dei predetti crediti , ricevendo un diniego argomentato sull’inattitudine della comunicazione della cessione del credito ad interrompere la prescrizione e sull’incedibilità dei crediti richiesti a rimborso, ove diversi da quelli esposti in dichiarazione, a mente dell’art. 43 bisdel d.P.R. n. 602/1973. Il diniego del 5 novembre 2018 era impugnato con ricorso del 8 gennaio 2019, affidato a diversi motivi, fra i quali -per quanto qui maggiormente interessa- la piena cedibilità dei crediti verso l’erario anche se diversi da quelli di cui all’art. 43 bis del presto d.P.R. n. 602/1972e la violazione della disciplina sulla prescrizione. La sentenza di primo grado esitava in rigetto, ma era riformata in appello con integrale accoglimento delle domande di parte contribuente, affermando la piena cedibilità dei crediti tributari vantati verso l’erario, nonché l’idoneità dell’atto di notifica della cessione del credito a valere quale atto interruttivo della prescrizione ed argomentava che: 1)a fini INVIM non si applica l’istituto della decadenza biennale, ma quello della prescrizione decennale, trattandosi di credito derivante da accertamento giudiziale, divenuto definitivo nel 2003; 2)per l’imposta sui depositi e sull’IRPEG ( recte : prelievo “legge Prodi”)vale la piena cedibilità, nonché la disposizione dell’art. 2, comma 58, della l. n. 350/2003ove stabilisce che “L’Agenzia delle entrate provvede all’erogazione delle eccedenze di IRPEF ed IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizionedei diritto dei contribuenti”. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a quattro motivi qui replica con 28– 10099 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF tempestivo controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], quale adiectus solutionis causadi BNP Paribas per i crediti de quibus . CONSIDERATO Vengono proposti quattro motivi di ricorso. .I. In via preliminare di ri t o dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità (parziale) opposta dal patrono di parte contribuente, ove osserva non essere stato impugnato il capo di sentenza che statuisce l’inopponibilità al contribuente della prescrizione dei crediti erariali relativi alla denuncia dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997. Occorre ricordare che la risoluzione del 3 maggio 2005, n. 54/E — con la quale l'Agenzia delle entrate, dando rispostaal quesito formulato, ha affermato che «in base alla ratio della norma si è delparere che l'art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, trovi applicazione anche nell'eventualità in cui la prescrizione del diritto al rimborso dei contribuenti sia già stata eccepita dall'Ufficio» —e nega che la norma invocatacontenga un mero invito all'Amministrazione a non far valere la prescrizione,come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 7febbraio 2007, n. 2687, posto che tale orientamento non risulta in linea conl'interpretazione della medesima disposizione che la Consulta ha ritenuto conforme al dettato costituzionale. Ne deriva, quindi una disposizione che prevede la restituzione del credito sulla base della sua semplice esistenza, senza rilevanza della prescrizione, ancorché sollevata dall’Ufficio. L’eccezione è fondata, poiché dall’esame degli atti non risulta in nessun modo aggredito il capo di sentenza che richiama il disposto dell’art. 2, comma 58 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004). Per l’effetto, limitatamente ai crediti qualificati in sentenza come IRPEG (prelievo legge Prodiart. 7 d.l. n. 323/1996) , non vi è interesse al ricorso che si incentra unicamente sulla natura interruttiva o meno dell’atto di cessione del credito, non essendo coltivata alcuna domanda in ordine alla cedibilità o meno dei crediti, motivo che reggeva l’originario provvedimento di diniego. 28– 10099 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF Va dunque dato atto della formazione di giudicato interno sull’applicabilità della prescrizione decennale riguardo alla richiesta di rimborso Invim straordinario. Altresì, e per conseguenza, il formarsi del giudicato sulla questione della prescrizione del rimborso del prelievo straordinarioInvim consente di definire il giudizio indipendentemente dalla questione rimessa alle S.U. con ordinanza n. 8475/2023, depositata il 24 marzo 2023, in ordine alla prefata disposizione di cui alla l. n. 350/2003, ove invita l’Amministrazione a non eccepire la prescrizione (e, eventualmente rinunciarvi), come interpretata daquesta Corte con arresto delle Sezioni unite n.2787/2007, che ha generato un orientamento consolidato che però non si confronta con la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2013. .II.Nei termini di cui sopra può dunque esaminarsi il ricorso erariale affidato ai quattro motivi. Con il primo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 2943, comma quarto del codice civile, nella sostanza lamentando che sia stata riconosciuta natura di atto interruttivo della prescrizione alla comunicazione di cessione del credito. Con il secondo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 2697del codice civile, nella sostanza lamentando che all’atto di cessione sia stata attribuita anche natura di indicazione specifica dei crediti per cui sarebbe prodotto l’effetto interruttivo, in spregio alla norma che vuole un’indicazione precisa per ciascuno di essi; Con il terzo si censura l’omesso esame di fatto decisivo in parametro all’art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero non aver esaminato il contenuto di quell’atto di cessione, privo di ogni intimazione di pagamento. Infine, con il quarto motivo, si prospetta vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza da motivazione apparente. Il primo motivo risulta dirimente, imperniandosi la vicenda non più sulla cedibilità dei crediti erariali, ma sull’effetto interruttivo della 28– 10099 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF prescrizione di cui all’atto di comunicazione della cessione dei crediti avvenuta il 13 aprile 2006. Afferma il patrono erariale che la comunicazione dell’atto di cessione del credito non rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione ex parte creditoris, di cui all’art.2943 (da non confondersi con l’interruzione per fatto del debitore, di cui all’art. 2944), ove riconosce tale efficacia alla notificazione dell’atto introduttivo di giudizio, costituzione in mora, ovvero intenzione di avviare procedura arbitrale, ove siasi in presenza di compromesso o clausola compromissoria. Nessuno di tali casi è, all’evenienza, integrato dalla comunicazione in scrutinio, di cui il collegio d’appello sembra dare, in più passi, natura interruttiva, senza tuttavia indicarne le ragioni. Né può farsi riferimento ad un’interpretazione analogica dell’art. 2943 in commento. Ed infatti, con orientamento risalente e costante, questa Corte ha affermato che l e cause di interruzione della prescrizione del diritto sono solo quelle indicate, con disposizioni tassative non applicabili per analogia, dall'art. 2943 cod. civ. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art. 2944 cod. civ. (riconoscimento del debito), tra le quali non rientra l'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente che non contenga anche una domanda della parte di pagamento del credito nei confronti del nominando curatore, dato che tale istanza, in sé e per s é considerata, non ha il contenuto ed i caratteri di una domanda giudiziale, che è atto notificato per promuovere un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, néè assimilabile alla domanda di ammissione al passivo, che è atto equiparato per legge alla domanda giudiziale (art. 94 della legge fallimentare) sia per la funzione di accertamento del credito sia per il carattere contenzioso del procedimento (cfr. Cass. II, n. 7898/1994). Peraltro, preme altresì notare che non si tratta di valutare l’astratta idoneità della notifica della cessione del credito a valer come atto interruttivo della prescrizione, ma se il suo contenuto sostanziale possa 28– 10099 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF assurgerea costituzione in mora, ovvero ad intimazione di pagamento. Pur affermato in fattispecie diversa, si è ritenuto che la richiesta o intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. I, n. 10789/2014).Tale profilo univoco non si intravede nel caso in esame. Ne consegue che, ammessa la cessione del credito, qui non in controversia, non può rilevarsene la prescrizione per le voci rientranti sotto l’alveo della disposizione speciale dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, mentre deve negarsi portata interruttiva della prescrizione alla comunicazione di cessione del credito del 13 aprile 2006. .III. Tutti gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, riguardando aspetti che sono a questo ancillari. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la senten