CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.v [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 03/12/2021 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata con sentenza del 23/06/2020 del Tribunale capitolino per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 4, legge n. 401 del 1989 (esercizio dell'attività di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione dell'autorità di P.S., per conto di società straniera priva della concessione dell'AAMMS). 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione apparente e illogica, avendo la Corte di appello confermato acriticamente la ricostruzione del primo Giudice senza considerare le specifiche doglianze difensive con riferimento al riconoscimento della propria colpevolezza. Sostiene di aver dedotto in appello che le proprie funzioni si limitavano a quelle di semplice addetto/preposto alla sala che, pur collaborando solo saltuariamente, era estraneo alla gestione del locale che veniva condotto dalla compagna del padre, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Tanto risultava, afferma, dalla testimonianza di tal Astorino (che aveva anche riferito di aver più volte visto la donna nel locale) ma anche dai plurimi controlli effettuati dalla polizia di [OSCURATO:PERSONA] che nel verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva nemmeno dato atto della sua presenza. Solo nel corso dell'intervento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] gli operanti avevano dato atto della sua presenza quale "persona preposta alla sala scommesse", ma egli era ignaro del fatto che la Kachkovska non avesse ottenuto l'autorizzazione di P.S. (circostanza appunto a lui sconosciuta perché solo occasionalmente si recava, in qualità di addetto, nella sala scommesse). Di tali circostanze e prove la sentenza impugnata non dà minimamente conto, riportando esclusivamente gli esiti dell'unico controllo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA], sopra citato, nel corso del quale egli era risultato presente. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione del tutto apparente e illogica, avendo la Corte di appello negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., utilizzando gli stessi elementi posti a fondamento della condanna (i due accessi della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] e la testimonianza dell'Astorino che aveva riferito di aver commissionato in più occasioni le scommesse al telefono al ricorrente) dai quali ha tratto la conclusione della natura continuativa e tutt'altro che redditizia dell'attività. In realtà, afferma, non v'è alcuna menzione della tenuità dell'offesa e del minimo grado di colpevolezza considerato che la gestione del locale era effettuata dalla Kachkovska senza mai delegarlo. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di totale assenza di motivazione circa la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento sia all'eccessivo aumento operato per la continuazione interna che al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, afferma, si registra un vuoto grafico della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo; è inammissibile nel resto. 22imputato è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, perché, quale preposto all'accettazione delle scommesse, agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare dei locali all'insegna GOLDBET, aveva svolto, in assenza di autorizzazione, attività di accettazione o raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse su competizioni sportive accettate all'estero da «GOLDBET [OSCURATO:PERSONA]», o ne aveva comunque favorito l'accettazione o la raccolta. Il fatto è contestato come accertato in Roma il 19 maggio ed il 22 ottobre 2014. 2.1.A sostegno della condanna, i Giudici di merito hanno indicato le seguenti prove: a) l'esito del sopralluogo di polizia effettuato il giorno 19/05/2014 nel corso del quale, nell'esercizio commerciale intestato alla Kachkovska, furono rinvenuti televisori che trasmettevano eventi sportivi nazionali ed internazionali, specifiche postazioni attrezzate per la raccolta di scommesse sui vari eventi sportivi (nazionali ed internazionali) gestite tramite rete informatica della GOLBET (all'epoca priva di concessione dell'AAMMS), fogli informativi relativi alle quote aggiornate per le scommesse, foglietti nei quali annotare le giocate, bacheche ove erano detenute le ricevute di giocate da effettuarsi con le relative vincite; b) la presenza del ricorrente che si era qualificato come figlio della titolare (in realtà la donna era la compagna del padre); c) l'esito del successivo sopralluogo del 22/10/2014 nel corso del quale fu accertato che i cartelli di chiusura applicati per ordine del Questore di Roma sulle postazioni deputate alla raccolta delle scommesse erano stati occultati dietro pannelli pubblicitari e che l'attività di raccolta scommesse stava proseguendo mediante diversi PC accesi con la prima pagina collegata direttamente al sito del bookmaker straniero (sulle pareti del negozio c'erano ancora attaccati fogli con l'elenco delle scommesse vincenti); d) la presenza, ancora una volta, dell'imputato; e) la testimonianza del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che spesso commissionava al [OSCURATO:PERSONA] le scommesse che intendeva fare sugli eventi commercializzati dal bookmaker estero; e) lo svolgimento dell'attività in assenza di richiesta di autorizzazione. 2.2.Da questi dati il Tribunale aveva tratto il convincimento della piena responsabilità dell'imputato il quale, a dire del primo Giudice, aveva svolto di fatto l'attività di gestione dell'attività incriminata solo formalmente intestata alla compagna del padre, essendo egli pregiudicato ed impossibilitato a ottenere la licenza di PS. 2.3.Nel ribadire tale giudizio, la Corte di appello ha fatto leva sugli stessi dati probatori a disposizione del Tribunale condividendone il medesimo ragionamento: poiché nel corso dei due controlli amministrativi era stato rinvenuto il solo [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la testimonianza dell'Astorino, aveva anche gestito le scommesse da lui commissionate per telefono, la gestione dell'attività illecita non poteva che essere riconducibile all'imputato. 3.Tanto premesso, il ricorrente lamenta con il primo motivo il travisamento della prova ed, in particolare: a) della testimonianza dell'Astorino (il quale aveva riferito di aver visto in diverse occasioni volte la Kachkovska all'interno del locale); b) del verbale di sopralluogo del 19/05/2014 dal quale non risulta la sua presenza. Tali argomenti vengono dedotti a sostegno del proprio compito di mero addetto, estraneo alle dinamiche afferenti la gestione del locale. 3.1.0sserva, tuttavia, il Collegio che, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente non allega i verbali delle prove a suo dire travisate. 3.2.0ggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).3.3.La Corte di cassazione può conoscere «gli atti del processo specificamente indicati» (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 3.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi - quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito -, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.5.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 3.6.1 verbali delle prove travisate non sono stati allegati così rendendo inammissibilmente fattuali le deduzioni difensive volte a sostenere il ruolo di mero addetto inconsapevole sulla base di una platea probatoria diversa da quella riportata dai giudici di merito; il fatto così proposto è diverso da quello descritto nelle sentenze di primo e di secondo grado. 4.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo, posto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente esclusa sulla base della durata della condotta, della sua continuazione e perseveranza pur in presenza di specifici provvedimenti dell'autorità di PS che ne avevano inibito la prosecuzione, della presenza di precedenti condanne a carico dell'imputato. Da questi elementi di fatto, che ancora una volta il ricorrente tenta di sovvertire nella loro corrispondenza alle emergenze probatorie nei modi già stigmatizzati in sede di esame del primo motivo, non è manifestamente illogico, né errato, escludere la occasionalità della condotta e la tenuità dell'offesa. 5.E' invece fondato il terzo motivo. 5.1.Non una sola parola viene spesa dalla Corte di appello sulla richiesta di attenuazione della condanna e/o di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate in primo grado. 5.2.La Corte di appello si è semplicemente disinteressata, anche sul piano grafico, delle specifiche doglianze compendiate nel terzo motivo di appello, delle quali la sentenza dà pure atto nella parte dedicata alla ricognizione delle richieste difensive. 5.3romessa motivazione è dunque evidente. 5.4.La fondatezza dell'ultimo motivo giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione che rende rilevabile d'ufficio la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado. Ed infatti, pur tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (dal 26/06/2018 al 06/12/2018 a seguito di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali), il reato accertato il 19/05/2014 è estinto per prescrizione il 01/05/2022, in data anteriore all'odierna udienza. 5.5.La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato commesso il 19/05/2014 perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso è inammissibile con conseguente irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato commesso il 22/10/2014. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato commesso in data 19/05/2014 perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevoc