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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 17256/2022

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to la seguente CV03.

ORDINANZA sul ricorso n. 21357-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 837/2021 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione), dinanzi al Tribunale di Modena, a intimazione di pagamento con riferimento a cartella esattoriale per contributi nel settore latte, per oltre ottocentoseirnila euro (€ 806.283,06.

Nel contraddittorio con l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), difesa dall'Avvocatura dello Stato, il Tribunale ritenne che fosse stata proposta un'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente trattazione della controversia ai sensi degli artt. 617 e sem. codice di rito.

L'opposizione venne accolta e il Tribunale dichiarò, con sentenza emessa il 18 maggio 2021, la nullità dell'intimazione di pagamento.

Averso la sentenza del Tribunale di Modena propone ricorso, affidato a un unico motivo, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Le memorie sono state depositate sia dalla parte pubblica che dal privato.

Il ricorso è improcedibile.

Il Tribunale ha ritenuto che fosse stata proposta un'opposizione agli atti esecutivi e, quindi doveva essere applicato il rito di cui agli artt.617 e seguenti cod. proc. civ., con esclusione sia dell'appello sia P.c. 2021 n. 21357 sez.

M3 - ed. 21-04-2022 -2- dell'ampliamento del termine di impugnazione in considerazione del periodo feriale (in tema si veda, con riferimento a un'opposizione all'esecuzione, nel settore delle quote latte, Cass. n. 15450 del 21/07/2020).

La sentenza del Tribunale di Modena è stata pubblicata il 18/05/2021 e risulta essere stata notificata il successivo 19/05/2021.

L'AGEA a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione — in quanto trattasi di sentenza emanata ai sensi dell'art. 618, comma 2, codice di rito e pertanto non appellabile — notificandolo il 17/07/2021, e, quindi, tempestivamente, ma lo ha depositato soltanto il successivo 12/08/2021.

Il ricorso è pertanto, improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., per violazione del termine di venti giorni dall'ultima notifica per effettuare il deposito del ricorso, ritualmente notificato, nella cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto effettivamente il deposito del ricorso notificato è stato effettuato dall'Agenzia soltanto in data 12/08/2021, cadente di giovedì, mentre il termine suddetto, di venti giorni, veniva a scadere il 6/08/2021 ossia di venerdì.

La contraria opinione dell'Avvocatura dello Stato, esposta nella memoria autorizzata depositata in ambito telematico, secondo la quale la sospensione feriale dovrebbe comunque applicarsi, quantomeno alle opposizioni agli atti esecutivi, è in contrasto con la oramai risalente e stabile giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio aderisce e intende dare continuità (Cass. n. 00334 del 25/01/1978 Rv. 389625 - 01): «L'espressione 'cause di opposkione all'esecrkioner, contenuta nell'ari 92 dell'ordinamento giudkiario 30 gennaio 1941 n 12 - cui si riferisce l'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, nello stabilire che alle cause civili ivi indicate non si applica il precedente art 1, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo Ric. 2021 n. 21357 sez.

M3 - ad. 21-04-2022 -3- riale - non va intesa nel significato ristretto di cui all'ad 615 de/l'attuale codice di procedura civile, ma in quello più ampio del codice di procedura civile allora vigente, che in detta es ressione comprendeva le opposkioni per ragioni di merito, ora definite opposkioni all'eseclizione, sia quelle per ragioni di rito, ora definite opposizioni agli atti esecutivi.», e affermata, in epoca risalente, con specifico riferimento al termine per il deposito del ricorso depositato (Cass. n. 02342 del 08/07/1968 Rv. 334673 - 01): «A norma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 818, e dell'ad. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n 12, sull'ordinamento giudiziario„ la sospensione generale, durante il periodo feriale, dei termini procedurali prevista dalla legge n. 818 del 1965 non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione e, pertanto, e improcedibile il ricorso depositato oltre il temine perentorio dettato dall'art. 369 cod. proc. civ., ancorché tale termine scada durante il periodo feriale.» e ulteriormente riaffermata in tempo più vicino (Cass. n. 06103 del 20/03/2006 Rv. 588374 - 01): <cLa sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di op oskione all'eseakione, come stabilito dall'art. 92 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposkione di terzv all'esecuzione, di cui agli arti. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'ad 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realia.zione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività' di detta esclusione) che l'esecikione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono Attori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva.».

Il ricorso dell'AGEA è, pertanto, dichiarato improcedibile.

Ric. 2021 n. 21357 sez.

M3 - cid. 21-04-2022 -4- Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in curo 13.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022.

Ti preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente CV03. ORDINANZA sul ricorso n. 21357-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 837/2021 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione), dinanzi al Tribunale di Modena, a intimazione di pagamento con riferimento a cartella esattoriale per contributi nel settore latte, per oltre ottocentoseirnila euro (€ 806.283,06. Nel contraddittorio con l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), difesa dall'Avvocatura dello Stato, il Tribunale ritenne che fosse stata proposta un'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente trattazione della controversia ai sensi degli artt. 617 e sem. codice di rito. L'opposizione venne accolta e il Tribunale dichiarò, con sentenza emessa il 18 maggio 2021, la nullità dell'intimazione di pagamento. Averso la sentenza del Tribunale di Modena propone ricorso, affidato a un unico motivo, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, difesa dall'Avvocatura dello Stato. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Le memorie sono state depositate sia dalla parte pubblica che dal privato. Il ricorso è improcedibile. Il Tribunale ha ritenuto che fosse stata proposta un'opposizione agli atti esecutivi e, quindi doveva essere applicato il rito di cui agli artt.617 e seguenti cod. proc. civ., con esclusione sia dell'appello sia P.c. 2021 n. 21357 sez. M3 - ed. 21-04-2022 -2- dell'ampliamento del termine di impugnazione in considerazione del periodo feriale (in tema si veda, con riferimento a un'opposizione all'esecuzione, nel settore delle quote latte, Cass. n. 15450 del 21/07/2020). La sentenza del Tribunale di Modena è stata pubblicata il 18/05/2021 e risulta essere stata notificata il successivo 19/05/2021. L'AGEA a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione — in quanto trattasi di sentenza emanata ai sensi dell'art. 618, comma 2, codice di rito e pertanto non appellabile — notificandolo il 17/07/2021, e, quindi, tempestivamente, ma lo ha depositato soltanto il successivo 12/08/2021. Il ricorso è pertanto, improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., per violazione del termine di venti giorni dall'ultima notifica per effettuare il deposito del ricorso, ritualmente notificato, nella cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto effettivamente il deposito del ricorso notificato è stato effettuato dall'Agenzia soltanto in data 12/08/2021, cadente di giovedì, mentre il termine suddetto, di venti giorni, veniva a scadere il 6/08/2021 ossia di venerdì. La contraria opinione dell'Avvocatura dello Stato, esposta nella memoria autorizzata depositata in ambito telematico, secondo la quale la sospensione feriale dovrebbe comunque applicarsi, quantomeno alle opposizioni agli atti esecutivi, è in contrasto con la oramai risalente e stabile giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio aderisce e intende dare continuità (Cass. n. 00334 del 25/01/1978 Rv. 389625 - 01): «L'espressione 'cause di opposkione all'esecrkioner, contenuta nell'ari 92 dell'ordinamento giudkiario 30 gennaio 1941 n 12 - cui si riferisce l'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, nello stabilire che alle cause civili ivi indicate non si applica il precedente art 1, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo Ric. 2021 n. 21357 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -3- riale - non va intesa nel significato ristretto di cui all'ad 615 de/l'attuale codice di procedura civile, ma in quello più ampio del codice di procedura civile allora vigente, che in detta es ressione comprendeva le opposkioni per ragioni di merito, ora definite opposkioni all'eseclizione, sia quelle per ragioni di rito, ora definite opposizioni agli atti esecutivi.», e affermata, in epoca risalente, con specifico riferimento al termine per il deposito del ricorso depositato (Cass. n. 02342 del 08/07/1968 Rv. 334673 - 01): «A norma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 818, e dell'ad. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n 12, sull'ordinamento giudiziario„ la sospensione generale, durante il periodo feriale, dei termini procedurali prevista dalla legge n. 818 del 1965 non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione e, pertanto, e improcedibile il ricorso depositato oltre il temine perentorio dettato dall'art. 369 cod. proc. civ., ancorché tale termine scada durante il periodo feriale.» e ulteriormente riaffermata in tempo più vicino (Cass. n. 06103 del 20/03/2006 Rv. 588374 - 01): <cLa sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di op oskione all'eseakione, come stabilito dall'art. 92 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposkione di terzv all'esecuzione, di cui agli arti. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'ad 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realia.zione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività' di detta esclusione) che l'esecikione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono Attori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva.». Il ricorso dell'AGEA è, pertanto, dichiarato improcedibile. Ric. 2021 n. 21357 sez. M3 - cid. 21-04-2022 -4- Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in curo 13.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022. Ti preside