CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11971/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. inpersona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] DeLuca Tamajo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.9/2023 depositatail 17/01/2023.letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 7599/2023Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 11971/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, il 29/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]