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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:1010
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0226_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 – Sescam (causa C‑226/21) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Esenzione da servizi di guardia medica a causa dell’età concessa unicamente ai lavoratori a tempo indeterminato»

1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Lavoratore impiegato come medico appartenente al personale con inquadramento di ruolo temporaneo del servizio sanitario pubblico – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1) (v. punti 31-34)

2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Esenzione da servizi di guardia medica a causa dell’età – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 37-39, 41-43)

3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punto 54)

4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Normativa nazionale che concede il diritto di esenzione da servizi di guardia medica ai lavoratori a tempo indeterminato – Esclusione dei lavoratori a tempo determinato da suddetto diritto – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 49-53, 55 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto all’esenzione da servizi di guardia è concesso ai lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori a tempo determinato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0226_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 – Sescam (causa C‑226/21) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Esenzione da servizi di guardia medica a causa dell’età concessa unicamente ai lavoratori a tempo indeterminato» 1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Lavoratore impiegato come medico appartenente al personale con inquadramento di ruolo temporaneo del servizio sanitario pubblico – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1) (v. punti 31-34) 2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Esenzione da servizi di guardia medica a causa dell’età – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 37-39, 41-43) 3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punto 54) 4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Normativa nazionale che concede il diritto di esenzione da servizi di guardia medica ai lavoratori a tempo indeterminato – Esclusione dei lavoratori a tempo determinato da suddetto diritto – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 49-53, 55 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto all’esenzione da servizi di guardia è concesso ai lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori a tempo determinato.
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