CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07746/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1324/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura specialerilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pettorino;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocaturagenerale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, n. 3944/19/2024, depositata in data 17giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli l’intimazione di pagamento n.Numero registro generale 1324/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 7746/202607120229024374628000, lamentando l’omessa notifica dellaData pubblicazione 30/03/2026cartella presupposta e la prescrizione delle pretese fiscali.L’Ufficio si costituiva depositando documentazione attestantela notifica della cartella presupposta, avvenuta ai sensi dell’art. 60,lett. e), d.P.R. n. 600/1973.La CGT-1 accoglieva il ricorso stante il mancatoperfezionamento della notificazione della cartella presupposta; inparticolare, nella relata non vi era traccia delle ricerche effettuatedal notificante, né dei plurimi (e vani) tentativi di notifica eseguiti,né, infine, vi era prova della spedizione della CAD. Annullava l’attoimpugnato, con assorbimento degli altri motivi proposti dalcontribuente.2. L’Ufficio proponeva gravame, che veniva accolto dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania; il giudice diappello rilevava, anzitutto, l’inammissibilità dell’eccezione diirregolare notifica della cartella di pagamento, in quanto, a seguitodel deposito della documentazione da parte dell’ADER, il ricorrenteavrebbe dovuto dedurre il vizio della notifica con i motivi aggiunti;nel merito riteneva, comunque, infondata la detta eccezione,riformando la decisione di primo grado.3. Contro la decisione della CGT-2 il contribuente proponericorso per cassazione affidato a due motivi. L’ADER resiste concontroricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2948, 2697 c.c., 132 e 140c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 25 d.P.R. n. 602/1973, per avere laCGT-2 erroneamente ritenuta valida la notifica della cartella dipagamento, eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), cit., con il ritodell’irreperibilità assoluta in assenza dei relativi presupposti, inNumero registro generale 1324/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 7746/2026particolare senza l’attestazione, nella relata, di aver compiuto leData pubblicazione 30/03/2026ricerche del destinatario.1.1. Orbene, la Corte preliminarmente osserva che la decisionedella CGT-2 è sorretta da due autonome rationes decidendi avendoil giudice di secondo grado: a) dichiarato inammissibile l’eccezionedi omessa notifica della cartella di pagamento; b) rigettato nel meritola detta eccezione.La seconda ratio decidendi (sub a) viene attaccata dal motivodi ricorso in scrutinio, l’altra (sub a) non è affatto censurata.È noto che, stante l’autonomia delle dette rationes, il motivocon cui si contesti solo una ratio rende la doglianza inammissibile perdifetto di interesse. Questa Corte costantemente afferma che «nelcaso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza(o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutteautonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungerealla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbiaformato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbiaesito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte lecensure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo diimpugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza,“in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l’una o l’altro sorreggono. Ne consegue che èsufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formatooggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avversole altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato»(Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 18/04/2019, n.10815 e Cass. 06/07/2020, n. 13880).Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto censura solouna delle due rationes decidendi poste a base della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 1324/2025Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 7746/20262. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione eData pubblicazione 30/03/2026falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2948 n. 4 c.c. per avere laCGT-2 omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di prescrizione,rimasta assorbita in primo grado, e ritualmente riproposta in appelloin relazione alle sanzioni ed agli interessi portati dalla cartellaesattoriale.Il motivo è fondato.2.1. La CGT-2 ha, invero, omesso qualsiasi pronunciasull’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, rimastaassorbita nella sentenza di primo grado, e riproposta in sede digravame.I giudici di appello, infatti, hanno inferito dal perfezionamentodella notifica della cartella con la procedura della irreperibilitàassoluta la legittimità dell’intimazione impugnata; non hanno, però,per nulla esaminato il diverso profilo della prescrizione quinquennaledi interessi e sanzioni.3. In definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto,inammissibile il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in altracomposizione, perché provveda al nuovo esame in relazione allacensura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, pernuovo esame in relazione alla censura accolta e perché provvedaanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]