CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 40917/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché risposa su motivi aspecifici sia con riguardo alle ragioni per le quali è stata negata l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen per la riscontrata abitualità ostativa, sia alle considerazioni spese nel rigettate la richiesta del beneficio della non menzione, aspetti puntualmente argomentati senza incorrere in incongruenze logiche o in errori in punto diritto con valutazioni integralmente trascurate dall'impugnazione mentre, riguardo alle attenuanti generiche, il motivo è manifestamente inconferente, risultando le stesse già accordate in primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.