Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 34430/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Nel ricorso n. 10950/13, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], res.in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta; - ricorrente - contro Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - intimato - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 182/06/12 del 5/7-[OSCURATO:DATA_NASCITA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA], commercialista in Sondrio, propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 182/06/12 del 5 luglio – 8 ottobre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo su appelli riuniti nn.6849-6850/11 a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nn. 1628 e 1280 notificatile, per maggiore Ici 2007 ed accessori, dal Comune di Sondrio.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - infondata era l’istanza di sospensione necessaria del processo, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della decisione della Corte di Cas- sazione su altre annualità Ici, non essendo tale sospensione “prevista dalla disposizione citata”; - contrariamente a quanto affermato dalla Mottarelli, l'area di 14 m² di cui al foglio 20, particella n. 983 era effettivamente esistente (così da essere imponibile ai fini Ici) e non frutto di mero errore di mappa, come anche confessoriamente comprovato da un atto in autentica no- tarile con il quale la ricorrente ed il coniuge avevano acquistato tale particella, precisando tra l'altro che su di essa non esisteva alcun di- ritto di passaggio; - la particella F.20 n.281 non era inesistente nè costituiva porzio- ne di tetto di edificio, in quanto “soppressa ed unita alla particella n. 282 a far data dal 13 luglio 2009”; anche questa particella era stata confessoriamente dichiarata dalla contribuente nella denuncia di suc- cessione della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 20 settembre 2008; 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 - le particelle F.20 nn. 305 e 317, mai dichiarate ai fini Ici, erano possedute congiuntamente dalla contribuente e dalla madre quale usufruttuaria parziale (perché pervenute per successione dal padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1966), ed erano assoggettate a ridu- zione del 20% non già del 50%; infondata era inoltre la tesi della contribuente circa l'asserita sovrastima della partita n. 6549 alla qua- le appartenevano le particelle in questione; - corretta era la liquidazione Ici per la particella F.20 n. 6, posto che quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuen- te, doveva ritenersi edificabile sulla base del PRG e delle norme di at- tuazione; - la riduzione del 50% sui fabbricati inagibili, ex articolo 8 d.lgs 504/92, era subordinata alla richiesta di perizia all'ufficio tecnico co- munale ovvero alla presentazione di dichiarazione sostitutiva atte- stante lo stato di inagibilità e la mancata utilizzazione in concreto, in- combenze entrambe nella specie disattese (quantomeno per l'annua- lità in discorso); tardiva, in proposito, doveva ritenersi la dichiarazio- ne sostitutiva di inagibilità dei fabbricati prodotta solo in corso di giu- dizio (primo grado) dalla contribuente.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dal- la legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presen- za fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la contribuente la- menta violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla sospen- sione necessaria del processo e sulla vincolatività del giudicato ester- 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 no.

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] sospeso il giudizio fin vista la (del resto imminente) decisione della Corte di Cassazione investita di analoghe questioni, come da essa ricorrente esposto nella memoria ex articolo 32 d.lgs. 546/92 depositata in en- trambi gli appelli poi riuniti.

In ogni caso, visto il sopravvenuto giudicato a sé favorevole di cui alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 11366 e 11367 del 6 luglio 2012, entrambe reiettive dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio, la contribuente dichiarava di volersi avvalere di queste pronunce per- ché concernenti i medesimi immobili e le medesime problematiche dedotte nel presente giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 1 d.lgs 504/92, dal momento che la circostanza che la particella foglio 20 n. 983 non esistesse nei fatti, costituendo piuttosto il risultato di un errore di mappa con evidente difformità dello stato catastale dallo stato attuale dei luoghi era stato già accertato con diversa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.74/26/2009 con- fermata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11366 del 2012.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione nell'articolo 1 d.lgs 504/92 per quanto concerne la soppressione dell'area foglio 20 n. 281 e la sua riferibilità ad un'area inedificabile.

La questione era stata del resto già vagliata, a favore della contribuente, con la diversa senten- za [OSCURATO:PERSONA] n.75/26/2007 con- fermata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11366 nel 2012.

Con il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso si lamenta la viola- zione del d.lgs 504/92 e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sondrio (art.6) per quanto concerne le aree F 20 nn. 305 e 317; non avendo 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 considerato la [OSCURATO:PERSONA] che si trattava di aree (non già ‘non dichiarate’ ai fini ici, bensì ‘dichiarate a valore ze- ro’): - già oggetto di usufrutto della madre poi consolidatosi, con il decesso di questa, nella piena proprietà di essa ricorrente; - per le quali l'imposta era stata sempre regolarmente versata (da qui la vio- lazione del divieto di doppia imposizione da parte del Comune); - co- munque sovrastimate e confluite nella partita n.6549 oggetto di ac- cessione invertita a favore dell’Anas.

Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione del presupposto soggettivo di imposizione Ici ex d.lgs 504/92, dal momento che la particella foglio 20 n. 6 non poteva imputarsi alla ricorrente né alla madre defunta, in quanto rinveniente dalla eredità di [OSCURATO:PERSONA]- rianna (deceduto nell'agosto 1972), mai accettata né espressamente né tacitamente.

Nè questa imputazione soggettiva poteva derivare, come erroneamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]- le, per effetto di acquisto della proprietà per usucapione ultraventen- nale, in quanto mai formalizzato e fatto constare.

Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 1 d.lgs 504/92 in relazione all'area foglio 20 n. 6, in quanto comunque sovrastimata in ragione del suo carattere inedificabile di fatto (zona boschiva impervia ed inaccessibile).

Con il decimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 8 ed 11 d.lgs 504/92 in relazione ad i fabbricati inagibili.

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che lo stato di inagi- bilità era stato denunciato fin dalla dichiarazione originaria del 1993 e quindi non necessitava, in assenza di variazioni o accertamenti, di ul- teriori dichiarazioni o richieste di perizia; tanto più che la riduzione del 50% per inagibilità era sempre stata riconosciuta alla propria dan- te causa, salvo omessi o errati rimborsi da parte del Comune. 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 § 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il secon- do motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente fa valere il giudi- cato a sé favorevole formatosi – per effetto delle citate sentenze di questa corte di legittimità nn. 11366-7/12 – rispettivamente sulle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] nn. 74 e 75 del 25.6.09 che hanno disposto l’annullamento di analoghi avvisi di accertamento Ici per l’anno 2005 (acc.nn. 836 e 1447/07).

La natura rituale delle menzionate decisioni di legittimità (inammis- sibilità dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio per difetto di formu- lazione di specifici quesiti di diritto e, comunque, per difetto di auto- sufficienza) non esclude l’efficacia sostanziale del giudicato di annul- lamento degli avvisi, come formatosi, successivamente alla delibera- zione della decisione qui impugnata, sulle sentenze di merito fatte oggetto dei ricorsi dichiarati inammissibili.

Ed il così disposto annullamento giudiziale degli avvisi in questione – proprio perché ormai definitivo ed irrevocabile – esplica effetto sul presente giudizio anche se relativo ad annualità impositiva diversa da quella qui dedotta.

Va fatta applicazione dell’orientamento di legittimità in base al qua- le, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per leg- ge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzio- ne prolungata” (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15).

Si tratta di orientamento che trova origine in Cass.

SU 13916/06, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimen- to al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad en- trambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il rie- same dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il suc- cessivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel prin- cipio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza del- la fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare signifi- cative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da pe- riodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese dedu- cibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanen- te.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'og- getto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudi- zio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vi- zio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tri- buto dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdiziona- 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 le, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”.

L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi pre- suppone dunque – in contesto di invarianza normativa - che tra le di- verse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza de- gli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.

Orbene, nel caso in esame le decisioni in giudicato sono intercorse: - tra le stesse parti ([OSCURATO:PERSONA] ed il Comune Sondrio); - in ordine allo stesso tributo (Ici); - in relazione ai medesimi immobili (terreni e fabbricati di cui al F.20, part.nn. 983, 281, 305, 317); - all’esito della valutazione fattuale e di qualificazione giuridica degli stessi motivi di opposizione agli avvisi e delle stesse eccezioni dedotte nel presente giudizio (quanto a non imponibilità delle aree Foglio 20 n. 983 per errore di mappa; Foglio 20 n. 6 in quanto terre- no intestato a [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1972; Foglio 20 n. 281 perché costituita da rampa di accesso e porzione di tetto di im- mobile; Foglio 20 nn. 305 e 317 in quanto aree dichiarate dall’usufruttuaria con la dichiarazione originaria del 1993 e divenute edificabili dal 2000; diritto all'abbattimento Ici del 50% sui fabbricati inagibili perché regolarmente dichiarati dalla dante causa nel 1993 e non necessitanti di successiva dichiarazione in variazione).

Facendo applicazione del su riportato indirizzo di legittimità è dun- que evidente come il giudicato di annullamento degli avvisi di accer- tamento Ici 2005 si sia basato su elementi, non già formali o perso- nali specificamente riferibili ad essi soltanto, bensì concernenti i pre- 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 supposti oggettivi dell'imposizione (catastalmente rilevabili) attraver- so la valutazione dell’effettiva sussistenza ed imponibilità delle dedot- te particelle catastali; dunque, elementi per loro natura intrinseca- mente durevoli nel tempo e come tali suscettibili di rilevare anche sulle annualità di imposta immediatamente successive.

Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale nessun elemento di effettiva frattura e discontinuità, rispetto all'annualità coperta da giu- dicato, può evincersi dalle risultanze di causa riportate in ricorso e comunque attingibili da questa Corte.

Ne seguono, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sen- tenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., con accoglimento del ri- corso originario della contribuente ed annullamento degli avvisi; le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato.

PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; - spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenu- tasi con modalità da remoto in data 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA].est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Nel ricorso n. 10950/13, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], res.in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta; - ricorrente - contro Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - intimato - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 182/06/12 del 5/7-[OSCURATO:DATA_NASCITA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA], commercialista in Sondrio, propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 182/06/12 del 5 luglio – 8 ottobre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo su appelli riuniti nn.6849-6850/11 a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nn. 1628 e 1280 notificatile, per maggiore Ici 2007 ed accessori, dal Comune di Sondrio. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - infondata era l’istanza di sospensione necessaria del processo, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della decisione della Corte di Cas- sazione su altre annualità Ici, non essendo tale sospensione “prevista dalla disposizione citata”; - contrariamente a quanto affermato dalla Mottarelli, l'area di 14 m² di cui al foglio 20, particella n. 983 era effettivamente esistente (così da essere imponibile ai fini Ici) e non frutto di mero errore di mappa, come anche confessoriamente comprovato da un atto in autentica no- tarile con il quale la ricorrente ed il coniuge avevano acquistato tale particella, precisando tra l'altro che su di essa non esisteva alcun di- ritto di passaggio; - la particella F.20 n.281 non era inesistente nè costituiva porzio- ne di tetto di edificio, in quanto “soppressa ed unita alla particella n. 282 a far data dal 13 luglio 2009”; anche questa particella era stata confessoriamente dichiarata dalla contribuente nella denuncia di suc- cessione della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 20 settembre 2008; 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 - le particelle F.20 nn. 305 e 317, mai dichiarate ai fini Ici, erano possedute congiuntamente dalla contribuente e dalla madre quale usufruttuaria parziale (perché pervenute per successione dal padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1966), ed erano assoggettate a ridu- zione del 20% non già del 50%; infondata era inoltre la tesi della contribuente circa l'asserita sovrastima della partita n. 6549 alla qua- le appartenevano le particelle in questione; - corretta era la liquidazione Ici per la particella F.20 n. 6, posto che quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuen- te, doveva ritenersi edificabile sulla base del PRG e delle norme di at- tuazione; - la riduzione del 50% sui fabbricati inagibili, ex articolo 8 d.lgs 504/92, era subordinata alla richiesta di perizia all'ufficio tecnico co- munale ovvero alla presentazione di dichiarazione sostitutiva atte- stante lo stato di inagibilità e la mancata utilizzazione in concreto, in- combenze entrambe nella specie disattese (quantomeno per l'annua- lità in discorso); tardiva, in proposito, doveva ritenersi la dichiarazio- ne sostitutiva di inagibilità dei fabbricati prodotta solo in corso di giu- dizio (primo grado) dalla contribuente. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dal- la legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presen- za fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la contribuente la- menta violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla sospen- sione necessaria del processo e sulla vincolatività del giudicato ester- 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 no. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] sospeso il giudizio fin vista la (del resto imminente) decisione della Corte di Cassazione investita di analoghe questioni, come da essa ricorrente esposto nella memoria ex articolo 32 d.lgs. 546/92 depositata in en- trambi gli appelli poi riuniti. In ogni caso, visto il sopravvenuto giudicato a sé favorevole di cui alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 11366 e 11367 del 6 luglio 2012, entrambe reiettive dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio, la contribuente dichiarava di volersi avvalere di queste pronunce per- ché concernenti i medesimi immobili e le medesime problematiche dedotte nel presente giudizio. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 1 d.lgs 504/92, dal momento che la circostanza che la particella foglio 20 n. 983 non esistesse nei fatti, costituendo piuttosto il risultato di un errore di mappa con evidente difformità dello stato catastale dallo stato attuale dei luoghi era stato già accertato con diversa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.74/26/2009 con- fermata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11366 del 2012. Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione nell'articolo 1 d.lgs 504/92 per quanto concerne la soppressione dell'area foglio 20 n. 281 e la sua riferibilità ad un'area inedificabile. La questione era stata del resto già vagliata, a favore della contribuente, con la diversa senten- za [OSCURATO:PERSONA] n.75/26/2007 con- fermata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11366 nel 2012. Con il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso si lamenta la viola- zione del d.lgs 504/92 e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sondrio (art.6) per quanto concerne le aree F 20 nn. 305 e 317; non avendo 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 considerato la [OSCURATO:PERSONA] che si trattava di aree (non già ‘non dichiarate’ ai fini ici, bensì ‘dichiarate a valore ze- ro’): - già oggetto di usufrutto della madre poi consolidatosi, con il decesso di questa, nella piena proprietà di essa ricorrente; - per le quali l'imposta era stata sempre regolarmente versata (da qui la vio- lazione del divieto di doppia imposizione da parte del Comune); - co- munque sovrastimate e confluite nella partita n.6549 oggetto di ac- cessione invertita a favore dell’Anas. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione del presupposto soggettivo di imposizione Ici ex d.lgs 504/92, dal momento che la particella foglio 20 n. 6 non poteva imputarsi alla ricorrente né alla madre defunta, in quanto rinveniente dalla eredità di [OSCURATO:PERSONA]- rianna (deceduto nell'agosto 1972), mai accettata né espressamente né tacitamente. Nè questa imputazione soggettiva poteva derivare, come erroneamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]- le, per effetto di acquisto della proprietà per usucapione ultraventen- nale, in quanto mai formalizzato e fatto constare. Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 1 d.lgs 504/92 in relazione all'area foglio 20 n. 6, in quanto comunque sovrastimata in ragione del suo carattere inedificabile di fatto (zona boschiva impervia ed inaccessibile). Con il decimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 8 ed 11 d.lgs 504/92 in relazione ad i fabbricati inagibili. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che lo stato di inagi- bilità era stato denunciato fin dalla dichiarazione originaria del 1993 e quindi non necessitava, in assenza di variazioni o accertamenti, di ul- teriori dichiarazioni o richieste di perizia; tanto più che la riduzione del 50% per inagibilità era sempre stata riconosciuta alla propria dan- te causa, salvo omessi o errati rimborsi da parte del Comune. 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 § 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il secon- do motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente fa valere il giudi- cato a sé favorevole formatosi – per effetto delle citate sentenze di questa corte di legittimità nn. 11366-7/12 – rispettivamente sulle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] nn. 74 e 75 del 25.6.09 che hanno disposto l’annullamento di analoghi avvisi di accertamento Ici per l’anno 2005 (acc.nn. 836 e 1447/07). La natura rituale delle menzionate decisioni di legittimità (inammis- sibilità dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio per difetto di formu- lazione di specifici quesiti di diritto e, comunque, per difetto di auto- sufficienza) non esclude l’efficacia sostanziale del giudicato di annul- lamento degli avvisi, come formatosi, successivamente alla delibera- zione della decisione qui impugnata, sulle sentenze di merito fatte oggetto dei ricorsi dichiarati inammissibili. Ed il così disposto annullamento giudiziale degli avvisi in questione – proprio perché ormai definitivo ed irrevocabile – esplica effetto sul presente giudizio anche se relativo ad annualità impositiva diversa da quella qui dedotta. Va fatta applicazione dell’orientamento di legittimità in base al qua- le, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per leg- ge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzio- ne prolungata” (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15). Si tratta di orientamento che trova origine in Cass. SU 13916/06, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimen- to al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad en- trambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il rie- same dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il suc- cessivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel prin- cipio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza del- la fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare signifi- cative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da pe- riodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese dedu- cibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanen- te. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'og- getto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudi- zio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vi- zio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tri- buto dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdiziona- 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 le, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”. L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi pre- suppone dunque – in contesto di invarianza normativa - che tra le di- verse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza de- gli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità. Orbene, nel caso in esame le decisioni in giudicato sono intercorse: - tra le stesse parti ([OSCURATO:PERSONA] ed il Comune Sondrio); - in ordine allo stesso tributo (Ici); - in relazione ai medesimi immobili (terreni e fabbricati di cui al F.20, part.nn. 983, 281, 305, 317); - all’esito della valutazione fattuale e di qualificazione giuridica degli stessi motivi di opposizione agli avvisi e delle stesse eccezioni dedotte nel presente giudizio (quanto a non imponibilità delle aree Foglio 20 n. 983 per errore di mappa; Foglio 20 n. 6 in quanto terre- no intestato a [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1972; Foglio 20 n. 281 perché costituita da rampa di accesso e porzione di tetto di im- mobile; Foglio 20 nn. 305 e 317 in quanto aree dichiarate dall’usufruttuaria con la dichiarazione originaria del 1993 e divenute edificabili dal 2000; diritto all'abbattimento Ici del 50% sui fabbricati inagibili perché regolarmente dichiarati dalla dante causa nel 1993 e non necessitanti di successiva dichiarazione in variazione). Facendo applicazione del su riportato indirizzo di legittimità è dun- que evidente come il giudicato di annullamento degli avvisi di accer- tamento Ici 2005 si sia basato su elementi, non già formali o perso- nali specificamente riferibili ad essi soltanto, bensì concernenti i pre- 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 10950/2013 Numero sezionale 641/2021 Numero di raccolta generale 34430/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 supposti oggettivi dell'imposizione (catastalmente rilevabili) attraver- so la valutazione dell’effettiva sussistenza ed imponibilità delle dedot- te particelle catastali; dunque, elementi per loro natura intrinseca- mente durevoli nel tempo e come tali suscettibili di rilevare anche sulle annualità di imposta immediatamente successive. Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale nessun elemento di effettiva frattura e discontinuità, rispetto all'annualità coperta da giu- dicato, può evincersi dalle risultanze di causa riportate in ricorso e comunque attingibili da questa Corte. Ne seguono, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sen- tenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., con accoglimento del ri- corso originario della contribuente ed annullamento degli avvisi; le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato. PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; - spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenu- tasi con modalità da remoto in data 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA].est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s
Sentenza Cassazione n. 34430/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris