CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42781-2023 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato di cui all'art.337 c.p. che contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione della pena sostitutiva ex art. 53 L. 689/1991 non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui numerosi precedenti penali documentati dal certificato penale in atto che denotano sia lo stabile inserimento nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti che la manifesta pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/