CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02439/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640, 491 cod. pen.; Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato ascritta ed all'attribuibilità del fatto agli imputati, sono generici, perché meramente riproduttivi, anche per indeterminatezza, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ricorso non si è confrontato (pag. 3 e 4 sentenza impugnata, a riguardo delle evidEnti modalità decettive utilizzate in danno di persona anziana, che non si è avveduta della falsità della cambiale consegnatale) e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, a riguardo del contegno processuale e degli svariati precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanenco disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos