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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14546/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051TQJD), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1.990 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050WQ6S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; lette le conclusioni e memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel contestare la valutazione di inammissibilità dei ricorsi e nel ribadire e precisare i motivi di essi, ha concluso chiedendone l'accoglimento e il conseguente annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo dei ricorsi, con i quali si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti in fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-6); che, invero, la mancanza di specificità del motivo si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo e quarto motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, la pag. 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051TQJD), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1.990 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050WQ6S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; lette le conclusioni e memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel contestare la valutazione di inammissibilità dei ricorsi e nel ribadire e precisare i motivi di essi, ha concluso chiedendone l'accoglimento e il conseguente annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo dei ricorsi, con i quali si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti in fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-6); che, invero, la mancanza di specificità del motivo si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo e quarto motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, la pag. 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis