CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 36322/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9299/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 1501/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: provvedendo sutre giudizi riuniti promossi da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] per far valere l’inadempimento della convenuta al contratto preliminare con cui si era impegnata a vendere alla sorella Rosalba (che aveva versato una caparra confirmatoria di 30.000,00 euro ) la sua quota di comproprietà di un immobile ereditario sito in Caminia di Stalettì, subordinatamente al la vendita a terzi di un appartamento (anch’esso ereditato dalle due sorelle) sito in via Chimirri 32 di Catanzaro, il Tribunale dichiarò la simulazione assoluta (e la conseguente inefficacia fra le parti) della donazione intervenuta fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la quota di ½ dell’appartamento sito in via Chimirri; dichiarò la simulazione relativa della donazione intervenuta fra la medesima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla quota di ½ della proprietà degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], accertando che fra le parti era intervenuta una compravendita, cui aveva fatto seguito una rivendita in favore di VincenzoNicoletti; accolse la domanda di riscatto proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Nicoletti, accertando che la prima gli era subentrata quale acquirentee ordinando alla predetta Muleo di pagare al Nicoletti il prezzo di 110.000,0 euro, oltre spese per imposte e compensi notarili da questi sostenute; condannò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire alla sorella i danni conseguiti all’inadempimento del contratto preliminare, liquidandoli in 40.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione; rigettò la domanda risarcitoriaproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]), di Cesarin a Palaia e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], figlio della Palaia e legale che aveva assistito [OSCURATO:PERSONA] nella redazione del preliminare e degli atti successivi; con separata ordinanza, dispose la prosecuzione della causa concernente lo scioglimento della comunione ereditaria sull’appartamento sito in via Chimirri; in parziale riforma di tale sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità della donazione intervenuta fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, la nullità della vendita degli stessi effettuatadalla Palaia in favore del Nicoletti ; ha, infatti, ritenuto che la donazione dissimulasse una vendita in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con interposizione fittizia della madre [OSCURATO:PERSONA]) e che tale attofosse nullo per violazione dell’art. 1261 c.c. in quanto all’epoca in cui era statostipulato era già insorta la lite fra le sorelle Muleo (con la notifica dell’ atto di citazione volto all’adempimento del preliminare in forma specifica); ha conseguentemente condannato il Mellea, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] (nel medesimo importo già liquidato dal primo giudice), in considerazione della «palese cooperazione» del professionista nell’inadempimento della propria assistita, «posta in essere anche mediante la violazione dei doveri di cui all’art. 1261 cod. civ.»; a fronte della dichiaratanullità della vendita intercorsa fra la Palaia e il Nicoletti («siccome posta in essere a non domino, stante la nullità dell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA]»),ha revocato la statuizione con cui il primo giudice aveva accolto il retratto successorio proposto da [OSCURATO:PERSONA] (incompatibile con la nullità dell’atto di vendita) e quella, consequenziale, di pagamento del prezzo in favore del Nicoletti; confermata per il resto la sentenza impugnata, la Corte ha disposto la condanna solidale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di [OSCURATO:PERSONA];ha invece compensato le spese del grado fra [OSCURATO:PERSONA], Naomi e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime evocate in giudizio di appello quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi;si sono costituite, con distinti controricorsi contenenti ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c..Considerato, quanto al ricorso principale,che: col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c. e contesta la possibilità di essere chiamato a rispondere della somma di 30.000,00 cheRosalba Muleo aveva versato alla sorella Valeria, a titolo di acconto o caparra confirmatoria; col secondo motivo (che dedu c e la violazione degli artt. 1260, 1261 e 2697 c.c.), il Mellea rileva che, nel caso di specie, non vi era stata alcuna cessione di crediti e contesta la possibilità di ritenere integrata la violazione dei doveri di cui all’art. 1261 c.c.,che la Corte di Appello ha posto a fondamento della sua condanna al risarcimento dei danni; col terzo motivo(violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c.), il ricorrente contesta la sussistenza del danno non patrimoniale, rilevando che l’attrice non ne aveva fornito prova adeguata; col quarto motivo , che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il Mellea rileva che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale era stata formulata esclusivamente in relazione al danno “da reato”e censura la statuizione di condanna in quanto pronunciata in difetto di accertamento di alcun reato; èfondato ed assorbente il secondo motivo; invero, la Corte ha riconosciuto valenza centrale alla violazione dell’art. 1261 c.c., facendone discendere non solo la nullità della dissimulata cessione in favore della (fittiziamente interposta) Palaia, ma -per quanto di specifico interesse in relazione all’ oggetto di censura- anche l’affermazione della responsabilità del Mellea, con conseguente condanna solidale del medesimo al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA]; deve escludersi, tuttavia,che ricorra no le condizioni per applicare la norma dell’art. 1261 c.c., concernente la cessione di crediti , ad un’ipotesi in cui la Corte territoriale ha ritenuto integrato un trasferimento immobiliare (dissimulato da donazione e realizzato mediante interposizione fittizia di persona) in favore del legale della promittente venditrice; infatti, benchéla norma si riferisca alla cessione di “diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria”, non pare dubitabile che il riferimento riguardi esclusivamente alla cessione di crediti litigiosi, dato che il capo V, in cui l ’art. 1261 c.c. è collocat o , concerne unicamentela cessione dei crediti; il caso in esame si pone -come visto- del tutto al di fuori di una cessione di crediti litigiosi e non risultapraticabile una lettura estensiva o analogica della norma, tale da comportare l’affermazione della responsabilità del Melleaper la sua violazione; ricorrepertanto la falsa applicazione della norma ad un’ipotesi che non è nella stessa sussumibile;ciò comporta l’accoglimento del motivo e lacassazione della sentenza in relazione ad esso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può disporsi nel merito (ex art. 384., 2° co. c.p.c.) con dichiarazione di insussistenza della responsabilità del Mellea; i restanti motivi restano assorbiti. Considerato, quanto al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che: col primo motivo , la Muleo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1373 e 1385, co. 2 c.c. e censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che la ricorrente aveva esercitato il recesso dal preliminare e trattenuto l’acconto versatole dalla sorella a fronte dell’esistenza di un altro immobile da porre in divisione (che era stato «abilmente sottratto» dalla controparte); lamenta altresì che, condannando la ricorrente a pagare la somma di 40.000,00 alla sorella, la Corte aveva fatto sì che quest’ultima divenisse proprietaria esclusiva dell’immobile sito in Caminia senza alcun esborso;il motivo è inammissibile,in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata e postula la violazione delle norme richiamate in rubrica sulla base di deduzioni fattuali non riscontrate in giudizio e non verificabili in questa sede ; per di più, risulta erroneo l'assunto che la sentenza d'appello abbia comportato l'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà esclusiva dell'immobile sito in Caminìa ( dato che la Corte si è limitata a dichiarare la nullità della donazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente nullità della vendita tra la Palaia e il Nicoletti, dando atto che ciò comportava la revoca della statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva accolto l'azione di retratto successorio proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Nicoletti); col secondo motivo , la Muleo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c. sull’assunto che non era ravvisabile alcun danno in quanto, se, per un verso, [OSCURATO:PERSONA] avevatrattenuto la somma di 30.000,00 euro, la sorella, «conseguentemente alla revoca della donazione, e[ra] successivamente divenuta proprietaria esclusiva del cespite di Caminia, fuoruscito arbitrariamente per mano il giudice prime cure dal compendio immobiliare di scioglimento della divisione ereditaria»; anche questo motivo è inammissibile in quanto non individua specificamente come e perché sarebbero state violate o falsamente applicate le norme indicate in rubrica e -altresì- in quanto , come il precedente, presuppone un acquisto dell'intera proprietà dell'immobile di Caminia in capo a [OSCURATO:PERSONA] che non trova riscontro nella sentenza impugnata; col terzo motivo (che deduce la violazione degli artt. 1260, 1261 e 2697 c.c.), la Muleo censura la sentenza per averla condannata, in solido col Mellea, al risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’art. 1261, «per una cessione di credito assolutamente insussistente»;il motivo èinammissibile in quanto è basato su una lettura erronea della decisione impugnata; invero, la Corte d'appello non ha condannato la ricorrente per la violazione dell'articolo 1261 c.c., bensì per l'inadempimento del contratto preliminare, stabilendo che [OSCURATO:PERSONA] dovesse restituire la somma ricevuta a titolo di acconto e risarcire il danno conseguente all'inadempimento; la norma dell'art.1261 c.c. è stata, invece, evocata dalla Corte a fondamento della condanna risarcitoria disposta a caricodel Mellea; solo questa seconda condanna, benché pronunciata in via solidale e per il medesimo importo, rinviene la sua giustificazione nella ritenuta violazione dell’art.1261 c.c., a differenza di quella pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] che risulta radicata, fin dalla sentenza di prime cure, nel fatto che la stessa si eravolontariamente posta nelle condizioni di non adempiere il contratto preliminare; va escluso, peraltro, che la denuncia di violazione dell’art. 1261 c.c. possa rilevare al fine di contestare la decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell’atto di donazione intervenuto fra la Muleo e la Palaia, in quanto tale (autonomo) capo della decisione non è stato sottoposto a specifica censura; col quartomotivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c.), la ricorrente contesta la sussistenza del danno non patrimoniale, rilevando che l’attrice non ne aveva fornito prova adeguata; il motivo è inammissibile: a prescindere dal difetto di autosufficienza del ricorso (che non precisa se e in quali termini la Muleo avesse censurat o - con l’appello incidentale - la identica statuizione di condanna pronunciata dal giudice di prime cure), le censure si risolvono in una generica contestazione circa l’adeguatezza della prova del danno, che non è scrutinabile in sede di legittimità; col quinto motivo , che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente assume che , nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale era stata formulataesclusivamente in relazione al danno “da reato”e censura la statuizione di condanna in quanto pronunciata in difetto di accertamento di alcun reato; il motivo è inammissibile per il medesimo difetto di autosufficienza evidenziato in relazione al motivo precedente, oltre ad essere - comunque- palesemente infondato , dato che, dalle stesse conclusioni trascritte in ricorso emerge chiaramente che era stato richiesto un danno «da reato […] e da illecito civile». Considerato, quanto ai ricorsi incidentali proposti - separatamente, ma in termini identici- da Tiziana e [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo - che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e censura la Corte per non avere accertato il difetto di legittimazione passiva delle figlie di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mere chiamate che non avevano accettato l’eredità paterna - è inammissibile, in quanto non si correla ad una statuizione della Corte in puntodi prova della legittimazione passiva e, altresì, perché lamenta una mancata pronuncia di estromissione senza adeguatamente allegare quando e in quali termini ne fosse stata avanzata richiesta; egualmente inammissibile è il secondo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 91, 96 e 112 c.p.c. per non avere la Corte condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite e a titolo di responsabilità aggravata- giacché la motivazione con cui il Giudice di appello ha compensato le spese di lite (basata sul rilievo che le Talarico erano state evocate in giudizio nella posizione del loro padre, «ai soli fini dell’art. 332 cod. proc. civ. e senza che nei loro riguardi [fosse] stata proposta alcuna domanda di appello») non risulta censurata con adeguata trascrizione dei passaggi dell’atto di appello da cui poter desumere che fossero state proposte specifiche domande (anche di condanna alle spese) nei confronti delle sorelle Talarico; la complessità dell’intreccio fattuale e la peculiarità di alcuni profili giuridici della controversia, unitamente all’esito parzialmente alterno dei due gradi di merito, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente, fra tutte le parti, le spesedel giudizio di legittimità , ai sensi dell’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile (trattandosi di causa introdotta nell’anno 2007);vanno compensate, altresì, le spese dei giudizi di merito fra il Mellea e [OSCURATO:PERSONA]; sussistono, in relazione ai ricorsi incidentali, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri, cassa in relazione e, decidendo nel merito, esclude la responsabilità risarcitoria del Mellea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; compensafra tutte le partile spese di lite del giudizio di legittimità e, fra il Mellea e [OSCURATO:PERSONA], anche quelle dei gradi di merito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della s