CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 11828/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35848/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto con strappo, rideterminando la pena a seguito della concessione dell'attenuante ex art. 62 co.1 n.4) cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie tentata — è manifestamente infondato, poiché basato su una tesi giuridicamente insostenibile; la Corte distrettuale, infatti, ha spiegato che l'imputato aveva sottratto la banconota da 50 C alla persona offesa, conseguendone il possesso, e che il recupero successivo della somma era avvenuto solo grazie all'intervento della polizia giudiziaria, circostanza che esclude la configurabilità del tentativo, benché la persona offesa avesse inseguito l'imputato e non avesse mai perso il contatto visivo con quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza citata nella stessa sentenza, secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che l'intervento della persona offesa può condizionare la consumazione del reato solo ove esso sia possibile in continenti, ossia prima che alla sottrazione segua l'impossessamento da parte dell'autore del fatto, e non quando detto impossessamento sia ormai avvenuto, la res sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa ed occorra un'attività recuperatoria per riottenerne la disponibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.M