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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32876/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alDecreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bisord.pen. del 3 giugno 2024.2.

Premesso che il [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione dell’ergastolo conisolamento diurno per anni tre in riferimento a plurime condanne per i delitti diassociazione mafiosa e concorso in omicidio, il Tribunale evidenzia, in sintesi, che- il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo di primo piano nell’ambito dellaconsorteria mafiosa, come è dimostrato anche dai colloqui intrattenuti in carcerecon il fratello Giuseppe, reggente del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] sinoal 2014;- il [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato la commissione di omicidi anche nel periodoin cui era detenuto;- negli anni 2020-2023 diverse inchieste attestano la operatività delsodalizio mafioso;- non vi sono segnali di ravvedimento nel percorso carcerario del DiGiacomo.3.

Quanto alle obiezioni difensive, il Tribunale evidenzia che la elevatapericolosità del [OSCURATO:PERSONA] è attestata anche dal fatto che lì dove – nel corsodella sua lunga detenzione – è stato sottoposto al regime ordinario, il reclamanteha puntualmente ripreso i contatti con il contesto criminale di provenienza (v. icolloqui intrattenuti nel corso del 2014).

Viene inoltre fatto riferimento aiversamenti periodici con cadenza mensile di somme di danaro sul conto deldetenuto (le cui spiegazioni sono ritenute poco credibili) e alle risultanze dellaosservazione penitenziaria.Si conferma, pertanto, la necessità delle particolari restrizioni correlate alregime differenziato.Viene ritenuta manifestamente infondata una questione di legittimitàcostituzionale proposta dalla difesa in relazione alla assenza di un limite massimodi durata della sottoposizione al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen.4.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi.4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza dimotivazione.Secondo la difesa vi è assenza di motivazione in riferimento al diniego ditalune richieste istruttorie tra cui l’acquisizione di notizie relative al periodotrascorso dal [OSCURATO:PERSONA] in regime ordinario tra il 2024 e il 2016 (dopo ilcolloquio con il fratello citato nel provvedimento di proroga).

Inoltre gli elementidi fatto che vengono elevati a presupposto della proroga non appaiono calzanti inriferimento alla condizione di un soggetto la cui partecipazione al sodaliziomafioso non è andata oltre l’anno 2014; il tenore di vita dei prossimi congiuntinon è risultato elevato e le rimesse periodiche sono nei limiti di quantoconsentito dal regolamento.In sostanza si ritiene che la proroga sia dipesa esclusivamente dallabiografia criminale del [OSCURATO:PERSONA], in modo non rispettoso dei parametriinterpretativi fissati dalla stessa giurisprudenza nomofilattica.4.2 Al secondo motivo si riprende il profilo della questione di legittimitàcostituzionale della norma di cui all’art.41 bis ord.pen. nella parte in cui la stessanon prevede un limite massimo di durata del trattamento differenziato.La rilevanza risiede nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è detenuto senza interruzionidal 1991 ed ha maturato la quota di detenzione prevista per l’accesso albeneficio della liberazione condizionale, inibito dalla sottoposizione al regimedifferenziato (anche in rapporto alla riforma dell’art. 4 bis ord.pen. intervenutanel 2022).La incostituzionalità starebbe nella mancata possibilità – in assenza di unlimite temporale – di usufruire degli istituti che realizzano il principio delfinalismo rieducativo della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

Quanto al primo motivo ne va affermata la inammissibilità.

Va ricordatoche avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede direclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione dilegge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assolutacarenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o comeredazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenzaai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativodella decisione.Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale hacompiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» dimantenimento di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il contesto criminale di tipoassociativo nel cui ambito sono maturati i fatti già giudicati.Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di primo piano svoltonell’ambito della organizzazione mafiosa, il cui profilo operativo non può dirsineutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale, nonincrinate dalla critica difensiva (posto che la vitalità del sodalizio prescinde, inquanto tale, dal contributo della persona reclusa).

La pericolosità è apparsaconfermata dagli episodi del 2014, indubbiamente evocativi di una persistentevolontà di incidere negli assetti mafiosi del territorio di origine.A ciò si è aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori diabbandono di logiche di appartenenza al sodalizio (con condotte recenti di rilievosotto il profilo disciplinare), il che determina – sul piano logico – la persistenzadel pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’esterno.3.

Vi è pertanto motivazione concreta su tutti i punti, ripresi nei motivi diricorso, e da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi inipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.Va altresì precisato che la misura «trattamentale» essenzialmente dicarattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermatoda Sez.

I n. 52054 del 29.4.2014, Rv 261809 - 01, in riferimento alla immutatanatura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modificheapportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con ilcontesto criminale di provenienza.La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un«aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione dilibertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva(desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativialla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire ilfenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugliaccadimenti esterni.La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita– in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano controItalia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par.150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalitàpuramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive – del regimecarcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tradetenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gliargomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr.paragrafo 146 sopra)[..] .Trattasi di finalità di per sè ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo - nonin contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolariforme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contestocriminale di provenienza.

Sempre nella citata decisione Provenzano contro [OSCURATO:PERSONA] ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modellodifferenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e ilprincipio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazionecirca le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che hagià avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un grannumero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di talicasi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altriesempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v.

Italia, no.24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c.

Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre2015).

In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare sel'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo diapplicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce dellecircostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo ol'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citatasopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c.Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede diapplicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede unaccertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (datoche ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecatoall'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementitali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtàcriminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nellaadozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della qualeindubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenutosussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità .

Ciòconsente di ritenere non sindacabile il giudizio formulato dal Tribunale, inrapporto alle ragioni della proroga del regime differenziato.4.

Quanto al secondo motivo ne va affermata la infondatezza, posto che laquestione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.Ed invero la misura trattamentale sin qui illustrata si basa su unaricognizione periodica della condizione soggettiva di pericolosità, come sopradescritta, il che esclude – sul piano sistematico – la possibilità di porre un limitetemporale di durata, lì dove permanga la restrizione di libertà (a monte) e latendenza a mantenere i rapporti con l’ambiente di provenienza (con valutazionegiurisdizionale in concreto).Questa Corte ha più volte precisato che non vi è incompatibilità strutturaletra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità dineutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenutodi relazioni con l'esterno del carcere) e i principi costituzionali e convenzionali,minimi e incomprimibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragionigiustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sullatipologia delle limitazioni imposte (v.

Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone,Rv. 268294 - 01).Il quadro non appare modificato dalla riforma del 2022 - nei limiti delquesito posto dal ricorrente - posto che la applicazione o proroga del regimedifferenziato viene considerata come 'ostativa' alla pratica dei permessi premio,per la semplice ragione che 'ingloba' una valutazione di permanente pericolositàdel soggetto destinatario.

A venire in rilievo è, in tal caso, il principio di noncontraddizione dell'ordinamento, atteso che una valutazione di pericolositàespressa al fine del regime penitenziario non può essere contraddetta a finiomogenei (il trattamento e i permessi premio).

Dunque il tema che viene inrilievo non è certo quello del limite massimo di durata del regime differenziato(come ipotizzato dalla difesa), quanto piuttosto la fase amministrativa checaratterizza l'applicazione del decreto di sottoposizione al regime differenziato,sino al momento della pronunzia giurisdizionale.

Ma si tratta di un aspetto nondevoluto, anche perchè nel caso in esame privo di rilevanza.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alDecreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bisord.pen. del 3 giugno 2024.2. Premesso che il [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione dell’ergastolo conisolamento diurno per anni tre in riferimento a plurime condanne per i delitti diassociazione mafiosa e concorso in omicidio, il Tribunale evidenzia, in sintesi, che- il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo di primo piano nell’ambito dellaconsorteria mafiosa, come è dimostrato anche dai colloqui intrattenuti in carcerecon il fratello Giuseppe, reggente del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] sinoal 2014;- il [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato la commissione di omicidi anche nel periodoin cui era detenuto;- negli anni 2020-2023 diverse inchieste attestano la operatività delsodalizio mafioso;- non vi sono segnali di ravvedimento nel percorso carcerario del DiGiacomo.3. Quanto alle obiezioni difensive, il Tribunale evidenzia che la elevatapericolosità del [OSCURATO:PERSONA] è attestata anche dal fatto che lì dove – nel corsodella sua lunga detenzione – è stato sottoposto al regime ordinario, il reclamanteha puntualmente ripreso i contatti con il contesto criminale di provenienza (v. icolloqui intrattenuti nel corso del 2014). Viene inoltre fatto riferimento aiversamenti periodici con cadenza mensile di somme di danaro sul conto deldetenuto (le cui spiegazioni sono ritenute poco credibili) e alle risultanze dellaosservazione penitenziaria.Si conferma, pertanto, la necessità delle particolari restrizioni correlate alregime differenziato.Viene ritenuta manifestamente infondata una questione di legittimitàcostituzionale proposta dalla difesa in relazione alla assenza di un limite massimodi durata della sottoposizione al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen.4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi.4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza dimotivazione.Secondo la difesa vi è assenza di motivazione in riferimento al diniego ditalune richieste istruttorie tra cui l’acquisizione di notizie relative al periodotrascorso dal [OSCURATO:PERSONA] in regime ordinario tra il 2024 e il 2016 (dopo ilcolloquio con il fratello citato nel provvedimento di proroga). Inoltre gli elementidi fatto che vengono elevati a presupposto della proroga non appaiono calzanti inriferimento alla condizione di un soggetto la cui partecipazione al sodaliziomafioso non è andata oltre l’anno 2014; il tenore di vita dei prossimi congiuntinon è risultato elevato e le rimesse periodiche sono nei limiti di quantoconsentito dal regolamento.In sostanza si ritiene che la proroga sia dipesa esclusivamente dallabiografia criminale del [OSCURATO:PERSONA], in modo non rispettoso dei parametriinterpretativi fissati dalla stessa giurisprudenza nomofilattica.4.2 Al secondo motivo si riprende il profilo della questione di legittimitàcostituzionale della norma di cui all’art.41 bis ord.pen. nella parte in cui la stessanon prevede un limite massimo di durata del trattamento differenziato.La rilevanza risiede nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è detenuto senza interruzionidal 1991 ed ha maturato la quota di detenzione prevista per l’accesso albeneficio della liberazione condizionale, inibito dalla sottoposizione al regimedifferenziato (anche in rapporto alla riforma dell’art. 4 bis ord.pen. intervenutanel 2022).La incostituzionalità starebbe nella mancata possibilità – in assenza di unlimite temporale – di usufruire degli istituti che realizzano il principio delfinalismo rieducativo della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. Quanto al primo motivo ne va affermata la inammissibilità. Va ricordatoche avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede direclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione dilegge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assolutacarenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o comeredazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenzaai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativodella decisione.Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale hacompiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» dimantenimento di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il contesto criminale di tipoassociativo nel cui ambito sono maturati i fatti già giudicati.Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di primo piano svoltonell’ambito della organizzazione mafiosa, il cui profilo operativo non può dirsineutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale, nonincrinate dalla critica difensiva (posto che la vitalità del sodalizio prescinde, inquanto tale, dal contributo della persona reclusa). La pericolosità è apparsaconfermata dagli episodi del 2014, indubbiamente evocativi di una persistentevolontà di incidere negli assetti mafiosi del territorio di origine.A ciò si è aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori diabbandono di logiche di appartenenza al sodalizio (con condotte recenti di rilievosotto il profilo disciplinare), il che determina – sul piano logico – la persistenzadel pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’esterno.3. Vi è pertanto motivazione concreta su tutti i punti, ripresi nei motivi diricorso, e da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi inipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.Va altresì precisato che la misura «trattamentale» essenzialmente dicarattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermatoda Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, Rv 261809 - 01, in riferimento alla immutatanatura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modificheapportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con ilcontesto criminale di provenienza.La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un«aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione dilibertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva(desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativialla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire ilfenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugliaccadimenti esterni.La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita– in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano controItalia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par.150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalitàpuramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive – del regimecarcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tradetenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gliargomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr.paragrafo 146 sopra)[..] .Trattasi di finalità di per sè ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo - nonin contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolariforme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contestocriminale di provenienza. Sempre nella citata decisione Provenzano contro [OSCURATO:PERSONA] ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modellodifferenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e ilprincipio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazionecirca le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che hagià avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un grannumero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di talicasi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altriesempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no.24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare sel'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo diapplicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce dellecircostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo ol'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citatasopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c.Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede diapplicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede unaccertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (datoche ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecatoall'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementitali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtàcriminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nellaadozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della qualeindubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenutosussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità . Ciòconsente di ritenere non sindacabile il giudizio formulato dal Tribunale, inrapporto alle ragioni della proroga del regime differenziato.4. Quanto al secondo motivo ne va affermata la infondatezza, posto che laquestione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.Ed invero la misura trattamentale sin qui illustrata si basa su unaricognizione periodica della condizione soggettiva di pericolosità, come sopradescritta, il che esclude – sul piano sistematico – la possibilità di porre un limitetemporale di durata, lì dove permanga la restrizione di libertà (a monte) e latendenza a mantenere i rapporti con l’ambiente di provenienza (con valutazionegiurisdizionale in concreto).Questa Corte ha più volte precisato che non vi è incompatibilità strutturaletra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità dineutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenutodi relazioni con l'esterno del carcere) e i principi costituzionali e convenzionali,minimi e incomprimibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragionigiustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sullatipologia delle limitazioni imposte (v. Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone,Rv. 268294 - 01).Il quadro non appare modificato dalla riforma del 2022 - nei limiti delquesito posto dal ricorrente - posto che la applicazione o proroga del regimedifferenziato viene considerata come 'ostativa' alla pratica dei permessi premio,per la semplice ragione che 'ingloba' una valutazione di permanente pericolositàdel soggetto destinatario. A venire in rilievo è, in tal caso, il principio di noncontraddizione dell'ordinamento, atteso che una valutazione di pericolositàespressa al fine del regime penitenziario non può essere contraddetta a finiomogenei (il trattamento e i permessi premio). Dunque il tema che viene inrilievo non è certo quello del limite massimo di durata del regime differenziato(come ipotizzato dalla difesa), quanto piuttosto la fase amministrativa checaratterizza l'applicazione del decreto di sottoposizione al regime differenziato,sino al momento della pronunzia giurisdizionale. Ma si tratta di un aspetto nondevoluto, anche perchè nel caso in esame privo di rilevanza.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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