CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22/11/2021, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 26/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma secondo n. 1, cod. pen. e 4, comma secondo n. 1, L. 110/1975. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 sulla congruità della pena - di poco superiore al minimo edittale previsto per l'ipotesi di rapina aggravata - tenuto conto dell'entità del fatto, aggravato dal travisamento e dall'uso di una catena in metallo); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sulla gravità della condotta, i precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di giudizio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 ere Estensor