CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12491/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n.287; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di par- tecipare all'eventuale udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.56/21/2013 depositata il 12 marzo 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], Luca, Maurizio, Vincenzo avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.350/7/2011 la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti aventi ad oggetto cinque avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF, IVA e Addizionali 2005 e la conseguente cartella di pagamento per riscos- sione provvisoria. 2. A seguito di verifica fiscale a carico della società venivano accertati ricavi in nero ai fini IVA e IRAP nel contesto di versamenti bancari e prelevamenti non giustificati, oltre a costi indeducibili; da ciò discen- devano le riprese per IRPEF nei confronti dei soci, per reddito di par- tecipazione corrispondente alle rispettive quote. Il giudice di prime cure riduceva i maggiori ricavi così determinati, non condividendo l'ac- certamento dell'Agenzia nella parte in cui riconosceva giustificati solo i pagamenti dei clienti effettuati tramite POS. Il giudice d'appello rifor- mava la sentenza di primo grado in relazione ai versamenti di Euro 238.565,00 ritenuti giustificati dalla CTP, confermando la decisione di primo grado nel resto. 3. Avverso la sentenza propongono ricorso i contribuenti per dieci mo- tivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate depositando memoria di mera costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discus- sione. A ridosso dell'udienza i contribuenti depositano istanza di estin- zione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in I. n.225 del 2016. Considerato che: 4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la con- tribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cesso ai sensi dell'art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in I. n.225 del 2016, con documentazione a corredo, offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa attestazione di deposito e di paga- mento di alcuni importi. 5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione norma- tiva da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati, P.Q.M. la Corte: letto l'art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in I. n.225 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sul condono. Roma, Così deciso in data 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]