CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 maggio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato la decisione del Tribunale di Viterbo del 21 dicembre 2011, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ingiuria (perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) e dichiarando prescritti i residui reati di cui agli artt. 612, 610, 635 e 646 cod. pen., con conferma delle statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla conferma della statuizioni civili in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i reati si erano prescritti prima della sentenza di primo grado, dovendo trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della I. 251 del 2005, giacché i fatti sono stati commessi il 13 luglio 2004. La prescrizione sarebbe, pertanto, maturata decorsi cinque,,dal decreto di citazione per il giudizio di primo grado, cui andavano sommate le due sospensioni legate al rinvio su richiesta della difesa e a quello per astensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il ricorrente assume che sia maturato, prima della sentenza di primo grado, il termine ordinario di prescrizione dall'ultimo atto interruttivo — vale a dire il decreto di citazione a giudizio — con conseguente illegittimità della conferma della condanna alle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello. Orbene, per individuare la data in cui è spirato il termine ordinario di prescrizione, occorre domandarsi, in primo luogo, quale sia il regime normativo sulla prescrizione applicabile all'odierna regiudicanda, dal momento che i reati sono stati commessi in epoca anteriore all'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della I. 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta ex Cirielli), che innovò radicalmente il regime della prescrizione. Non vi è dubbio che, nella scelta tra le due discipline applicabili, quella ante o quella post I. 251 cit., debba farsi riferimento a quella più favorevole, tenuto conto, oltre che del disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., anche dell'art. 10, comma 2 I. 251, secondo cui «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti». Tuttavia la comparazione tra le due regolamentazioni va fatta tenendo conto del complesso di ciascuna delle discipline, valutandone tutte le conseguenze applicative in relazione al caso concreto. Come sancito in più occasioni da questa Corte, infatti, in tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa sulla prescrizione di favore per l'imputato, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia (Sez. 7, Ordinanza n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059; Sez. 3, n. 14198 del 25/05/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270224; Sez. 5, n. 48743 del 29/10/2014, Flecchia, Rv. 261300) in quanto — si è efficacemente rappresentato — ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore (Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728); occorre, al contrario, applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa per il prevenuto. 2. Tanto premesso, occorre ora valutare, in primo luogo, la fondatezza dell'impostazione del ricorrente, che ritiene applicabile la disciplina ente I. 251 siccome più favorevole di quella successiva e che, di conseguenza, assume essere decorso il termine ordinario di prescrizione prima della sentenza di primo grado. Ebbene, se, effettivamente, per i reati contestati all'imputato, il termine prescrizionale ordinario, secondo il regime ante I. 251 del 2005, era pari ad anni cinque ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 4), cod. pen. (più favorevole di quello minimo di anni sei previsto dall'attuale disposto dell'art. 157 cod. pen.), il ricorrente però trascura — predicando la conseguente maturazione del termine prescrizionale — che il regime delle sospensioni non prevedeva il limite di 60 gg nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato o del suo difensore, "blocco" introdotto solo con la novella dell'art. 159 cod. pen. — e, specificamente, con la previsione di cui al comma 1, n. 3, secondo periodo cod. pen. — ad opera della I. 251 cit. Non vi è dubbio, infatti, che la disciplina delle cause di sospensione rientri a pieno titolo nelle disposizioni che riguardano la prescrizione, sicché di essa deve tenersi conto ai fini dello scrutinio circa la determinazione del tempo necessario a prescrivere in relazione a ciascuno dei complessi regolatori che si sono succeduti. Ne consegue che, applicando il regime anteriore alla novella della I. 251, al termine ordinario di cinque anni, va aggiunta una sospensione di 727 giorni, determinata dai rinvii del 14 gennaio al 3 giugno 2009 (su richiesta dell'imputato), dal 3 giugno 2009 al 27 gennaio 2010 (per la medesima ragione), dal 27 gennaio 2010 al 19 maggio 2010 (per adesione dei difensori all'astensione di categoria) e dal 19 maggio 2010 all'il gennaio 2011 per impedimento difensore, non trovando applicazione, quanto a quest'ultimo rinvio e come sopra anticipato, il limite dei sessanta giorni di cui all'attuale art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. E' così che il termine di prescrizione ordinario calcolato dal decreto di citazione a giudizio (termine a quo che il ricorso ritiene spirato) sarebbe maturato il 19 maggio 2012, in data successiva alla sentenza di primo grado, che è stata pronunziata il 21 dicembre 2011. Né a conclusioni diverse può giungersi applicando la nuova normativa, giacché ciò non condurrebbe a conseguenze più favorevoli. Al termine prescrizionale di sei anni applicabile a tutti i reati per cui si procede ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3) secondo periodo, cod. pen., infatti, dovrebbe comunque aggiungersi una sospensione di 550 giorni (questa volta contenendo la sospensione per il rinvio da impedimento del 19 maggio 2010 a sessanta giorni), con il conseguente spirare del termine prescrizionale ordinario computato dal decreto di citazione a giudizio il 23 novembre 2012, quindi più avanti rispetto alla decorrenza determinata sulla scorta delle disciplina anteriore alla cd. ex Cirielli. 3. Tale constatazione conduce a rigettare il ricorso, statuizione a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c