CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CarmineCerbone;-controricorrente-Numero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 393/2024 depositatail 31/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarandosi cessionaria di crediti vantati da EniS.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in relazione allasomministrazione di gas naturale, ottenne dal Tribunale di Napoli ildecreto ingiuntivo per l’importo complessivo di euro 57.984,78.Il credito azionato era riferito a fatture emesse tra il 5 agosto 2009 e il 16aprile 2014 ed era composto, secondo quanto indicato nel provvedimentoimpugnato, da euro 36.589,40 per capitale residuo e da euro 21.341,56per interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] assumeva di avere acquistato i crediti in forza di uncontratto di cessione stipulato con Eni il 30 giugno 2014 e notificato aldebitore ceduto il 18 luglio 2014.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo chele fatture fossero state pagate e che il credito fosse comunque prescritto,tanto in applicazione del termine biennale quanto di quello quinquennale.Eccepì inoltre il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva diBanca Sistema, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva,deducendo che l’utenza serviva [OSCURATO:PERSONA], immobile detenuto dallaT.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, della quale chiese lachiamata in causa.[OSCURATO:PERSONA] contestò, altresì, la correttezza della fatturazione e deiconsumi, l’addebito di voci non previste e la legittimità degli interessiapplicati.Numero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026Banca Sistema si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione. Dedusseche il pagamento non era stato provato; che ai crediti, già maturati primadell’introduzione della prescrizione biennale, non era applicabile taletermine; che la prescrizione quinquennale era stata interrotta dallanotificazione della cessione e dalle successive comunicazioni; che lapropria titolarità risultava dal contratto di cessione; che la Fondazione eraparte del contratto di somministrazione e che gli eventuali accordi conclusicon terzi, in mancanza di voltura dell’utenza, non erano opponibili alfornitore.[OSCURATO:PERSONA] richiamò anche una comunicazione di Eni del 20 maggio2020, con la quale sarebbe stata rettificata una precedente nota del 3marzo 2015, precisandosi che le fatture non risultavano pagate dallaIl Tribunale di Napoli respinse la richiesta di chiamata in causa dellaT.[OSCURATO:SOCIETA]., concesse la provvisoria esecuzione deldecreto ingiuntivo e rigettò le richieste istruttorie della Fondazione.Con sentenza n. 1523/2022 rigettò l’opposizione, dichiarò esecutivo ildecreto ingiuntivo e condannò l’opponente alle spese.Il Tribunale ritenne che il credito fosse provato dal contratto di utenza,dalle fatture e dal contratto di cessione; che il pagamento non fosse statodimostrato e risultasse incompatibile con le ulteriori difese dell’opponente;che il termine biennale di prescrizione non fosse applicabile ai crediti giàmaturati e che la prescrizione quinquennale fosse stata interrotta dallanotificazione della cessione; che la Fondazione fosse parte del rapporto disomministrazione; che le contestazioni sulle fatture fossero generiche eche fossero dovuti gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002.2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di primo grado,insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, per lariduzione delle somme pretese. [OSCURATO:PERSONA] resistette al gravame,eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità di alcune contestazioni perchéNumero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026formulate per la prima volta in appello e chiedendo la conferma delladecisione impugnata.2.1. Con sentenza n. 393/2024, del 31 gennaio 2024, la Corte d’appello diNapoli accolse l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado,accolse l’opposizione condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di entrambi igradi di giudizio.La Corte territoriale ritenne infondate o inammissibili le contestazioni dellafatture e all’applicabilità della prescrizione biennale. Reputò invece fondatal’eccezione di prescrizione quinquennale, escludendo che la notificazionedella cessione e le successive comunicazioni richiamate da [OSCURATO:PERSONA] prodotto effetti interruttivi.In particolare, osservò che la notificazione della cessione non costituisce,di per sé, atto interruttivo della prescrizione se non contiene ancheun’intimazione o una richiesta idonea a costituire in mora il debitore.Rilevò inoltre che non era stata prodotta la comunicazione della cessione,ma soltanto l’avviso di ricevimento di un plico indirizzato all’Ente VilleVesuviane, privo dell’indicazione dell’indirizzo e ricevuto da una personanon identificata, quando erano già intervenuti la trasformazione dell’Entein fondazione e il mutamento della sede.La Corte escluse efficacia interruttiva anche alla comunicazione del 18maggio 2018, avente a oggetto la trasmissione di un estratto contotrimestrale, perché non qualificabile come costituzione in mora, nonchéalla comunicazione del Servizio clienti di Eni, perché non corredata dallaprova della consegna alla Fondazione. Dichiarò quindi assorbite le ulterioriquestioni.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi.3.1. La fondazione ha resistito con controricorso illustrato da memoria.Numero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c.,sostenendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsisull’eccezione d’inammissibilità della contestazione, proposta per la primavolta in appello, relativa alla ricezione della comunicazione del 18 maggio2018.4.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, sotto il medesimoprofilo, l’omesso esame dell’eccezione d’inammissibilità dellacontestazione concernente la regolarità della notificazione della cessione,anch’essa formulata, secondo la ricorrente, soltanto nel giudizio digravame.5. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per la loroconnessione, sono inammissibili.Con entrambe le censure la ricorrente lamenta che la Corte d’appelloavrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni con le quali essa avevadedotto la novità delle contestazioni formulate dalla Fondazione soltantonel giudizio di gravame, rispettivamente concernenti la mancata ricezionedella comunicazione del 18 maggio 2018 e l’irregolarità della notificazionedella cessione del credito.La ricorrente assume, in particolare, che tali circostanze, non essendostate specificamente contestate nel giudizio di primo grado, avrebberodovuto reputarsi definitivamente acquisite al processo in applicazione delprincipio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Le doglianze non colgono, tuttavia, tutte le autonome ragioni poste afondamento della decisione impugnata.La Corte territoriale non si è limitata a rilevare la mancata prova dellaricezione della comunicazione del 18 maggio 2018 e le irregolaritàdell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione della cessione, ma haNumero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026escluso, in via autonoma e assorbente, che tali atti fossero, per il lorocontenuto, idonei a interrompere la prescrizione.In particolare, quanto alla comunicazione del 18 maggio 2018, la Corted’appello ha accertato che essa aveva ad oggetto la mera trasmissione diun estratto conto trimestrale e che, non contenendo un’intimazione o unarichiesta di pagamento, non era qualificabile come atto di costituzione inmora. Quanto alla notificazione della cessione, ha affermato che questaassolve alla funzione di rendere efficace la cessione nei confronti deldebitore ceduto, escludendo l’efficacia liberatoria del pagamento eseguitoal cedente, ma non costituisce, di per sé, un atto interruttivo dellaprescrizione, ove non contenga anche un’intimazione o una richiestaidonea a costituire in mora il debitore.La notificazione della cessione prevista dall’art. 1264 c.c. e l’attointerruttivo della prescrizione di cui all’art. 2943, quarto comma, c.c.assolvono, infatti, funzioni distinte: la prima è diretta a rendere opponibileal debitore il trasferimento del credito e a individuare il soggettolegittimato a ricevere il pagamento; il secondo richiede invece unadichiarazione scritta dalla quale emerga in modo chiaro e inequivoco lavolontà del titolare di esercitare il diritto e di ottenere l’adempimento dellaprestazione, pur senza la necessità di formule solenni o sacramentali(Cass. n. 7318 del 1996; Cass. n. 6423 del 2001; Cass. n. 28066 del2025).Ne consegue che la questione relativa alla tempestività delle contestazioniconcernenti la ricezione della comunicazione del 18 maggio 2018 e laregolarità della notificazione della cessione non assume carattere decisivo.Anche a ritenere non contestati tali fatti, rimarrebbe ferma la ratiodecidendi con la quale la Corte d’appello ha escluso, in ragione delcontenuto degli atti, che essi esprimessero un’univoca volontà diesercitare la pretesa creditoria e di ottenere l’adempimento.Numero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026La ricorrente non dimostra, pertanto, quale concreta incidenza avrebbeavuto l’applicazione del principio di non contestazione sull’esito dellacontroversia, né censura efficacemente, con i primi due motivi, lastatuizione relativa all’inidoneità oggettiva delle comunicazioni invocate ainterrompere la prescrizione.Né la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere utilmente riferitaalla qualificazione giuridica e all’efficacia degli atti prodotti. Il principio dinon contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti, ma non siestende alle conseguenze giuridiche da essi derivanti, la cui individuazioneresta riservata al giudice. Pertanto, l’eventuale mancata contestazionedella ricezione della comunicazione o della materiale esecuzione dellanotificazione non comporta che debba ritenersi incontroversa anche la loroefficacia interruttiva, la quale costituisce oggetto di una valutazionegiuridica.I primi due motivi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.6. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1264 c.c. e 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, sostenendoche la comunicazione della cessione non fosse soggetta alle forme previsteper gli atti processuali e che, ai fini della sua efficacia, fosse sufficiente laconoscenza comunque acquisita dal debitore ceduto.6.1. Il motivo non è fondato.Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito,ancorché perfezionata tra cedente e cessionario con il solo consenso delleparti, produce effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento in cuiquesti l'abbia accettata oppure gli sia stata notificata.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, iltermine «notificazione» impiegato dall'art. 1264 c.c. non designanecessariamente una notificazione eseguita nelle forme proprie degli attiprocessuali, ma qualunque atto idoneo a portare a conoscenza deldebitore, in modo certo e non equivoco, l'avvenuto trasferimento delNumero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026credito. In tale prospettiva, l'efficacia della cessione nei confronti deldebitore non è subordinata all'osservanza di particolari formalità, essendosufficiente che questi abbia acquisito una conoscenza certa della mutatatitolarità del rapporto obbligatorio (Cass. n. 2665 del 2008).Il principio trova conferma nella previsione del secondo comma dell'art.1264 c.c., secondo cui il pagamento eseguito al cedente non libera ildebitore qualora il cessionario dimostri che il debitore medesimo fossecomunque a conoscenza dell'intervenuta cessione. Ne consegue che laconoscenza dell'avvenuto trasferimento del credito può essere acquisitaanche aliunde, purché risulti raggiunta la prova che il debitore sia statoposto in condizione di conoscere con certezza la mutata titolarità delcredito.La giurisprudenza di questa Corte ha, tuttavia, chiarito che il sistemadelineato dall'art. 1264 c.c. è volto a tutelare l'interesse del debitore adeffettuare un pagamento pienamente liberatorio, sicché la conoscenzadell'avvenuta cessione deve risultare certa ed inequivoca e consentire aldebitore di identificare con affidabilità il soggetto legittimato a ricevere ilpagamento (Cass. n. 11436 del 2021; Cass. n. 32113 del 2023; Cass. n.25496 del 2025).Ne consegue che il requisito richiesto dall'art. 1264 c.c. non coincide conl'osservanza di particolari forme di comunicazione, ma con la prova che ildebitore abbia acquisito una conoscenza effettiva e affidabile dell'avvenutotrasferimento del credito. Ciò che rileva, pertanto, non è il mezzoutilizzato per la comunicazione, bensì la sua idoneità a rendere il debitoreconsapevole della mutata titolarità del credito e a consentirgli di effettuareil pagamento con effetto liberatorio.Nel caso di specie, la Corte territoriale si è attenuta a tali principi.Essa non ha infatti subordinato l'efficacia della cessione all'osservanzadelle forme proprie della notificazione degli atti processuali, né haaffermato che l'opponibilità della cessione richiedesse formalità ulterioriNumero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026rispetto a quelle previste dall'art. 1264 c.c. Ha invece ritenuto che ladocumentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare che il debitoreceduto avesse acquisito una conoscenza certa ed inequivoca dell'avvenutotrasferimento del credito, valorizzando, a tal fine, l'assenza in atti dellacomunicazione della cessione e le caratteristiche dell'avviso di ricevimentoprodotto.La censura non investe, dunque, la regula iuris applicata dalla Corteterritoriale, ma l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circal'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettivaconoscenza della cessione da parte del debitore.Sotto l'apparente deduzione di una violazione dell'art. 1264 c.c., laricorrente contrappone infatti una diversa lettura delle risultanzedocumentali e sollecita una rivalutazione dell'apprezzamento probatoriocompiuto dalla Corte d'appello, insistendo sull'idoneità dell'avviso diricevimento e sulla irrilevanza delle circostanze valorizzate dalla sentenzaimpugnata. Si tratta, tuttavia, di valutazioni riservate al giudice di meritoe non sindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nella specie, damotivazione non apparente e giuridicamente corretta.7. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., sostenendo che sia lanotificazione della cessione, contenente anche l’indicazione del conto sulquale effettuare i pagamenti, sia la comunicazione del 18 maggio 2018,corredata dall’estratto della posizione debitoria, manifestassero in modosufficientemente chiaro la volontà di esercitare il credito e fossero quindiidonee a interrompere la prescrizione.7.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha precisato che, ai fini dell'interruzione della prescrizionemediante atto stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non èrichiesta l'adozione di formule sacramentali né la formale costituzione inmora del debitore, essendo sufficiente una dichiarazione scritta cheNumero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026manifesti in modo chiaro e inequivoco la volontà del titolare di esercitare ildiritto e di ottenere l'adempimento della prestazione (Cass. n. 7318 del1996; Cass. n. 6423 del 2001; Cass. n. 28066 del 2025).L'efficacia interruttiva dell'atto non dipende, pertanto, dalla suaqualificazione formale, bensì dal suo contenuto sostanziale e dalla suaidoneità a portare a conoscenza del debitore la specifica pretesa creditoriafatta valere dal creditore. Ne consegue che qualsiasi comunicazione scrittapuò assumere efficacia interruttiva ove consenta di individuare, anchesenza una precisa quantificazione del credito, il rapporto giuridico cui larichiesta si riferisce e l'univoca volontà del creditore di ottenere lasoddisfazione della propria pretesa (Cass. n. 28066 del 2025).Tanto premesso, deve distinguersi tra la mera notificazione della cessionedel credito e la comunicazione che, oltre a rendere noto il trasferimentodel credito, contenga altresì una richiesta di adempimento.La notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. assolve infatti alla diversafunzione di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto e diindividuare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento, ma, in quantotale, non costituisce di per sé atto interruttivo della prescrizione. Essa èdestinata a produrre gli effetti propri della cessione del credito neiconfronti del debitore, senza necessariamente contenere una richiesta dipagamento o una manifestazione della volontà di esercitare il diritto.Diversamente, qualora la comunicazione della cessione sia accompagnatada espressioni idonee a evidenziare la volontà del nuovo creditore diottenere il pagamento del credito ceduto, essa assume anche la funzionedi atto di costituzione in mora e risulta pertanto idonea a interrompere ildecorso della prescrizione, dovendosi avere riguardo non al nomenAnaloghe considerazioni valgono con riferimento all'invio di estratti contoovvero di documentazione riepilogativa della posizione debitoria.Numero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026Un documento avente funzione meramente informativa o ricognitiva,limitato alla rappresentazione della situazione contabile esistente, nonintegra infatti un valido atto interruttivo, in quanto non contiene, diregola, una manifestazione attuale della volontà di esigere il credito.La mera trasmissione di documentazione contabile o di un estratto dellaposizione debitoria non integra necessariamente un atto interruttivo dellaprescrizione, occorrendo verificare se dal contenuto complessivo dellacomunicazione emerga in modo univoco la volontà del creditore diesercitare il diritto e di ottenere l'adempimento.Anche in tale ipotesi, tuttavia, il giudizio deve essere formulato avutoriguardo al contenuto complessivo della comunicazione. Qualora l'estrattoconto sia trasmesso unitamente ad una missiva contenente una richiestadi pagamento, un sollecito di adempimento o altra dichiarazioneincompatibile con la volontà del creditore di dismettere il diritto, lacomunicazione assume efficacia interruttiva, poiché rende manifestal'intenzione di esercitare la pretesa creditoria (Cass. n. 28066 del 2025).Parimenti, questa Corte ha chiarito che l'atto interruttivo deve contenereuna pretesa sufficientemente determinata, mentre resta priva di efficaciainterruttiva la mera riserva di far valere in futuro il diritto o di agiresuccessivamente per il conseguimento di ulteriori pretese, trattandosi didichiarazioni generiche e ipotetiche non assimilabili ad una richiesta2020).Ne consegue che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non rileva latipologia dell'atto utilizzato, ma esclusivamente la presenza di elementi daiquali emerga in modo non equivoco la volontà del creditore di esercitare ildiritto e di pretenderne l'adempimento.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che la notificazione dellacessione e la successiva comunicazione del 18 maggio 2018 presentasserotali caratteristiche, ritenendo che la prima assolvesse alla sola funzione diNumero registro generale 17429/2024Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 25885/2026Data pubblicazione 28/09/2026rendere opponibile la cessione al debitore ceduto e che la seconda avessecontenuto meramente informativo, senza integrare una richiesta dipagamento idonea a costituire in mora il debitore. Tale apprezzamentoalla valutazione della documentazione prodotta.La ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione degli artt. 2934e 2943 c.c., mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delcontenuto degli atti e della loro efficacia, contrapponendo la proprialettura a quella fatta propria dalla Corte territoriale. Si tratta, tuttavia, diaccertamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità se sorretto, come nella specie, da motivazione non apparente egiuridicamente coerente. Il motivo deve pertanto essere respinto.8. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredella controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità che liquida in complessivi euro 9.200,00 di cui 9.000,00 peronorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]