CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrcno per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2.021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della setta città in data 2/10/2018, confermava la condanna nei confronti dei ricorrenti in ordine ai reati di cui al capo A) (artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen.) e B) (artt. 110, 582, 585, 576, n. 1, cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1.1. nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione della legge processuale. La prima doglianza, che investe la parte motiva della pronuncia impugnata in ordine alla ritenuta attendibilità oggettiva e credibilità soggettiva della p.o., è manifestamente infondata. Infatti, la lettura della sentenza oggetto di gravame dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, la Corte territoriale, condividendo in toto la valutazione operata dal giudice di primo grado in punto di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ha rilevato come queste ultime risultavano connotate sia da attendibilità intrinseca soggettiva (in punto di spontaneità, genuinità e mancanza di motivi di astio o di inimicizia tali da indurre a false propalazioni, sia dell'attendibilità intrinseca oggettiva, in punto di completezza, coerenza ed interiore logicità del narrato (pag. 3 della sentenza impugnata). Inoltre, i giudici di merito evidenziano come le dichiarazioni rese dalla p.o. in sede di denuncia trovano anche riscontri esterni di carattere oggettivo, quali gli evidenti segni di violenza sul volto a dimostrazione delle lesioni personali poc'anzi subite e denunciate, e l'individuazione dell'autovettura, di cui la stessa parte lesa aveva registrato il numero di targa indicandola come l'auto dei suoi aggressori, risultata effettivamente in uso ad uno degli autori dei fatti in contestazione (benché giudicato separatamente). Pertanto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Inoltre, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), ciò che nel caso di specie non ricorre. Stante quanto appena affermato, le censure in punto di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa si traducono in doglianze in punto di fatto e risultano volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in atti, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, nonché vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La doglianza che ha riguardualla determinazione della pena non è consentita in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Infatti, la lettura della sentenza impugnata dimostra come la Corte territoriale, in parziale accoglimento del motivo di appello afferente alla dosimetria della pena, ha stimato "congruo" determinare la pena base nel minimo edittale, riducendo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice (pag. 5 della sentenza impugnata). Ebbene, in tale prospettiva viene in rilievo il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 3 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Quanto al profilo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la parte motiva della sentenza impugnata risulta essere congrua e scevra da vizi logici, posto che la Corte territoriale ha indicato gli elementi ostativi alla concessione delle predette circostanze, quali in particolare le modalità dell'azione (trattandosi di aggressione violenta posta in essere da cinque ragazzi ai danni di una sola vittima), la personalità negativa ed allarmante dell'imputato nonché l'assenza di alcun indice di resipiscenza o di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile in favore dell'imputato (pag. 5 della sentenza oggetto di gravame). Peraltro, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ati, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549). [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1.3. vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici nonché coerente con la complessiva disamina del materiale probatorio esistente in atti. Infatti, le doglianze dedotte, che investono in particolare la valutazione di attendibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa, si traducono in mere censure in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Sul punto, si veda motivo sub 1.1. di [OSCURATO:PERSONA], stante la sovrapponibilità dei motivi di ricorso. 1.4. vizio di motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. In motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto la relativa doglianza non è stata proposta con l'atto d'appello, sicché risulta preclusa la sua deduzione dinanzi a questa Corte con ricorso per cassazione.1.5. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inàmmissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi. dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al vers