CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' RENATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' RENATO, che chiede l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. Alle ore 12,30 l'udienza viene sospesa, per poi riprendere alle ore 14,00. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha assolto alcuni imputati, rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati in materia di stupefacenti oggetto di contestazione, meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto la partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] (capo A), pur dopo aver mandato assolto lo stesso dai due reati-fine di cui ai capi B) e D); inosservanza delle norme processuali e travisamento della prova. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di enunciare le ragioni che l'hanno indotta a disattendere le censure prospettate dalla difesa. Rileva che nella specie difettano i presupposti dell'associazione di cui all'art. 74 cit., quali l'organizzazione, l'organicità e la stabilità. L'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui ai capi B) e D) della rubrica mal si concilia con la ritenuta partecipazione associativa dello stesso, fondata su una serie di congetture prive di riscontro. Nessun elemento è offerto per inferire che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto dei discorsi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né che egli abbia fatto qualcosa per assecondarli, al di là della affermata funzione di "intermediario associativo" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], priva di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto alcun ruolo specifico nell'ipotizzata associazione, né ha mai coltivato un proprio interesse nella vicenda. Tutte le conversazioni selezionate dall'accusa e riprodotte in sentenza sono state effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] con telefono cellulare il cui numero è riportato sulla fiancata del furgone utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la propria attività di traslochi. Tutti gli altri coimputati non usavano mai cellulari a loro intestati, a riprova della buona fede del [OSCURATO:PERSONA], punto non valutato dai giudici di merito. Difetta l'elemento psicologico di fare parte di una associazione ex art. 74 T.U. Stup. Né sussistono i presupposti per affermare l'ipotesi del concorso esterno al reato associativo.II) Mancata concessione delle attenuanti generiche di cui .all'art. 62-bis cod. pen., sulla base di una motivazione apparente, nonostante l'incensuratezza ed il ruolo marginale del prevenuto. III) Mancata concessione dell'attenuante della minima importanza dell'opera prestata ex art. 114, comma 1, cod. pen. IV) Errata dosimetria della pena con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2, nonostante l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B) e D); erronea applic:azione delle pene accessorie di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90, per la durata di anni 3, senza alcuna motivazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla nullità del decreto di giudizio immediato, per omesso interrogatorio del ricorrente sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova e comunque per essere stata la richiesta presentata prima della definizione del procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente nel reato associativo ex art. 74 cit., in difetto della prova della adesione volontaria del "corriere" al programma criminoso e della sua stabile disponibilità ad attuarlo. III) Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento ai capi H), I), L), per non avere riconosciuto per tali fatti la situazione penalmente irrilevante tipizzata dall'art. 75 d.P.R. 309/90, vertendosi in ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti. IV) Violazione di legge, per avere utilizzato prove in violazione del divieto stabilito dagli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., trascrivendo stralci nei quali la PG riferisce quanto eventualmente affermato ma non verbalizzato dall'allora indagato [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per affermare la responsabilità in ordine al reato contestato sub L). V) Intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi H), I), L.), riqualificati dalla Corte di merito ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, risalenti al 2012 (fino al maggio per il capo I e fino a ottobre per i capi H e L). VI) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, avuto riguardo alla contestata posizione di vertice dell'associazione perseguita, individuato quale porzione della condotta il ricorrente abbia in concreto posto in essere in relazione a detti fatti. I.A) Erronea valutazione delle risultanze a carico, attraverso una regola di giudizio condizionata da un elemento (esposto anonimo) che qualifica alcuni degli imputati come soggetti dediti al traffico internazionale di stupefacenti. Tutte le risultanze probatorie sono state lette nell'unica prospettiva indicata, in violazione della regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. I.B) Sul capo B): insussistenza della fattispecie tentata di acquisto e importazione di stupefacente; sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. (desistenza volontaria). Deduce la mancata valutazione in ordine alla serietà delle trattative, difettando nel caso l'univocità della trattativa ed il reciproco consenso al trasferimento. Nella specie si delinea al più una intenzione programmatica del [OSCURATO:PERSONA], una fase embrionale delle trattative, senza prova di trasferimento di somme ai presunti fornitori latino-americani, in assenza di accordo; si tratta di mere attività preparatorie. Ciò è evidenziato nella intercettazione del 13.2.2012 in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede all'Esquivel i soldi indietro, affermando di non volere avere nulla a che fare con i presunti fornitori, soggetti sconosciuti, diversi dalla "signora", intermediaria, che "non è stata di parola". La controparte colombiana ha dimostrato mancanza di serietà e univocità. Viene quindi in rilievo l'ipotesi della desistenza volontaria. Rileva assenza di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza di elementi stringenti, dimostrativi della conoscenza in capo al ricorrente delle trattative illecite per l'importazione dello stupefacente condotte dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. I.C) Sul capo C): insussistenza della fattispecie di cessione di droga ivi contestata. Deduce la mancanza di prova della avvenuta cessione di stupefacente e delle presunte lamentele dei [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni successive alla telefonata del 15.2.2012 sono idonee a dimostrare, al più, i tentativi di ripianare un presunto debito. I motivi di appello, tesi a conferire logicità ai discorsi effettuati, sono rimasti privi di confutazione. I giudici non si confrontano con il dato pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] venda davvero auto e barche e che [OSCURATO:PERSONA] venda veramente dei mobili a tale Furfaro, parlando di cataloghi "buoni" e "nuovi", per cui il richiamo a tali beni non intende criptare i riferimenti alla cocaina. I.D) Sul capo D): insussistenza della fattispecie tenl:ata di acquisto e importazione di stupefacente. Deduce vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'ipotesi sub D), in relazione al supposto accorcio raggiunto tra il [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori colombiani per il tramite del Losada. Il tenore delle intercettazioni dimostra il mancato perfezionamento dell'accordo fornitore/acquirente. Dallo scambio di chiamate fra i vari protagonisti della vicenda si ha la conferma che il problema non era il canale di importazione ma la trattativa, per cui l'accordo non era stato raggiunto, altrimenti ci sarebbero state tutte le condizioni per importare lo stupefacente. Si tratta quindi di mere attività preparatorie, penalmente irrilevanti. I.E) Sul capo E): insussistenza della fattispecie di illecita detenzione e cessione di stupefacente. Deduce che la condotta di detenzione contestata si palesa come congetturale in merito alla individuazione degli elementi oggettivi della fattispecie, oltre che omessa in punto di elemento soggettivo. L'attività realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] si risolve in un apporto alla cessazione della condotta di detenzione della droga, piuttosto che alla sua attuazione, avendo accelerato i tempi affinché il Mittiga si liberasse dello stupefacente, secondo gli estremi del favoreggiamento, se non della connivenza non punibile. I.F) Sul capo A): violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90: assenza degli elementi oggettivi ,iel reato, erronea attribuzione del ruolo di finanziatore e di quello di promotore e organizzatore del sodalizio, assenza di un ruolo stabile dinamico-funzionale, assenza del dolo specifico e c.d. affectio societatis. Lamenta carenza dei requisiti della permanenza del vincolo tra gli associati e di una struttura organizzata, che non può desumersi esclusivamente dall'esistenza di più di un reato commesso tra le medesime persone. Nell'associazione è richiesta l'assunzione di ruoli e funzioni specifiche, la predisposizione di mezzi e di risorse materiali in grado di generare una struttura stabile e organizzata per la realizzazione di un programma criminoso non del tutto determinato. Occorre una plurisoggettività "qualificata'' dall'insorgenza e permanenza di un vincolo tra tre o più soggetti, ognuno dei quali agisce animato da un interesse superiore. Nel caso difetta l'effettività di un vincolo continuativo, emergendo piuttosto la struttura di un gruppo di individui dediti alla commissione di reati, nel quadro però di un'intesa estemporanea intorno a singoli progetti criminali. Nel caso, i diversi episodi criminosi configurano, al più, condotte concorsuali avvinte ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma non dimostrano il carattere duraturo e organizzato della struttura associativa. Contesta l'attribuzione al ricorrente del ruolo di finanziatore dell'associazione, sulla scorta di una singola conversazione intercettata priva di significativa certezza sul punto.Denuncia l'incompatibilità fra il ruolo di promotore e quello di organizzatore, e contesta che egli abbia svolto un ruolo essenziale perché un altro soggetto (il [OSCURATO:PERSONA]) parla per lui. Il solo criterio dell'essenzialità della condotta non è comunque sufficiente ai fini del riconoscimento dell'aggravante in esame. E' anche erroneo il ruolo apicale attribuito al ricorrente, desunto dai soli reati-fine e smentito dai rapporti con i presunti sodali, sporadici e circoscritti nel tempo. E' assente la componente della c.d. affectio societatis. Manca la c:oscienza e volontà di partecipare e contribuire alla stabilità e permanenza della struttura organizzativa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., negata con motivazione apparente e con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, per doppia valutazione in senso negativo degli stessi elementi di fatto. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, sia per la riduzione operata che per gli aumenti in continuazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto la configurabilità del tentativo punibile in relazione al capo B); inosservanza delle norme processuali e travisamento della prova. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di enunciare le ragioni che l'hanno indotta a disattendere le censure prospettate dalla difesa. Deduce la mancanza degli elementi costitutivi del tentativo punibile di importazione di stupefacente. Nella specie si delinea al più una intenzione programmatica del [OSCURATO:PERSONA], una fase embrionale delle trattative, e comunque il [OSCURATO:PERSONA] ad un certo punto chiede al Lozada i soldi indietro, affermando di non volere avere nulla a che fare con i presunti fornitori. Emerge quindi la volontà di desistenza del [OSCURATO:PERSONA], e quindi l'abbandono della trattativa relativa alla compravendita in questione. Viene quindi in rilievo l'ipotesi della desistenza volontaria, che non deve essere spontanea, potendo anche derivare da ragioni utilitaristiche. Nel caso, [OSCURATO:PERSONA] non era interessato ad acquistare un quantitativo minimo di kg. 35 di sostanza stupefacente, come preteso dai fornitori; da qui la desistenza dal tentativo di importazione e la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte. Contesta il ritenuto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto in esame, desumibile, secondo la Corte di merito, dal preteso interessamento del ricorrente all'attività portata avanti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, che si sostanzia e si esaurisce in alcuni tentativi di chiamata andati a vuoto (di dicembre) ed un unico sms (di gennaio). Interessamento, peraltro, derivante dal credito commerciale di 800 euro che il ricorrente vantava nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quale cliente della ditta del primo (Motorciclo). È poi contraddittoria l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso fatto, nonostante il suo ruolo di tramite per il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali. La sentenza non spiega il ruolo assunto dal ricorrente nel tentativo di importazione di cui al capo B). II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto il concorso del ricorrente nel delitto di cui al capo C); inosservanza delle norme processuali e travisamento della prova. Deduce che la motivazione palesa un ragionamento meramente congetturale in ordine alla partecipazione del ricorrente al delitto in esame, consistente nella cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 20.000 euro, di cui costoro pretendevano successivamente la restituzione per la scarsa qualità della droga ceduta. Le conversazioni intercettate, in cui si accenna ad una "macchina" che non è conveniente riparare, sono state erroneamente valorizzate in senso accusatorio, senza considerare che il [OSCURATO:PERSONA], con la sua ditta individuale, si occupa proprio di compravendita di scooter, autovetture e barche. In altre conversazioni si parla di un "ragazzo" che viene individuato, congetturalnnente, nel [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato considerato il comportamento elusivo del [OSCURATO:PERSONA], il quale si rifiuta di avere a che fare con il [OSCURATO:PERSONA], né conosce i [OSCURATO:PERSONA]. Le repliche della Corte territoriale alle censure proposte in sede di appello si fondano su considerazioni congetturali, prive di riscontro. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto la configurabilità del contestato reato associativo (capo A), pur dopo avere escluso, in capo al ricorrente, la posizione apicale di cui all'originaria imputazione ed averlo mandato assolto dal delitto di cui al capo D); inosservanza delle norme processuali e travisamento della prova. Deduce l'insussistenza nella specie di una idonea "organizzazione di uomini e mezzi", quale requisito indefettibile dell'associazione, tanto che la pretesa compagine oggetto di processo non è stata in grado di reperire i corrieri per il trasporto della droga dall'estero, né di individuare i canali per infiltrare lo stupefacente in Italia, né di apprestare idonee trattative di acquisto della droga (perdendo pure i soldi dell'acconto). Osserva che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto rapporti solo con alcuni dei coimputati, con i quali era legato da rapporti personali qualificati, in un limitato arco temporale e con un limitato numero di telefonate. Niente che faccia pensare ad un'organizzazione strutturata in forma permanente. La partecipazione del ricorrente all'associazione è stata confermata, nonostante l'assoluzione del medesimo dal reato di cui al capo D), in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito al [OSCURATO:PERSONA] dei 45.000 euro asseritamente resi dal [OSCURATO:PERSONA] al secondo, circostanza che era valsa al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica apicale di promotore/finanziatore, poi eliminata in appello. In verità, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto alcun ruolo specifico nell'ipotizzata associazione, né ha mai coltivato un proprio interesse nella vicenda. La sentenza di appello esclude il ruolo di finanziatore del ricorrente, pur affermando - contraddittoriamente - che vi sarebbe stata da parte sua "consegna di denaro a chiari fini associativi". Anche il dolo di partecipazione all'associazione è immotivato e non trova giustificazione con quanto emerso, non risultando alcuna frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali, al di là dei suoi rapporti col cognato [OSCURATO:PERSONA]. La gravata sentenza si è limitata a registrare una serie di condotte di contiguità e/o vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a taluni presunti esponenti dell'associazione, trascurando il nesso causale e l'evento in termini di conservazione o di rafforzamento dell'intero sodalizio criminoso. IV) Erronea determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Censura la scelta della pena base di 15 anni di reclusione per il delitto di cui al capo A), disarmonica con la "riqualificazione in positivo" della condotta del [OSCURATO:PERSONA]; reputa eccessivo l'aumento per la recidiva nella sua massima estensione; contesta la motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche. V) Errata dosimetria della pena con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2, nonostante l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo D); erronea applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90, per la durata di anni 3, senza alcuna motivazione. 6.1. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali lamenta quanto segue. - contraddittorietà interna alla sentenza impugnata con riferimento ai due criteri di valutazione rispetto all'ipotizzato concorso del ricorrente nei due delitti tentati di cui alla imputazione, capo B), per il quale è intervenuta condanna, capo D), per il quale è intervenuta irrevocabile assoluzione, per assenza di "una precisa dimostrazione dello specifico interesse e funzione, assolta dal [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla presente tentata importazione"; motivazione che si attaglia anche al reato di cui al capo B); - vizio di motivazione, con rifermento al delitto di partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo A), laddove viene affermato apoditticamente che il ricorrente avrebbe apportato "uno stabile e reiterato contributo al suo consolidamento" e che egli avrebbe avuto quello che è stato ritenuto "tipico ruolo del compartecipe influente", senza indicare la pluralità di condotte che dovrebbero volgere in tale direzione, o meglio, indicando condotte dimostrative della mera contiguità e/o della connivenza, al più di condotte di favoreggiamento e/o di assistenza agli associati; - carenza della motivazione rispetto al dolo specifico richiesto dalla fattispecie associativa; - errata applicazione della recidiva ed eccessiva determinazione della pena base in relazione al delitto associativo. 7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione all'art. 268 e 178 cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta eccezione di nullità a regime intermedio inerente alle intercettazioni a carico dell'imputato, per l'omessa messa a disposizione dei relativi files audio successivamente alla discovery e nel corso del giudizio di primo grado. Tardiva ed incompleta consegna nel giudizio di appello. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B). Ritiene erronea la confutazione della tesi difensiva diretta all'inquadramento della vicenda fattuale nell'alveo del tentativo inidoneo o del tentativo incompiuto (desistenza volontaria). Di fronte ad una offerta in vendita di sostanza stupefacente la cui quantità e il cui prezzo seguitano a rimanere indeterminati, la relativa trattativa non può definirsi "seria" e "affidante". Nel caso non vi è mai stata alcuna volontà in direzione della conclusione di un accorcio. In ogni caso, le emergenze processuali offrono una evidente desistenza volontaria del [OSCURATO:PERSONA], il quale si sente preso in giro e decide che non ci sono più le condizioni per concludere un accordo. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D). Evidenzia lo scenario del tutto lecito nel quale il ricorrente ha operato durante la sua seconda permanenza in Colombia, in perfetta continuità con la desistenza volontaria e la connessa diversione verso affari leciti. I beni e le persone che il [OSCURATO:PERSONA] evoca e contatta sono stati contattati ben prima del mese di luglio del 2012, antecedentemente rispetto a quando si sarebbe posto il problema dell'importazione della droga. I canali di importazione di cui parla il [OSCURATO:PERSONA] possono individuarsi proprio in tali affari reali e leciti. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo C).Deduce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, laddove ritiene che il motivo reale per il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollecitato con tanta insistenza al [OSCURATO:PERSONA] la restituzione del corrispettivo in denaro sarebbe stato dato dal fatto che i soldi originariamente resi in corrispettivo della droga non fossero di [OSCURATO:PERSONA], bensì di un terzo soggetto che, preso atto della scarsa qualità della droga ricevuta, pretendeva la restituzione del denaro; il che dimostrerebbe, secondo i giudici di merito, che non vi sarebbe stato alcun conflitto tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri compartecipi, ma solo la necessità di restituire quei soldi. In tal modo, tuttavia, la Corte dà per scontato il dato da provare, ossia la cessione di droga. V) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo E). Deduce la carenza della prova in merito alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], tra il 4 e il 5 aprile 2012, si fosse recato presso un centro commerciale di Pescara per ivi attendere dei corrieri e ricevere così droga trasportata dalla Calabria, avuto riguardo alla netta incompatibilità dei tempi, rispetto ai quali la Corte territoriale non offre adeguata motivazione. In realtà, risulta che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avvertito il [OSCURATO:PERSONA] dell'arresto dei corrieri alle ore 10.16 del 6 aprile 2012, laddove quest'ultimo si trova al centro commerciale la sera del 4 e la mattina del 5 aprile. Pertanto il ritardo di [OSCURATO:PERSONA] è totalmente sganciato da un presunto avvertimento del [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato arrivo dei corrieri. Non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto incontrare in quello specifico luogo i "medici". Nessun contributo concorsuale del ricorrente risulta provato nel delitto in esame, mentre la presenza in Abruzzo del medesimo trova spiegazione in ragioni familiari (la sorella vive in quel luogo). VI) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo F). Deduce l'insussistenza di elementi fondanti la condanna del ricorrente per il reato in questione, sulla base della sola intercettazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] sollecita [OSCURATO:PERSONA] ad "iniziare a lavorare con il caffè", oltre a quella in cui lo sollecita "a darsi da fare", in uno con il versamento di una somma di euro 277,00. I due [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per il fatto associativo ex art. 74, sicché l'esclusione degli stessi dal contesto associativo si riflette a livello probatorio anche sul traffico di stupefacente qui contestato. VII) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo A). Deduce che la motivazione sul punto non consente di ritenere raggiunto oltre ogni ragionevole dubbio lo standard di tipicità oggettiva richiesto ai fini dell'integrazione dell'ipotesi associativa ex art. 74. La disamina delle vicende integranti i reati fine, se riguardata alla luce di quella che dovrebbe essere l'organizzazione tipica di un'associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina, si rivela tale da mettere in seria crisi la suddetta tipicità oggettiva. La sentenza dà conto della riscontrata incapacità della presunta associazione di importare la droga eventualmente acquistata, così come del fallimento di una trattativa ormai imbastita da oltre un anno. Eccepisce l'erroneità della qualifica di dirigente/organizzatore attribuita al [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza di una funzione di fulcro o di poteri gestionali in capo al medesimo, al di là della carenza organizzativa del presunto sodalizio criminoso. 8. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo G). Deduce che gli elementi addotti per la condanna del prevenuto non superano il limite del ragionevole dubbio e che la motivazione della sentenza impugnata si limita ad enunciare mere ipotesi e congetture. La Corte territoriale finalizza il viaggio del [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] "al fine di reperire sostanza stupefacente da smerciare in Abruzzo", omettendo di spiegare perché i fornitori calabresi, pur avvisati con congruo anticipo della discesa dell'acquirente, non facciano trovare la merce pattuita. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ipotesi tentata di acquisto di droga. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, le risultanze processuali evidenziano solo degli atti preparatori, privi di univocità ai fini della commissione del delitto, e comunque una ipotesi di desistenza volontaria. Nella specie non si rileva una univocità oggettiva degli atti, che non può essere confusa con l'intenzione criminosa del soggetto. La condotta del [OSCURATO:PERSONA] si è fermata prima della soglia del tentativo punibile. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA], davanti all'irreperibilità dello stupefacente in quel momento e da quel canale, non ha insistito ma anzi ha desistito, decidendo di ripartire senza attendere oltre. 8.1. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni iscritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due distinti ricorsi dai rispettivi difensori. 9.1. Nel primo, redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per totale assenza della configurazione di una associazione ex art. 74, risultando dal complesso delle intercettazioni l'esistenza di relazioni tra persone che non hanno un riferimento "centrale". Non si risponde a domande chiave che attengono alla nascita, alla struttura e alle finalità dell'associazione. Non si comprende che ruolo ha avuto in concreto il ricorrente nel contesto associativo, e si omette di valorizzare il dato indiscutibile costituito dal fatto che il ricorrente è figlio di [OSCURATO:PERSONA], per cui è normale che egli comunichi con tutte le utenze che il padre possiede e con soggetti conoscenti di quello. Il ricorrente non ha svolto la funzione di "punto di riferimento" criminale del padre, ma solo quella di punto di riferimento del padre. L'affermazione della Corte di merito che il giovane [OSCURATO:PERSONA] si interfaccia con gli altri sodali è del tutto sfornita di elementi di sostegno. Le considerazioni assertive dei giudici non giungono mai a considerare ipotesi alternative o comunque neutre. Nel caso si è trattato di rapporti familiari e di richieste rivolte dal padre al figlio e che il figlio (ventenne all'epoca dei fatti), trattandosi di padre che si trovava all'estero, ha dovuto esaudire. Con riferimento al capo di imputazione di cui al capo D), evidenzia che i reati ad esso connessi non solo non risultano provati ma addirittura non sussistono, e comunque non è dato comprendere quale ruolo abbia avuto il ricorrente in tale contesto. Con riferimento al reato di cui al capo G), deduce che non emergono elementi idonei a superare il canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio per affermare la penale responsabilità del ricorrente. Osserva, infine, che la giovanissima età del [OSCURATO:PERSONA] e la sua incensuratezza non poteva non prevedere la concessione delle attenuanti generiche. 9.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta tipicità, oggettiva e soggettiva, della condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Deduce che per integrare il reato associativo in esame, ed in particolare la condotta di partecipazione, è indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabile come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, con adesione al programma e stabile disponibilità ad attuarlo per un tempo indefinito. La motivazione della sentenza impugnata non ha offerto alcun elemento in grado di spiegare la connessione, fattuale e psicologica, tra le condotte riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e lo specifico programma delittuoso. Risulta quindi indimostrata la circostanza che il ricorrente abbia agito nel contesto associativo òvvero che lo abbia fatto con la necessaria consapevolezza di ciò. Infatti, la condotta incriminata risulta coprire un arco temporale di appena tre mesi circa (tra luglio e settembre 2012, capo D), a fronte di una complessiva vicenda associativa che si articola lungo un arco temporale decisamente più lungo. Contatti ulteriori, al di là del predetto periodo, risultano registrati solo con i due [OSCURATO:PERSONA], i quali sono stati prosciolti dal delitto associativo. Anche i contatti avuti nel corso dei suddetti tre mesi appaiono poco signific:ativi in termini di partecipazione all'associazione. Si tratta di una serie di condotte frammentarie e isolate, sempre di natura esecutiva, non logicamente inquadrabili nell'attività di narcotraffico internazionale formante il programma criminoso della ritenuta associazione, soprattutto sul terreno del dolo di partecipazione. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo D). Deduce che la ricostruzione della vicenda è stata fatta in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 115 cod. pen. Dalle risultanze processuali risulta evidente che quando il [OSCURATO:PERSONA] ritorna in Sudamerica per la seconda volta (luglio 2012), egli aveva già spostato la sua attenzione su ben altri affari (completamente leciti) e aveva deciso di abbandonare qualsiasi proposito di acquisto di sostanza stupefacente, per come provato dalla sua "desistenza" dall'affare illecito di cui al capo D). III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo G) Deduce il vizio motivazionale insito in un'affermazione di responsabilità che presupponga una condotta concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto lo spaccio di cocaina commessa con un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), viceversa, ritenuto estraneo al contesto associativo finalizzato allo smercio di droga (in quanto prosciolto dal relativo delitto). IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Censura la motivazione con cui il giudice di merito ha negato al ricorrente la concessione delle attenuanti generiche in quanto illogicamente tesa a neutralizzare la condizione di incensuratezza e giovane età di costui sulla base della "gravità" dei reati e dell'assenza di un "effettivo contributo reso ai fini di Giustizia". 10. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Eccepisce il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza di condanna, essendo stato il ricorrente condannato per un fatto diverso da quello che gli veniva contestato. In particolare, perché al [OSCURATO:PERSONA] nella fase delle indagini preliminari e nel corso del procedimento incidentale de libertate, era stato contestato di aver mediato presso il [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di una partita di stupefacente per conto di due potenziali acquirenti ([OSCURATO:PERSONA] e 14 (L_ Lupoi), mentre con le sentenze sia di primo che di secondo grado, nonostante le specifiche eccezioni difensive, lo stesso è stato condannato per aver assunto all'interno del sodalizio contestato col capo A) il ruolo di portavoce del [OSCURATO:PERSONA] presso gli altri sodali. II) Deduce la mancata identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come soggetto conversante col [OSCURATO:PERSONA] durante la sua permanenza in Sudarierica, in relazione al capo D); l'assenza di linguaggio convenzionale nelle conversazioni tra i due e, comunque, l'irrilevanza penale delle eventuali condotte poste in essere. I giudici territoriali hanno valutato le risultanze processuali in chiave esclusivamente soggettiva, senza considerare che l'ipotesi di reato di cui al capo D) si caratterizza per l'esistenza di due diversi viaggi in Colombia del [OSCURATO:PERSONA], laddove, per quel che riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la sua condotta inizia e finisce con il primo di tali due viaggi (luglio-settembre 2012). Il ritenuto accordo per l'acquisto e importazione di stupefacente emerge solamente dopo il secondo viaggio, per cui non è stata considerata la possibile desistenza del ricorrente. Né è stato accertato se gli ignoti soggetti colombiani fossero effettivamente dei fornitori di stupefacente o avessero la concreta possibilità, anche per interposta persona, di fornire lo stupefacente; ciò in funzione della configurabilità del tentativo punibile. III) Deduce che la sentenza gravata ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] partecipe della contestata associazione, malgrado egli non abbia posto in essere alcuna condotta attiva di significativa concludenza, esclusivamente sul presupposto che questi si sarebbe riunito con i vertici del gruppo, avrebbe comunicato con i sodali con sistemi informatici riservati e condiviso il linguaggio convenzionale e le cautele del gruppo. Tale assunto non è sufficiente a ritenere integrata la fattispecie delittuosa, posto che la partecipazione al reato di cui all'art. 74 consiste nel fare parte dell'associazione, quindi che sussista una intesa in tal senso e un effettivo contributo alla vita dell'associazione. Il che non può essere desunto semplicemente dal contributo alla realizzazione di uno dei reati fine del sodalizio. Dagli atti risultano solo contatti amicali con il [OSCURATO:PERSONA] e le "cautele" di cui si parla accomunano molti degli "operatori" del mercato illecito di stupefacenti, senza per questo essere indicative di una consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo in riferimento. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e alla rimodulazione della pena, prive di supporto argomentativo adeguato. 10.1. Sono stati depositati motivi aggiunti con i quali il ricorrente deduce difetto di motivazione relativamente all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come colui che, attraverso telefoni pubblici, contattava in [OSCURATO:PERSONA] il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 11. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contestato reato di cui al capo D). Deduce che la sentenza impugnata è frutto di petizioni di principio, non disponendo di elementi di fatto certi per dimostrare quanto affermato. Erra nel ritenere la sussistenza di atti idonei e non equivoci in ordine al tentativo di importazione di sostanza stupefacente di cui al capo D); rende una motivazione apparente nell'affermare la sussistenza di un apporto causale del ricorrente in detto reato, con la messa a disposizione e l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica; omette di replicare su specifiche e decisive censure in merito ai rapporti di frequentazione con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] rocco e [OSCURATO:PERSONA]. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contestato reato associativo di cui al capo A). Deduce che la sentenza impugnata non ha specificato se i rapporti intrattenuti dal Sacco con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumano un'effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento dell'associazione; sul piano dell'elemento soggettivo, osserva che i fatti emersi sono esclusivamente 1-appresentativi del dolo generico e non anche del dolo specifico richiesto dalla norma ai fini della configurazione della condotta partecipativa nell'associazione. Non è stato adeguatamente valutato se la condotta del Sacco abbia fornito un contributo suscettibile di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o quantomeno su un suo particolare settore. Occorre, inoltre, la dimostrazione della durata dell'accordo tra i soggetti da cui ricavare la stabilità dei rapporti e la cd. affectio societatis. :[ giudici di merito, invece, si accontentano di una condotta limitata ad un singolo reato (capo D), commesso in un limitato lasso temporale (luglio-novembre 2012), non preceduto da un accordo preventivo di natura criminale a tempo indeterminato. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, basato solo sulla gravità e persistenza nei reati e sull'assenza di alcun contributo reso ai fini di Giustizia, motivazione apparente ed erronea. 12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono che la sentenza impugnata non si è correttamente confrontata con le questioni devolute nei motivi di gravame, pervenendo alla conferma della condanna con affermazioni congetturali e meramente ipotetiche. 16 (-L Secondo i giudici di merito, i ricorrenti sarebbero partecipi dell'associazione contestata al capo A) avendo agito con la consapevolezza e volontà di parteciparvi, di concorrere al rafforzamento del sodalizio, avendo estrinsecato tale determinazione rendendosi responsabili: [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui al capo C) e manifestando di conoscere l'impresa criminale, a lui non contestata, rubricata al capo D); Renato, partecipando anche alle vicende del capo D). La Corte territoriale, emendando la motivazione del primo giudice in ordine alla vicenda della restituzione del denaro, asseritamente utilizzato per l'acquisto di una partita di droga risultata scadente (vicenda di cui al capo C), ha escluso si fosse mai registrato un momento di vera conflittualità tra i sodali, in ciò confermando l'esistenza della articolazione territoriale campana del sodalizio. In tal modo, tuttavia, i giudici di merito non hanno fornito risposta alle obiezioni che già la Suprema Corte aveva formulato nel provvedimento che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Infatti, pur a voler ritenere provato che l'oggetto della rivendicazione fosse l'acquisizione del denaro versato a saldo di stupefacente poi restituito, da ciò non può inferirsene la partecipazione all'ente illecito. Intanto, la ricostruzione della Corte territoriale è solo ipotetica e non fondata su dati oggettivi: non si registrano intercettazioni tra i [OSCURATO:PERSONA] e i presunti terzi finalizzati a sollecitare il recupero dei soldi. Ma se anche la provvista fosse di terzi, ci si chiederebbe in che termini la realizzazione del reato dovrebbe essere la manifesta dimostrazione della partecipazione associativa. Se i [OSCURATO:PERSONA] avessero venduto per conto del sodalizio la droga a terzi, o fossero stati degli intermediari, non avremmo assistito alla rivendicazione del denaro nei termini in cui è stata effettuata. I [OSCURATO:PERSONA] si atteggiano a "creditori" e tale situazione è riconosciuta dai loro interlocutori. La Corte distrettuale non chiarisce in virtù di quale ragionamento una operazione così congegnata dovrebbe costituire manifestazione, per [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione punibile al sodalizio. Si finisce per dare per dimostrato ciò che doveva essere oggetto della dimostrazione, e cioè se la commissione del reato di cui al capo C) potesse integrare la partecipazione associativa. Non si comprende come l'aver tenuto una condotta finalizzata alla restituzione del denaro, pur sempre confliggente con gli interessi del sodalizio, possa conclamare la partecipazione al sodalizio medesimo. Il rilascio di un assegno a garanzia da parte del venditore delinea una situazione di inesistenza finanche di un minimo "affidamento" commerciale; perciò, non può costituire prova dell'affectio societatis. Sulla contestazione di cui al capo C) osserva che la Corte di merito non spiega il meccanismo attraverso il quale riterrebbe dimostrata la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] avessero acquistato per poi restituire - rivendicando la restituzione di quanto pagato - una partita di droga.Deduce che anche [OSCURATO:PERSONA] agisce per il conseguimento di finalità estranee alla partecipazione associativa, atteso che la sua condotta non può dirsi governata dal "dolo di appartenenza" al sodalizio. La vicenda di cui al capo D) è in tal senso emblematica: il [OSCURATO:PERSONA], che si reca finanche in Argentina nel tentativo di reperire una ditta per importare lo stupefacerte, non lesina di richiedere la restituzione del danaro probabilmente investito allorquando si rende conto dell'incerto esito dell'impresa. La sentenza non si confronta con la possibilità che egli sia un concorrente nei singoli reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono fondati per quanto attiene alle censure formulate in ordine al delitto associativo contestato al capo A), rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata sconta notevoli carenze motivazionali ed errori in diritto in ordine alla ritenuta configurabilità del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, sia sul piano oggettivo che soggettivo. Non altrettanto può dirsi in ordine alle doglianze avanzate dai ricorrenti per le altre ipotesi criminose oggetto di imputazione, mediante le quali sono state sviluppate censure per lo più inammissibili o comunque destituite di fondamento, secondo le considerazioni che saranno svolte nel prosieguo della trattazione. 1.1. Quanto al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 dì cui al capo A), in linea generale si deve osservare che la motivazione della sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e cli un programma criminoso indeterminato, accontentandosi di delineare tali elementi dalla riscontrata sussistenza dei singoli reati-fine, senza però considerare che i detti reati vedono coinvolti, nel tempo, soggetti diversi, quindi apparentemente non facenti parte (almeno tendenzialmente) di uno stabile gruppo di persone il cui agire sia, in qualche modo, inserito all'interno di una struttura organizzativa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti riguardanti il traffico di stupefacenti. Al riguardo, la sentenza impugnata non pare in linea con il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). In proposito, è stato sottolineato che la struttura organizzativa si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, in quanto è proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. È proprio il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati. La possibilità che l'associazione di cui all'art. 74 cit. possa avere anche un carattere "rudimentale", trattandosi di forme di sodalizi in cui spesso l'elemento organizzativo di maggiore significato è rappresentato dalle risorse umane, cioè dalla rete dei piccoli spacciatori, anziché dalle dotazioni materiali, non può portare a sminuire l'importanza del momento organizzativo, che deve pur sempre qualificare questo tipo di associazione. È cioè necessario individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. In definitiva, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. Nella specie, la motivazione trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti la struttura organizzativa e stabile del reato associativo di cui all'art. 74 cit., potendo gli argomenti adottati essere utilizzati anche per giustificare il concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 1.2. Quanto agli altri reati oggetto di contestazione, occorre dare subito atto del fatto che molte delle censure proposte sono rivolte a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il senso attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2. Tanto premesso, si può passare ad esaminare i singoli ricorsi proposti dalle difese degli imputati. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto la partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] (capo A), pur dopo aver mandato assolto lo stesso dai due reati-fine di cui ai capi B) e D). 3.1.1. Il motivo è fondato. Si è già detto (al par. 1.1) dei vizi logico-giuridici della sentenza impugnata in merito alla carente descrizione dei presupposti dell'associazione di cui all'art. 74 cit., quali l'organizzazione, l'organicità e la stabilità. La Corte territoriale ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai delitti-scopo di cui ai capi B) e D) della rubrica, pur tuttavia ha ritenuto la partecipazione associativa del medesimo, fondandola sull'asserzione secondo cui l'imputato avrebbe posto in essere mansioni esecutive del sodalizio, assicurando i collegamenti tra i sodali di maggiore influenza. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] a consentire il contatto del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], dopo il rientro di quest'ultimo dal primo viaggio in Sudamerica. Tuttavia, i giudici di merito non indicano alcun elemento concreto da cui inferire che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del contenuto dei discorsi intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], né che egli li abbia in qualche modo assecondati o supportati. L'affermazione della sentenza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della funzione del [OSCURATO:PERSONA] di "intermediario associativo" appare meramente assertiva e congetturale. Per il resto, sui vizi della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta configurabilità dell'associazione ex art. 74 cit. si rimanda a quanto già argomentato al par. 1.1 e a quanto verrà osservato in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. infra al par. 5.1.5.1). 3.2. L'accoglimento del primo motivo assorbe i restanti motivi in punto di trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla nullità del decreto di giudizio immediato, per omesso interrogatorio del ricorrente sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova e comunque per essere stata la richiesta presentata prima della definizione del procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. 4.1.1. La doglianza è destituita di fondamento, atteso che, per costante e condivisibile giurisprudenza, la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva (Sez. 1, n. 10332 del 23/10/2020 - dep. 2021, Rv. 281351 - 01). 4.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente nel reato associativo ex art. 74 cit., in difetto della prova della adesione volontaria del "corriere" al programma criminoso e della sua stabile disponibilità ad attuarlo. 4.2.1. La fondatezza del motivo deriva dalle già segnalate carenze motivazionali (v. supra al par. 1.1) in punto di sussistenza, nella vicenda concreta, di un'associazione ex art. 74 cit., di cui si darà più compiutamente conto nella trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. infra al par. 5.1.5.1). 4.3. Le residue censure, in riferimento ai capi H), I) ed L.), possono essere trattate congiuntamente, avuto riguardo all'intervenuta estinzione dei relativi reati (tutti qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) per prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al 2012, per i quali è sicuramente decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dalla legge. Dagli atti non emergono elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per tali ipotesi criminose, ai fini dell'emissione di una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi H), I) ed L), perché estinti per prescrizione. 4.4. Rimane assorbita la doglianza in punto di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione alla affermata posizione di vertice dell'associazione perseguita, individuato quale porzione della condotta il ricorrente abbia in concreto posto in essere in relazione a detti fatti. La censura, inoltre, si articola su più punti, corrispondenti ai vari reati ascritti al prevenuto. 5.1.1. Quanto al capo B), si osserva che la doglianza prospettata - riguardante l'asserita insussistenza della fattispecie tentai:a di acquisto e importazione di stupefacente, dovendosi invece la condotta inquadrare in una ipotesi di desistenza volontaria non punibile - è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente censure in fatto, pretendendo di ottenere dal giudice di legittimità una diversa interpretazione del compendio probatorio, in base al quale nella specie si sarebbe delineata solo una fase embrionale delle trattative, senza prova di trasferimento di somme ai presunti fornitori di stupefacente latino- americani, in assenza di accordo fra le parti, sicché il tutto - secondo l'assunto di parte ricorrente - sarebbe riconducibile a mere attività preparatorie. Si sostiene, inoltre, che sarebbero assenti dati probatori stringenti, dimostrativi della conoscenza in capo al ricorrente delle trattative illecite per l'iimportazione dello stupefacente condotte dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In terna di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo B), essendo emerso dalle conversazioni intercettate che l'operazione illecita era già in una fase avanzata di definizione, in quanto le parti avevano convenuto da tempo quantità e prezzo al chilo della cocaina da acquistare e importare in Italia, con consegna di varie tranche di danaro in acconto; tuttavia, i fornitori sudamericani, ad un certo punto, si erano rifiutati di consegnare un carico inferiore ai 35 Kg di stupefacente, per cui [OSCURATO:PERSONA], indispettito da tale atteggiamento, aveva inizialmente preteso la restituzione del denaro reso a titolo di acconto, salvo poi cambiare idea, decidendo di insistere per la realizzazione di una nuova importazione (quella di cui al capo D), previa interlocuzione con l'intermediario Lozada. La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto in questione è stata plausibilmente desunta dal suo comprovato interessamento agli esiti dell'affare illecito imbastito in Sudamerica dal duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], alla programmazione del quale egli concorre fin dall'inizio. Infatti, si dà conto del fatto che al ritorno del [OSCURATO:PERSONA] dal Sudamerica, il [OSCURATO:PERSONA] gli chiede di rendere conto del suo operato agli altri compartecipi calabresi che avevano investito nell'importazione in esame, fra cui proprio il [OSCURATO:PERSONA]. Questi, inoltre, cerca di chiamare il [OSCURATO:PERSONA], senza ottenere risposta, proprio quando costui si trova a Bologna per discutere dell'importazione in oggetto. Viene dato atto di ulteriori contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione agli esiti delle trattative in questione. Si tratta, in definitiva, di un percorso argomentativo congruo, logico e coerente con i fatti processualmente accertati, nonché privo di errori in diritto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.I giudici di merito hanno legittimamente escluso l'ipotesi della desistenza volontaria, posto che nella specie la (peraltro temporanea) desistenza dall'importazione illecita non è stata frutto di una libera scelta ma, piuttosto, è stata imposta, e quindi necessitata, dalla pretesa dei fornitori sudamericani di vendere un certo quantitativo di droga, ritenuto eccessivo dalla parte acquirente. In tal senso, la decisione è in linea con l'orientamento secondo il quale, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr. Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535 - 01). 5.1.2. Quanto al capo C), si ritiene che la doglianza prospettata - riguardante l'asserita insussistenza della fattispecie di cessione di droga ivi contestata - sia infondata, atteso che la motivazione della sentenza impugnata sul punto non può essere considerata manifestamente illogica. ]: giudici di merito, infatti, danno conto delle risultanze delle conversazioni intercettate, dimostrative del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], avevano ceduto ai napoletani [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di stupefacente che si era rivelato di scarsa qualità, per cui veniva restituito dai [OSCURATO:PERSONA], i quali richiedevano anche la restituzione del denaro anticipato per l'acquisto. I calabresi si erano quindi attivati per reperire il denaro preteso dai napoletani, pari a 20.000 euro. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva fatto pressione su [OSCURATO:PERSONA] per provvedere alla rivendita della stessa partita di droga ad altre persone, al fine di restituire il denaro ai napoletani. [OSCURATO:PERSONA], nelle intercettazioni, aveva dimostrato di essere al corrente della problematica, condividendo la necessità di provvedere alla cessione a terzi della partita di droga in questione, anche per liberare il [OSCURATO:PERSONA] dalle "sollecitazioni" dei campani. In tale contesto, sono state richiamate anche le conversazioni mediante le quali [OSCURATO:PERSONA] sollecitava [OSCURATO:PERSONA] a adoperarsi per sbloccare la situazione, chiedendo che il [OSCURATO:PERSONA] stesso scendesse in Calabria per chiudere la vicenda con i Sarisò. Si dà poi atto di ulteriori intercettazioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] riferisce al [OSCURATO:PERSONA] di avere dato ai [OSCURATO:PERSONA] un assegno in garanzia, ai fini della restituzione della somma di denaro, e che a fronte della scarsa qualità della droga costoro avevano manifestato l'intenzione di portare l'assegno all'incasso. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in altra conversazione, incarica il [OSCURATO:PERSONA] di riferire al fornitore della droga che questa non era stata della qualità garantita. Insomma, le argomentazioni offerte dalla sentenza impugnata sono certamente congrue e logiche, oltre che coerenti con il significato delle conversazioni intercettate, quanto alla sussistenza della cessione di droga in disamina e al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel reato. I giudici di merito hanno anche logicamente ribattuto alle eccezioni difensive riguardanti il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è un vero commerciante di auto e barche, per cui l'uso di tali termini nelle conversazioni sarebbe stato - secondo il ricorrente - reale e non inteso a criptare i riferimenti alla cocaina. Sul punto, la sentenza di merito ha logicamente osservato che nelle conversazioni intercettate l'escamotage non regge, in quanto i compartecipi, nelle loro comunicazioni, alludono contemporaneamente a diversi beni allusivi, di inconsistente contenuto, ovvero richiamano tali beni "a copertura" in conversazioni del tutto illogiche e surreali, se prese alla lettera, ma del tutto "reali" se interpretate nella valenza accusatoria. Infatti, si osserva che in pochi minuti, ora si alluda a "barche", ora a "macchine", ora di nuovo a "barche", senza alcun riferimento a prezzi, dimensioni, costi, marche, quindi senza il minimo appiglio di credibilità in ordine al reale significato del termine criptico utilizzato. 5.1.3. Quanto al capo D), si osserva che la dogliarza prospettata - riguardante l'asserita insussistenza della fattispecie tentata di acquisto e importazione di stupefacente, dovendosi ritenere che l'accordo fra le parti non fosse stato raggiunto - è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente censure in fatto, pretendendo di ottenere dal giudice di legittimità una diversa interpretazione del compendio probatorio, in base al quale nella specie, stante il tenore delle conversazioni intercettate, non si sarebbe perfezionato l'accordo fornitore/acquirente, per cui il problema non sarebbe stato il canale di importazione ma la trattativa stessa, sicché il tutto - secondo l'assunto di parte ricorrente - sarebbe riconducibile a mere attività preparatorie. Si tratta, anche in questo caso, di doglianze che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, come certamente avvenuto nel caso di specie. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo D), essendo emerso dalle conversazioni intercettate che l'operazione illecita non era andata a buon fine solo per il mancato raggiungimento dell'accordo sulle modalità di trasporto della droga. Per il resto, è stata descritta adeguatamente la presenza in Colombia del [OSCURATO:PERSONA] e le trattative direttamente portate avanti da costui per conto degli altri soggetti che avevano finanziato il suo soggiorno e l'acquisto della partita di stupefacenti, tra cui il [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda è stata ricostruita con dovizia di particolari, secondo una coerente e non illogica lettura delle conversazioni intercettate. I giudici danno conto della presenza in Colombia del [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce a stretto contatto con l'intermediario Lozada, e ad un certo punto rassicura il figlio [OSCURATO:PERSONA], rimasto in Italia, dicendogli che l'affare è concluso. Si dà conto del fatto che il figlio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mantiene i collegamenti fra il padre e le altre persone coinvolte nell'affare illecito, tra cui proprio [OSCURATO:PERSONA], il quale ad un certo punto chiede a [OSCURATO:PERSONA] "se vi sono novità", con chiara allusione alla conclusione dell'affare illecito internazionale. [OSCURATO:PERSONA] (zio del [OSCURATO:PERSONA]), desideroso di interloquire direttamente con il nipote, chiede ed ottiene da [OSCURATO:PERSONA] l'utenza colombiana del [OSCURATO:PERSONA], riconducibile all'intermediario Lozada. Contattando direttamente il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] apprende che il problema non è la disponibilità della droga, ma il "canale d'importazione" sicuro, attraverso cui immetterla in Italia, ed in proposito [OSCURATO:PERSONA] si interfaccia anche, per via informatica, con [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto coinvolto nell'affare. [OSCURATO:PERSONA] discende anche in Calabria per interloquire con [OSCURATO:PERSONA], al fine di rinvenire un canale sicuro di importazione della droga. In definitiva, il percorso motivazionale offerto dai giudici di merito è congruo e non manifestamente illogico, pertanto incensurabile in cassazione. 5.1.4. Quanto al capo E), è appena il caso di rilevare c:he la doglianza - riguardante l'asserita insussistenza della fattispecie di detenzione e cessione di stupefacente per carente descrizione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato - è stata prospettata in maniera generica, senza confrontarsi specificamente con il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che è invece del tutto logico e coerente con i dati processuali. Sotto questo profilo la censura è inammissibile. I giudici di merito hanno dato adeguatamente conto del fatto che la partita di circa 1 Kg di cocaina era stata inviata dal [OSCURATO:PERSONA] in Abruzzo, luogo dove in quel momento si trovava [OSCURATO:PERSONA], il quale,era pronto ad assumere la droga per cederla, a sua volta, agli acquirenti finali, identificati nei "due medici" cui si fa cenno nelle conversazioni intercettate. 5.1.5. Quanto al capo A), si ritiene che la doglianza prospettata - riguardante violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90: assenza degli elementi oggettivi del reato, erronea attribuzione del ruolo di finanziatore e di quello di promotore e organizzatore del sodalizio, assenza di un ruolo stabile dinamico-funzionale, assenza del dolo specifico e c.d. affectio societatis - sia fondata, nei termini già in precedenza indicati (v. supra al al par. 1.1) ma che possono essere ulteriormente specificati come segue. 5.1.5.1. Coglie nel segno il ricorrente laddove evidenzia le segnalate carenze motivazionali in ordine alla sussistenza dei requisiti della permanenza del vincolo tra gli associati e di una effettiva struttura organizzata, che la sentenza impugnata ricava, essenzialmente, dalla accertata sussistenza di più di un reato in materia di stupefacenti commesso tra (alcune delle) medesime persone. I giudici di merito non hanno evidenziato elementi significativi a supporto di una plurisoggettività "qualificata" dall'insorgenza e permanenza di un vincolo tra tre o più soggetti, ognuno dei quali agisce animato da un interesse superiore. I dati evidenziati non danno inequivocabilmente conto dell'effettività di un vincolo strutturale continuativo, emergendo piuttosto l'esistenza cli un gruppo di individui coinvolti nella commissione di reati in materia di stupefacenti, nell'ambito di singoli progetti criminali non necessariamente inseriti all'interno di una stabile e duratura struttura organizzativa. I diversi episodi criminosi configurano certamente condotte concorsuali avvinte ai sensi dell'art. 81 cod. pen. nei confronti dei soggetti coinvolti, ma di per sé non dimostrano l'esistenza di un gruppo organizzato ai sensi di quanto richiesto dall'art. 74 d.P.R. 309/90. La Corte territoriale afferma l'esistenza della stabile ed autonoma struttura organizzata di mezzi e di uomini, individuandola sulla base di elementi non particolarmente significativi, quali (in sintesi): 1) la residenza nella zona ionica della provincia reggina dei c.d. promotori/organizzatori del gruppo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché di taluni altri compartecipi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sacco); 2) le ramificazioni in alcune regioni d'Italia (Campania, Abruzzo, [OSCURATO:PERSONA]) dove operano altri consociati; 3) i contatti con l'intermediario straniero del Sudamerica (Lozada); 4) la capacità degli emissari dell'associazione di risiedere in Sudamerica per periodi molto lunghi, a conferma delle notevoli disponibilità economiche del gruppo; 5) il lungo lasso temporale accertato, durante il quale il gruppo è attivo ed operativo (dal novembre! 2011 al febbraio 2013); 6) il sistema di comunicazione tra i sodali, attraverso l'utilizzo di un "sofisticato" meccanismo informatico; 7) il linguaggio "di copertura" utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate; 8) il frequente utilizzo di cabine telefoniche pubbliche; 9) i luoghi di incontro di usuale frequentazione dei sodali; 10) gli scambi triangolari di contatti, in quanto i sodali in alcuni casi si sentono per tramite di terzi soggetti legati da vincoli di parentela (è questo il ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA]); 11) i rapporti di parentela ed amicizia intercorrenti tra molti degli imputati. Si tratta di elementi che, in realtà, non danno conto con certezza della sussistenza di una effettiva struttura organizzata, stabile e duratura, vale a dire di una organizzazione di mezzi e risorse comuni, facente capo a più persone, finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'associazione, secondo quanto già osservato al p. 1, cui si rimanda. In proposito si osserva, a titolo esemplificativo, quanto segue. La comune residenza reggina di alcuni dei protagonisti non è indicativa dell'esistenza di una "base" logistica comune e nulla dice in merito a caratteristiche e funzionamento della supposta struttura organizzativa; le c.d. ramificazioni dell'associazione in altre regioni d'Italia corrispondono semplicemente ai luoghi di residenza di altri imputati coinvolti in alcuni dei reati- fine, ma non sono necessariamente sintomo di "basi" locali. Gli altri elementi indicati dai giudici di merito non costituiscono indice univoco dell'esistenza dell'associazione, ben potendo sussistere anche in relazione alla commissione di singoli episodi criminosi riguardanti l'importazione ovvero la detenzione e cessione illecita di stupefacenti; si intende, cioè, fare riferimento ai contatti con intermediari stranieri, alla disponibilità di risorse finanziarie (che possono essere attinte anche da "finanziatori" estemporanei), all'utilizzo di sistemi di comunicazione a carattere informatico (ormai alla portata di tutti) o alle cabine telefoniche pubbliche, all'utilizzo di linguaggio "di copertura" ecc. Gli stessi rapporti di parentela ed amicizia non costituiscono indici indefettibili dell'esistenza di un'associazione. Si deve aggiungere che la sentenza impugnata ha sminuito l'importanza di altri elementi che si pongono in netto contrasto con la tesi del gruppo associativo, quali (in sintesi): il coinvolgimento di soggetti diversi nei singoli reati fine, con particolare riguardo ai due tentativi di importazione della droga dal Sudamerica (di cui ai capi B e D), che costituiscono probabilmente i reati più significativi nell'ottica accusatoria del gruppo organizzato, visto che nel secondo episodio (capo D) si aggiungono diversi soggetti non coinvolti nel primo (fra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il che non fa certo propendere per la tesi della stabile esistenza di un gruppo di persone unite e solidalmente protese verso comuni ed indeterminati obiettivi criminosi riguardanti il traffico di stupefacenti, ma semmai per l'estemporaneo inserimento di ulteriori soggetti interessati ai potenziali profitti ricavabili dal singolo' affare illecito; l'assenza di una cassa comune o comunque di specifiche forme di suddivisione dei proventi; i "cattivi" rapporti fra alcuni presunti sodali, caratterizzati in alcune occasioni da reciproche forme di "scaricamento" e di elusione dei contatti fra gli stessi, o addirittura da iniziative giudiziarie a carattere civilistico (quando [OSCURATO:PERSONA] agisce esecutivamente contro il [OSCURATO:PERSONA], facendogli chiudere il conto corrente), di per sé incompatibili con l'affectio societatis che deve pur sempre caratterizzare i rapporti tra sodali, quale consapevolezza da parte del singolo associato del vincolo duraturo esistente fra i consociati, della effettiva 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi e del fatto che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Rv. 256969 - 01). 28 C In definitiva, il motivo sul capo A) è fondato e comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato associativo. 5.2. Rimangono assorbite le ulteriori doglianze in punto di attenuanti generiche e di dosimetria della pena. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto la configurabilità del tentativo punibile in relazione al capo B); inosservanza delle norme processuali e travisamento della prova; insussistenza del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto in esame. 6.1.1. Il motivo sul capo B) è inammissibile, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.1), cui si rimanda. La doglianza, infatti, sviluppa essenzialmente censure in fatto, estranee al sindacato della Corte di legittimità, a fronte di una sentenza di merito che ha adeguatamente motivato ìl coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo B). La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto in questione è stata plausibilmente desunta dal suo comprovato interessamento agli esiti dell'affare illecito imbastito in Sudamerica dal duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. I giudici, sulla base del materiale intercettivo, riscontrano che il [OSCURATO:PERSONA] si adopera per la buona riuscita dell'affare con gli altri concorrenti, chiamando più volte [OSCURATO:PERSONA], quando costui si trova in Sudamerica insieme al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rientra in Italia, [OSCURATO:PERSONA] gli rappresenta la necessità di incontrarlo di persona, proprio per conoscere degli esiti della trattativa, e gli manda anche un messaggio ("Io non ce l'ho con te!") logicamente valutato, a contrario, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] era preso di mira "da altri", di rientro dal Sudamerica. È poi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di contattare il [OSCURATO:PERSONA], affinché questi lo aiuti a fronteggiare taluni ignoti terzi concorrenti rimasti contrariati dagli esiti delle trattative condotte dal [OSCURATO:PERSONA] in Sudamerica. Si tratta di valutazioni congrue e non manifestamente illogiche, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. Come già accennato innanzi, i giudici di merito hanno legittimamente escluso l'ipotesi della desistenza volontaria, posto che nella specie la (peraltro temporanea) desistenza dall'importazione illecita non è stata frutto di una libera scelta ma, piuttosto, è stata imposta, e quindi necessitata, dalla pretesa dei fornitori sudamericani di vendere un certo quantitativo di droga, ritenuto eccessivo dalla parte acquirente. In tal senso, la decisione è in linea con l'orientamento secondo il quale, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr. Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535 - 01). 6.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto il concorso del ricorrente nel delitto di ali al capo C). 6.2.1. La doglianza è infondata, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.2), cui si rimanda. In estrema sintesi, la motivazione della sentenza impugnata sul punto non può essere considerata manifestamente illogica, in quanto i giudici di merito danno conto delle risultanze delle conversazioni intercettate, dimostrative del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto ai napoletani [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di stupefacente che si era rivelato di scarsa qualità, per cui veniva restituito dai [OSCURATO:PERSONA], i quali richiedevano anche la restituzione del denaro (20.000 euro) anticipato per l'acquisto. [OSCURATO:PERSONA], nelle intercettazioni, aveva dimostrato di essere al corrente della problematica, condividendo la necessità di provvedere alla cessione a terzi della partita di droga in questione, anche per liberare il [OSCURATO:PERSONA] dalle "sollecitazioni" dei campani. 6.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto la configurabilità del contestato reato associativo (capo A), pur dopo avere escluso, in capo al ricorrente, la posizione apicale di cui all'originaria imputazione. 6.3.1. Il motivo è fondato, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.5.1), cui si rimanda. Rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], va solo aggiunto che la sentenza impugnata non valuta adeguatamente la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda, intrattiene rapporti solo con alcuni dei coimputati, con i quali è legato da rapporti personali qualificati, in un limitato arco temporale e con un limitato numero di telefonate. La motivazione è carente anche riguardo al ruolo specifico del [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotizzata associazione, essendo stato escluso quello di "finanziatore", pur affermando la Corte di appello, in maniera invero contraddittoria e assertiva, che lo stesso avrebbe "consegna[to] denaro a chiari fini associativi". In realtà, non risultano particolari frequentazioni del ricorrente con altri sodali, al di là dei suoi rapporti col cognato [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, il motivo sul capo A) è fondato e comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato associativo.6.4. Rimangono assorbite le ulteriori doglianze contenute nel ricorso e nei motivi nuovi ritualmente depositati. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge, in relazione all'art.268 e 178 cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta eccezione di nullità a regime intermedio inerente alle intercettazioni a carico dell'imputato, per l'omessa messa a disposizione dei relativi files audio successivamente alla discovery e nel corso del giudizio di primo grado. Tardiva ed incompleta consegna nel giudizio di appello. 7.1.1. La censura è manifestamente infondata, essendo stata dedotta una situazione da cui deriverebbe, al più, una nullità a regime intermedio (cfr. Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Rv. 281974 - 01), che sarebbe comunque sanata dalla scelta del rito abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Rv. 272901 - 01). 7.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B). 7.2.1. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.1), cui si rimanda. 7.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D). 7.3.1. Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.3), cui si rimanda. 7.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo C). 7.4.1. Il motivo è infondato, dovendosi anche in questo caso richiamare le argomentazioni spese su tale episodio illecito (v. supra al par. 5.1.2) nella trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.5. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo E). 7.5.1. Si devono, anche in questo caso, richiamare le argomentazioni spese su tale episodio illecito (v. supra al par. 5.1.4) nella trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Va solo aggiunto che la censura è inammissibile, in quanto prospettata in fatto, lamentando una asserita carenza probatoria in merito alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], tra il 4 e il 5 aprile 2012, si fosse recato presso un centro commerciale di Pescara per ivi attendere dei corrieri e ricevere così droga trasportata dalla Calabria. Si deve ribadire che in sede di legittimità non è consentita alcuna valutazione del compendio probatorio al fine di offrire una "rilettura" dei fatti in senso diverso rispetto a quanto operato dal giudice di merito. Nella specie, la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha motivatamente desunto dalle intercettazioni che la partita di circa 1 Kg di cocaina era stata inviata dal [OSCURATO:PERSONA] in Abruzzo, luogo dove in quel momento si trovava [OSCURATO:PERSONA], il quale era pronto ad assumere la droga per cederla, a sua volta, agli acquirenti finali, identificati nei "due medici" cui si fa cenno nelle conversazioni intercettate. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, coerente con i dati processuali e quindi insindacabile in cassazione. 7.6. Con il sesto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo F). 7.6.1. Il motivo è infondato. Il percorso argomentativo della Corte territoriale sul reato in disamina è immune da vizi logici, avendo dato adeguatamente conto degli elementi a supporto della sussistenza dell'ipotesi criminosa in contestazione, desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui è stato riscontrato un primo iniziale incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale seguiva, a stretto giro, la rassicurazione ci questi che, alla domanda del Sivitilli se [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso della droga richiesta ("E' positiva?"), forniva risposta positiva. Da ulteriori conversazioni i giudici hanno tratto che i tre si erano certamente incontrati per la consegna della droga, benché non interamente pagata dagli stessi acquirenti. Si tratta di valutazioni di merito logiche e plausibili, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. 7.7. Con il settimo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo A). 7.7.1. Il motivo è fondato, per le stesse ragioni già enunciate al par. 1.1 ed in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.5.1), cui si rimanda. In definitiva, il motivo sul capo A) è fondato e comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato associativo. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].8.1. Le dedotte censure si concentrano sul reato ascritto al prevenuto di cui al capo G). 8.1.1. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Sussistono, quindi, i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di fatto - riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 - risalente al febbraio del 2013. Dagli atti non emergono elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per tale ipotesi criminosa, ai fini dell'emissione di una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata' senza rinvio nei confronti del ricorrente, per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. 9. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Nell'interesse del ricorrente sono stati proposti due ricorsi dai rispettivi difensori, i quali possono essere trattati congiuntamente, contenendo rilievi sovrapponibili con i quali si contestano, sostanzialmente, le valutazioni argomentative della sentenza impugnata in ordine ai diversi capi di imputazione ascritti al prevenuto. 9.2. Per quanto attiene al delitto associativo di cui al capo A), non si può che rimandare alle considerazioni già svolte sopra (ai par. 1.1. e 5.1.5.1), in cui sono stati evidenziati i vizi logico-giuridici che impongono l'annullamento della decisione dei giudici territoriali in ordine a tale ipotesi di reato, per la quale si dovrà rinviare al giudice di merito per nuova valutazione in merito alla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. 9.3. Non sono, invece, ammissibili le doglianze che attengono alla sussistenza del reato di cui al capo D) ascritto al prevenuto, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.3), cui si rimanda. Il coinvolgimento del ricorrente in tale episodio criminoso è stato adeguatamente desunto, in coerenza con le risultanze delle conversazioni intercettate, dalla chiara funzione di intermediazione da costui assunta, rispetto ai fatti in contestazione, avendo il prevenuto ricevuto le rassicurazioni del padre ([OSCURATO:PERSONA]) in ordine al prossimo arrivo in Italia del carico di droga, ed essendosi adoperato per mettere in contatto due finanziatori dell'affare illecito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con il proprio padre, sia attraverso canali telefonici, sia attraverso canali informatici.9.4. Quanto al reato di cui al capo G), le censure dedotte non sono inammissibili; pertanto, sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di fatto - riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 - risalente al febbraio del 2013. Dagli atti non emergono elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del ricorrente per tale ipotesi criminosa, ai fini dell'emissione di una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo G), per intervenuta prescrizione del reato. 9.5. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi dedotti in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Sono fondati i rilievi che attengono al delitto associativo di cui al capo A), nei termini già indicati al par. 1.1 ed in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.5.1), cui si rimanda. 10.2. Non sono, invece, ammissibili le doglianze che attengono alla sussistenza del reato di cui al capo D) ascritto al prevenuto, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.3), cui si rimanda. Il coinvolgimento del ricorrente in tale episodio criminoso è stato adeguatamente desunto, in coerenza con le risultanze delle conversazioni intercettate, dagli apparenti contatti "sentimentali" del medesimo con i terzi acquirenti della droga, plausibilmente ritenuti dai giudici territoriali rivelatori del chiaro ruolo di intermediario del prevenuto rispetto all'affare illecito, confermato dai plurimi discorsi di "copertura" da questi utilizzati ("il caffè, il pesce, olio di palma, il ferro, i pannelli voltaici") per nascondere il vero ed unico oggetto illecito (la droga) che si intendeva trasportare in Italia. I giudici di merito hanno ragionevolmente evidenziato come i concordati incontri amorosi e/o le frasi sentimentali captate fossero null'altro che esternazioni metaforiche, riflettenti la necessità dei concorrenti di vedersi, di conoscere l'andamento della vicenda, di incontrarsi, in perfetta compatibilità logica e temporale con i c:ontatti intrattenuti fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 10.3. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi dedotti. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Non sono ammissibili le doglianze che attengono alla sussistenza del reato di cui al capo D) ascritto al prevenuto, per le stessé ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.3), cui si rimanda. Il coinvolgimento del ricorrente in tale episodio criminoso è stato adeguatamente desunto, in coerenza con le risultanze delle conversazioni intercettate, da plurimi elementi, quali: la consegna da parte del Sacco al [OSCURATO:PERSONA] del "bigliettino" contenente la password per accedere alla casella di posta elettronica, al cui interno era contenuto il messaggio con cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava ai suoi due interlocutori di avere individuato il canale per l'importazione della droga, chiedendo la loro approvazione sul punto. I giudici di merito hanno plausibilmente ritenuto che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] costituisse un chiaro segno della compartecipazione degli interlocutori, fra cui appunto il Sacco, nell'affare illecito, sicché la sua condotta nell'episodio criminoso in questione è stata non illogicamente considerata rilevante sul piano morale e materiale, rispetto alla tentata importazione di droga oggetto di contesi:azione; ciò anche tenuto conto della riscontrata affermazione del Sacco, in presenza (almeno) di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il prevenuto si chiede come abbia fatto [OSCURATO:PERSONA] a spendere 50.000 euro nel suo lungo soggiorno in Sudamerica. Sotto questo profilo, i giudici hanno sottolineato, in maniera congrua e logica, il timore del Sacco "di non rientrare" dei soldi investiti per la tentata importazione, proprio quando costui si interfaccia con il [OSCURATO:PERSONA], discutendo dell'affare non andato a buon fine. 11.2. Sono, invece, fondati i rilievi che attengono al delitto associativo di cui al capo A), nei termini già indicati al par. 1.1 ed in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.5.1), cui si rimanda. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A). 11.3. Rimane assorbito l'ulteriore motivo dedotto in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 12. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Sono fondati i rilievi che attengono al delitto associativo di cui al capo A), nei termini già indicati al par. 1.1 ed in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.5.1), cui si rimanda. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A). 12.2. Non altrettanto può dirsi per le censure che attengono agli altri reati ascritti ai ricorrenti. 12.2.1. Quanto all'imputazione sub C), la doglianza è infondata, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.2), cui si rimanda. In estrema sintesi, la motivazione della sentenza impugnata sul punto non può essere considerata manifestamente illogica, in quanto i giudici di merito danno conto delle risultanze delle conversazioni intercettate, dimostrative del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto ai napoletani [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di stupefacente che si era rivelato di scarsa qualità, per cui veniva restituito dai [OSCURATO:PERSONA], i quali richiedevano anche la restituzione del denaro (20.000 euro) anticipato per l'acquisto. [OSCURATO:PERSONA], nelle intercettazioni, aveva dimostrato di essere al corrente della problematica, condividendo la necessità di provvedere alla cessione a terzi della partita di droga in questione, anche per liberare il [OSCURATO:PERSONA] dalle "sollecitazioni" dei campani. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in cassazione. 12.2.2. Quanto all'imputazione sub D), ascritta a [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili le doglianze che contestano la sussistenza del reato in disamina, per le stesse ragioni già enunciate in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 5.1.3), cui si rimanda. Il coinvolgimento del ricorrente in tale episodio criminoso è stato adeguatamente desunto dalle risultanze delle conversazioni intercettate, ritenute plausibilmente indicative sia del suo ruolo di finanziatore dell'operazione di importazione della droga dal Sudamerica, sia del ruolo fattivamente intrapreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quando costui si prodiga, mediante l'intrapreso viaggio in Argentina, per tentare di individuare un canale di riferimento sicuro per provvedere all'importazione della partita di droga in questione. Al riguardo, la sentenza impugnata sviluppa valutazioni 'di merito non manifestamente illogiche, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. 13. Dalle superiori considerazioni discendono le seguenti statuizioni finali. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo G), per essere il reato estinto per prescrizione. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi H) - I) - L), per essere i relativi reati estinti per prescrizione. D