Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:C:2024:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0606_RES
[OSCURATO:PERSONA]606/21
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO)
e
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Paris)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 85
quater
– Ambito di applicazione – Vendita a distanza al pubblico di medicinali – Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – Persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali – Facoltà, per gli Stati membri, di imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio, nel loro territorio, di medicinali venduti online – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Direttiva (UE) 2015/1535 – Servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali»
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttive 98/34 e 2015/1535 – Servizio della società dell’informazione – Nozione – Servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – Inclusione
[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 1, punto 2, 2000/31, art. 2, a), e 2015/1535, art. 1, § 1, b)]
(v. punti 27, 29-33, 35, 38, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83 – Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – Persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali – Facoltà, per gli Stati membri, di vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Ammissibilità – Presupposto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, art. 85 quater)
(v. punti 45, 48-55, 57, disp. 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), la Corte precisa i contorni della nozione di «servizio della società dell’informazione» e fornisce gli elementi interpretativi che consentono di valutare la conformità con il diritto dell’Unione del divieto, da parte di uno Stato membro, di un servizio fornito mediante un sito web e consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti, per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (in prosieguo: il «servizio fornito»).
[OSCURATO:PERSONA] ha creato il sito www.doctipharma.fr, sul quale gli utenti di Internet potevano acquistare, a partire dai siti di farmacie, prodotti farmaceutici e medicinali senza ricetta.
Su tale sito, i farmacisti aderivano alla piattaforma di vendita online, mediante un abbonamento mensile versato alla [OSCURATO:SOCIETA], e i clienti dovevano creare un conto cliente al fine di accedere ai siti dei farmacisti di loro scelta.
L’[OSCURATO:PERSONA] des Groupements de pharmaciens d’officine (Unione dei raggruppamenti di farmacie, UDGPO), ritenendo che tale pratica facesse partecipare la [OSCURATO:SOCIETA] al commercio elettronico di medicinali, ha citato quest’ultima dinanzi al tribunal de commerce de Nanterre (Tribunale commerciale di Nanterre, Francia), che ha accertato l’illiceità del sito web e ha ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] di cessare la propria attività. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha annullato la sentenza della cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) che aveva invalidato la sentenza di primo grado. Essa ha ritenuto che, mettendo in contatto farmacisti operanti nelle farmacie e potenziali pazienti, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva svolto un ruolo di intermediario nella vendita di medicinali senza ricetta e partecipava al commercio elettronico di medicinali, senza tuttavia possedere la qualifica di farmacista richiesta dalla normativa nazionale. Essa ha rinviato la causa dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), giudice del rinvio nel caso di specie.
Di fronte ai diversi orientamenti adottati dai giudici francesi, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali. Esso interroga la Corte sull’interpretazione della direttiva 98/34 (
1
), per determinare se il servizio fornito rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione», e su quella dell’articolo 85
quater
della direttiva 2001/83 (
2
), al fine di sapere se gli Stati membri possano, sul fondamento di tale disposizione, vietare la fornitura del servizio di cui trattasi.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per qualificare un servizio come rientrante nella nozione di «servizio della società dell’informazione» ai fini delle direttive 98/34 e 2015/1535 (
3
), la Corte ritiene anzitutto che sarebbe irrilevante, da un lato, che la [OSCURATO:SOCIETA] sia stata retribuita dai farmacisti che aderivano alla sua piattaforma, sulla base di una somma forfettaria, e, dall’altro, che il servizio fornito da quest’ultima sia stato oggetto di un abbonamento mensile versatole dai farmacisti e di una restituzione di una percentuale dell’importo delle vendite, trattenuta dalla piattaforma, poiché tali circostanze, se fossero dimostrate, implicano che si debba ritenere che il servizio di cui trattasi soddisfi la condizione di essere fornito dietro retribuzione. Inoltre, la qualificazione del servizio di cui trattasi come «servizio della società dell’informazione» deriva anche dal fatto che esso viene effettuato tramite un sito web che non richiede la presenza simultanea del prestatore del servizio e del cliente o del farmacista, nonché dal fatto che il servizio è prestato su richiesta individuale dei farmacisti e dei clienti.
La Corte ne trae la conclusione che un servizio, fornito su un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione».
In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità per gli Stati membri di vietare un siffatto servizio di intermediazione ai sensi dell’articolo 85
quater
della direttiva 2001/83, la Corte ricorda che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone fisiche o giuridiche autorizzate o legittimate a fornire, a distanza, mediante servizi della società dell’informazione, medicinali al pubblico.
Essa considera che l’articolo 85
quater
, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 impone al giudice del rinvio di verificare se si debba ritenere che il prestatore del servizio di cui trattasi si limiti, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere in contatto venditori con clienti, o se tale prestatore debba essere considerato esso stesso prestatore della vendita.
A tale riguardo, nel caso di specie, se, in esito a tale analisi, la [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere considerata essa stessa prestatore della vendita, l’articolo 85
quater
, paragrafo 1, lettera a), non osterebbe al divieto di tale servizio da parte dello Stato membro nel cui territorio essa è stabilita. Di fatto, uno Stato membro può riservare la vendita a distanza al pubblico, mediante servizi della società dell’informazione, di medicinali senza ricetta, alle sole persone aventi la qualifica di farmacista.
Per contro, qualora risultasse che la [OSCURATO:SOCIETA] fornisce un servizio proprio e distinto dalla vendita, allora il servizio fornito non potrebbe essere vietato sul fondamento dell’articolo 85,
quater
, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 e non rientrerebbe nella nozione di «condizioni per la fornitura al dettaglio» dei medicinali venduti a distanza al pubblico. Infatti, il servizio fornito deve essere qualificato come «servizio della società dell’informazione». Orbene, l’articolo 85
quater
, paragrafo 1, prevede espressamente che, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Pertanto, sarebbe incoerente ritenere che il ricorso a un siffatto servizio possa essere vietato dagli Stati membri.
(
1
) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (
GU 1998, L 204, pag. 37
), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (
GU 1998, L 217, pag. 18
) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).
(
2
) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (
GU 2001, L 311, pag. 67
), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (
GU 2011, L 174, pag. 74
).
(
3
) L’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (
GU 2015, L 241, pag. 1
), sono formulati in modo identico. Tali articoli definiscono la nozione di «servizio della società dell’informazione» a partire da quattro condizioni: «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».