CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile poiché riproduttivo delle medesime censure già proposte in appello e non illogicamente disattese dalla Corte territoriale e perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il dato quantitativo e qualitativo della cocaina sequestrata, pari a 86 gr., con una percentuale elevata di purezza, da cui sono ricavabili 290 dosi medie singole, nonché le modalità della condotta (24 involucri termosaldati, contenuti in un cartoccio), il rinvenimento di un bilancino e il possesso di un ingente somma di denaro contante pari a 11.200 euro, non compatibile con le condizioni reddituali del ricorrente: elementi logicamente ritenuti ostativi alla qualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; considerato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla severità del trattamento punitivo, è inammissibile, trattandosi di doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, argomentato il diniego delle attenuanti e lo scostamento dal minimo edittale sulla base della concreta gravità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente di tipo pesante detenuto e alla personalità del reo, gravato da precedenti penali specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec