CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto dea CanDlei Paolo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli che ha disposto la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 417 cod. pen., anche con riferimento al travisamento della prova costituita dal provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, che ha escluso la pericolosità sociale del ricorrente; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle relazioni alle condanne sopravvenute e al procedimento pendente ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha condiviso le conclusioni del Magistrato di sorveglianza, senza che assuma alcun rilievo la diversa conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Napoli, sezione Misure di Prevenzione, all'esito di un diverso accertamento, peraltro relativo a diversi parametri normativi; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos