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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15867/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 20 luglio 2021 il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2016 e dal Tribunale di Isernia il 8 ottobre 2018, rideterminando per, l'effetto, la pena complessiva da espiare in 1 anno e 3 mesi di reclusione e 138 euro di multa, disponendo, inoltre, la conversione della pena detentiva nella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi riportati di seguito.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la conversione della pena in quella dell'affidamento in prova, in quanto il giudice dell'esecuzione si è attribuito un potere che la legge riserva ad altro organo giudiziario, ovvero il Tribunale di sorveglianza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. per omesso avviso al difensore del condannato della data dell'udienza camerale fissata per la decisione sull'istanza di continuazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

Considerato in diritto

1. E' fondato il secondo motivo di ricorso, preliminare sul piano logico all'esame del primo motivo.

Dall'esame del fascicolo emerge quanto segue: con decreto del 17 maggio 2021 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza camerale per la decisione dell'istanza ed ordina la notifica dello stesso alle parti; l'udienza camerale è fissata per il 13 luglio 2021, nel decreto non è indicato il nome del difensore del condannato cui notificare l'avviso; con successivo provvedimento del 20 maggio 2021 il funzionario giudiziario del Tribunale di Isernia emette ulteriore pedissequo avviso della fissazione dell'udienza camerale del 13 luglio 2021; nel provvedimento come difensore del condannato, cui notificare l'avviso, è indicato il nome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; lo stesso 20 maggio 2021 la cancelleria del giudice dell'esecuzione notifica l'avviso al difensore, la notifica è effettuata tramite sistema SNT; la notifica viene inviata, però, non all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'8 giugno 2021 l'ufficiale giudiziario notifica, a mezzo posta, l'avviso udienza al condannato; la notifica è ricevuta dal condannato personalmente; nel verbale di udienza camerale del 13 luglio 2021 il cancelliere riporta il nome del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], come non presente, e verbalizza che il giudice nomina altro difensore come sostituto processuale ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

E' conseguentemente fondato il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen.

L'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell'esecuzione fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.

Nell'interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l'omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v.

Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 - 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v.

Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997 - 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione).

Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto con assorbimento del primo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 luglio 2021 il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2016 e dal Tribunale di Isernia il 8 ottobre 2018, rideterminando per, l'effetto, la pena complessiva da espiare in 1 anno e 3 mesi di reclusione e 138 euro di multa, disponendo, inoltre, la conversione della pena detentiva nella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi riportati di seguito. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la conversione della pena in quella dell'affidamento in prova, in quanto il giudice dell'esecuzione si è attribuito un potere che la legge riserva ad altro organo giudiziario, ovvero il Tribunale di sorveglianza. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. per omesso avviso al difensore del condannato della data dell'udienza camerale fissata per la decisione sull'istanza di continuazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. Considerato in diritto 1. E' fondato il secondo motivo di ricorso, preliminare sul piano logico all'esame del primo motivo. Dall'esame del fascicolo emerge quanto segue: con decreto del 17 maggio 2021 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza camerale per la decisione dell'istanza ed ordina la notifica dello stesso alle parti; l'udienza camerale è fissata per il 13 luglio 2021, nel decreto non è indicato il nome del difensore del condannato cui notificare l'avviso; con successivo provvedimento del 20 maggio 2021 il funzionario giudiziario del Tribunale di Isernia emette ulteriore pedissequo avviso della fissazione dell'udienza camerale del 13 luglio 2021; nel provvedimento come difensore del condannato, cui notificare l'avviso, è indicato il nome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; lo stesso 20 maggio 2021 la cancelleria del giudice dell'esecuzione notifica l'avviso al difensore, la notifica è effettuata tramite sistema SNT; la notifica viene inviata, però, non all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'8 giugno 2021 l'ufficiale giudiziario notifica, a mezzo posta, l'avviso udienza al condannato; la notifica è ricevuta dal condannato personalmente; nel verbale di udienza camerale del 13 luglio 2021 il cancelliere riporta il nome del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], come non presente, e verbalizza che il giudice nomina altro difensore come sostituto processuale ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. E' conseguentemente fondato il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen. L'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell'esecuzione fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima. Nell'interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l'omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 - 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997 - 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione). Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto con assorbimento del primo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun
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