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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore della "F.11i Maiorino e Laudonio" s.r.I., società dichiarata fallita il 15 ottobre 2011; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice documentale, rilevando come, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la fattispecie di bancarotta fraudolenta richieda il dolo specifico e non il dolo generico. 2.2.

Con il secondo motivo, subordinato al primo, si duole del mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen..

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta-cfr. infra), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi che, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell'impresa.

A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

3. Nel caso in esame i giudici del merito - in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento - hanno ritenuto sussistente la prima delle due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale sub specie di omessa tenuta della contabilità.

In tal caso, come detto, il dolo richiesto non è quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall..

La Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice in esame, ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima (laddove afferma che la mancata consegna della contabilità «non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita») , ma soprattutto, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra.

L'errore è reso palese dal fatto che, nell'occuparsi dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello reputa sufficiente il "dolo generico" (pag. 4) e sostiene che "il Maiorino non poteva non essere consapevole del fatto che la cosciente e volontaria inerzia [...] sarebbe stata suscettibile [...] di impedire la ricostruzione del volume di affari o del patrimonio in caso di fallimento" (pag. 5).4.

Il secondo motivo è assorbito.

5. Discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore della "F.11i Maiorino e Laudonio" s.r.I., società dichiarata fallita il 15 ottobre 2011; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice documentale, rilevando come, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la fattispecie di bancarotta fraudolenta richieda il dolo specifico e non il dolo generico. 2.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si duole del mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta-cfr. infra), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi che, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell'impresa. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). 3. Nel caso in esame i giudici del merito - in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento - hanno ritenuto sussistente la prima delle due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale sub specie di omessa tenuta della contabilità. In tal caso, come detto, il dolo richiesto non è quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall.. La Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice in esame, ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima (laddove afferma che la mancata consegna della contabilità «non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita») , ma soprattutto, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra. L'errore è reso palese dal fatto che, nell'occuparsi dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello reputa sufficiente il "dolo generico" (pag. 4) e sostiene che "il Maiorino non poteva non essere consapevole del fatto che la cosciente e volontaria inerzia [...] sarebbe stata suscettibile [...] di impedire la ricostruzione del volume di affari o del patrimonio in caso di fallimento" (pag. 5).4. Il secondo motivo è assorbito. 5. Discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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