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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07977/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 30 settembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 56, 575, 577 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, commesso in Cesa in data 7 agosto 2008; 2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2018, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Cesa e comuni limitrofi, accertato dal 2000 in poi con condotta perdurante.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (erronea interpretazione e applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione) sono costituiti da doglianze inammissibili in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dal giudice dell'esecuzione.

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, la carenza di programmazione unitaria del reato fine rispetto a quello associativo, in considerazione dell'attuazione della condotta di tentato omicidio per ragioni contingenti ed occasionali, quali la ritorsione per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Michele) (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;).

3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante /4p dedotto dalla difesa, la contestualità delle condotte (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale costante secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata.

3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, non consentite in questa sede, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudice dell'esecuzione e k sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 30 settembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 56, 575, 577 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, commesso in Cesa in data 7 agosto 2008; 2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2018, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Cesa e comuni limitrofi, accertato dal 2000 in poi con condotta perdurante. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (erronea interpretazione e applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione) sono costituiti da doglianze inammissibili in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dal giudice dell'esecuzione. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, la carenza di programmazione unitaria del reato fine rispetto a quello associativo, in considerazione dell'attuazione della condotta di tentato omicidio per ragioni contingenti ed occasionali, quali la ritorsione per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Michele) (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;). 3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante /4p dedotto dalla difesa, la contestualità delle condotte (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale costante secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, non consentite in questa sede, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudice dell'esecuzione e k sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 202
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