CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2025
Cassazione n. 37655/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria datata 19 ottobre 2025 (pervenuta in data 20 ottobre 2025) con la quale la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni di cui al ricorso principale chiedendo la riassegnazione del procedimento; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 11 luglio 2024 del Tribunale di Latina con la quale era stata affermata la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina di cui all’art. 628 comma 1, cod. pen. consumato in data 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628 cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non avendo l’imputato esercitato violenza fisica con il fine di impossessarsi della somma di denaro asseritamente sottratta come sarebbe desumibile anche dalle dichiarazioni testimoniali riportate nel ricorso e di cui alle trascrizioni allegate allo stesso; 2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo i Giudici di merito travisato la prova allorquando hanno affermato che risulta che le dichiarazioni della persona offesa risultano aderenti a quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] in merito la circostanza dell’impossessamento della somma di denaro dalle tasche del Singh. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, meritevoli di trattazione congiunta, sono da ritenersi manifestamente infondati con la conseguenza che non può accogliersi l’istanza difensiva di riassegnazione del procedimento ad altra Sezione. Va detto subito che la sentenza impugnata – in uno con quella del Tribunale con la quale costituisce una cd. “doppia conforme” al punto che ci si trova in presenza di un unico corpo argomentativo - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria e neppure si riscontra l’esistenza di travisamenti probatori aventi carattere dirimente in ordine alla affermazione della penale responsabilità in relazione al reato contestato. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila