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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 33138/2026

Testo disponibile della fonte

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unale di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 02/04/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettavala richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso laordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro del 23/02/2026, applicativa della misura cautelare della custodia incarcere, che confermava, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesedella procedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, propongono ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di TommasoGentile, articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), incombinato disposto con gli artt. 291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc.pen., nonché vizi di omessa, contraddittoria o illogica motivazione.Al riguardo, il ricorrente, fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità edesposte in premessa le tempistiche e modalità con cui sono state avanzatel’istanza ed i solleciti al fine di ottenere il rilascio di copia dei file audio delleintercettazioni poste a base del provvedimento cautelare, censura la decisionedel Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la eccezione di nullità sulrilievo che non fosse stata espressamente specificata la finalizzazione dellarichiesta alla proposizione del riesame.Invero, così facendo, il Tribunale avrebbe introdotto un requisito noncodificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina, mentre l’esigenzadi avere accesso e compiuta conoscenza degli atti deve ritenersi in re ipsa incaso di atti su cui la misura cautelare si fonda (e senza contare che, a seguitodell’accesso ai file audio, l’istante ben avrebbe potuto valutare di non procederea proporre riesame avverso la ordinanza cautelare genetica).Al riguardo, il ricorrente vieppiù rileva come l’oggetto della istanza fossespecificamente individuato in quelle (sole) intercettazioni che erano stateutilizzate dal pubblico ministero alla base della richiesta di misura cautelare,dunque compiutamente individuabili sulla base di una mera operazionericognitiva, non essendo invece prescritto dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen.che fosse anche indicato il numero di RIT, né le ragioni per cui la richiesta venivaformulata.Premessi ampi richiami, in ricorso, alla giurisprudenza di legittimità (Sez.

Un. 20200 del 22/04/2010 Lasala, Rv 246907 ed altre), il ricorrente deduce,quindi, che la illegittima compressione del diritto della difesa, derivante dal rifiutoo comunque dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentirel’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate ai fini dellaadozione della ordinanza cautelare, abbia dato luogo ad una nullità di ordinegenerale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.In tal senso rileva, vieppiù, come le eventuali difficoltà organizzative legatealla consegna di copia degli atti non possano ricadere sulla difesa, giàcompulsata ed onerata del rispetto di termini ristretti per la proposizione delriesame.Nella specie, al fine di rappresentare la tempestiva attivazione della difesa,in ricorso si evidenzia che: il 18 marzo 2026 (nella immediatezza della notificadella misura cautelare) veniva presentata la relativa istanza, indicando iprogressivi ed i numeri di RIT di interesse e dichiarando la finalità, voltaall’esigenza difensiva di prendere cognizione dei dialoghi “siccome posti asostegno della mozione cautelare” (all. 3); in data 24 marzo 2026 veniva quindiinoltrato un primo sollecito, sottolineando l’urgenza dell’adempimento,trattandosi di conversazioni “poste alla base della O.C.C. emessa […] ritenutefondamentali per la difesa di tutti gli indagati “ (all. 4); in data 25 marzo 2026,procedeva a proporre riesame; in data 31 marzo 2026 (in seguito alla ricezionedell’avviso di udienza per la trattazione del ricorso, fissata al successivo 2 aprile),veniva depositato un ulteriore sollecito, contenente la indicazione della data diudienza e la specifica ulteriore delle ragioni di urgenza (all. 6); solo il giorno dellaudienza, 2 aprile 2026, veniva comunicata la messa a disposizione dei file audio.A tale riguardo, il ricorrente deduce come l’esistenza di una autorizzazionealla estrazione di copia, rimasta interna all’Ufficio della Procura e non comunicataal difensore, non potesse scongiurare la nullità verificatasi.2.2.

Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 273,292, comma 2-ter e 309 cod. proc. pen., nonché vizi di contraddittoria emanifestamente illogica motivazione in ordine alla valutazione della sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza ed omessa applicazione della cd. prova diresistenza, a seguito della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.Al riguardo, rileva, con riferimento ai capi 1, 3, 12 e 15, come la ordinanzagenetica abbia tratto il compendio indiziario connotato da gravità dal materialecaptativo, che dunque supporta in maniera esclusiva l’apparato motivazionale.Deduce vieppiù la illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazionein relazione alla valutazione delle fonti dichiarative ed al travisamento dellaprova.2.2.1.

Rileva, poi, come il Tribunale del riesame abbia offerto unamotivazione meramente apparente nella parte in cui fonda su “dati di esperienzae sulla riconosciuta esistenza storica, sul territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], dellaconsorteria Arena-[OSCURATO:PERSONA]”, tratti dalla acquisizione di sentenzedefinitive, ma omettendo di individuare elementi indiziari dotati di autonomacapacità dimostrativa del costrutto accusatorio.2.2.2.

Sotto altro profilo, quanto al capo 3, censura la motivazione siccomeapparente ed illogica nella parte in cui assume la mancata contestazione qualedato da cui far discendere, in via inferenziale, la genuinità del dato captativo,rilevando, di contro, come la inutilizzabilità delle intercettazioni abbia unaricaduta conseguenziale sull’intero impianto accusatorio, ivi compresa ladisponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un telefono cellulare in carcere.2.2.3.

Con riguardo al reato di cui al capo 12, ai danni di [OSCURATO:PERSONA],lamenta come la motivazione sia apparente, nonché viziata da manifestaillogicità e travisamento, nella parte in cui non si confronta con la assenza divalenza indiziaria della relazione di servizio (all. 10), riportante le confidenzedella persona offesa, in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato a s.i.t. (all.11), e non risolvendo le macroscopiche divergenze narrative in modo di superareil canone dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”.Rileva ulteriormente, al riguardo, come si tratti di due versioni alternativeche inciderebbero sulla attendibilità intrinseca del narrato del dichiarante.2.2.4.

La motivazione viene infine censurata con riferimento al capo 15,nella parte in cui omette di confrontarsi con la circostanza che, in relazione allaposizione del [OSCURATO:PERSONA], non vi sono elementi diversi ed ulteriori rispetto alleintercettazioni e laddove ritiene di comprovare il dato captativo inutilizzabilecd. prova di resistenza.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che si andranno ad esporre.1.1.

Il primo motivo è infondato.1.1.1.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, neldichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedurapenale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzionedell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possaottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazionio comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimentocautelare, anche se non depositate, ha affermato che «l'ascolto diretto delleconversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalletrascrizioni effettuate, senza contraddittorioalla polizia giudiziaria», e che «lapossibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 'brogliacci' a supporto diuna richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza diprocedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di ritoassegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere allaprova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi chehanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare unprovvedimento restrittivo della libertà personale».In particolare, la Consulta ha evidenziato che la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria non può surrogare l'ascolto diretto della traccia fonica, attesoche elementi quali intonazioni, pause e modalità espressive possono risultaredecisivi per la corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni.Pertanto, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni costituisceespressione del diritto al contraddittorio e della garanzia di un'effettiva possibilitàdi contestazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare: neconsegue, che «i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, suloro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministeroe non presentate a corredo di quest'ultima» (così Corte costituzionale, insentenza n. 336 del 2008 cit.).1.1.2.

Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito come il riconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incidadirettamente anche sul procedimento di riesame, pur non essendo statoquest'ultimo oggetto diretto della pronuncia della Corte costituzionale.

Le SezioniUnite hanno infatti evidenziato che il diritto riconosciuto dalla Consulta èfunzionale all'effettivo esercizio di «tutti i rimedi previsti dalle normeprocessuali», fra i quali assume particolare rilievo il controllo demandato alTribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimentocoercitivo (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).In questa prospettiva, è stato precisato che l'obbligo di garantire alla difesal'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assolto con latrasmissione degli atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5,cod. proc. pen.

Tale disposizione impone, infatti, al pubblico ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate.D’altro canto, la trasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionaleall'esercizio del controllo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia aisensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concretadisponibilità delle registrazioni sonore.

Per l'effettivo esercizio del diritto di difesaè, invece, necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracceaudio utilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen.,come stabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.In tal senso, è stato ulteriormente chiarito, e ribadito anche nellagiurisprudenza più recente, che il relativo diritto di accesso mantiene autonomiarispetto agli obblighi di trasmissione gravanti sul pubblico ministero ai sensidell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 20300 del 22 aprile 2010,Lasala, in motivazione; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974-02).1.1.3.

Lo stesso legislatore, con l’intervento attuato con l'art. 3, comma 1,lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha modificato l'art. 293, comma 3, cod.proc. pen., recependo l’impostazione della Corte costituzionale e sancendoespressamente che «il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia deiverbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291,comma 1.

Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo allariproduzione dei dati, delle relative registrazioni».1.1.4.

Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delpubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.È stato così ritenuto che la lesione del diritto di accesso alle registrazioniintegri, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime della deducibilità e dellesanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.

Essa determina unvizio nel procedimento di acquisizione della prova, che, pur non inficiando ilrisultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (ex multis, Sez.

U, n.20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907-01; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021,Puglia, Rv. 281689-01).Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto, letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) adessere viziato, mentre nessun vizio inficia l'attività di ricerca della prova ed ilrisultato probatorio in sé considerato.

Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019,Spada, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo, Rv. 248187-01).1.1.5.

Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dal ricorrente, verificandose, nel caso concreto, ne ricorrano i presupposti.1.1.5.1.

A tal fine, assume rilievo il requisito della tempestività dellarichiesta difensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, qualeprimo parametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligenteLa giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti.

La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il pubblicoministero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accederealle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilpubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale delmagistrato del pubblico ministero.

Al fine di porre il pubblico ministero in gradodi adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensorevenga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dallenorme processuali (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, nonché del momento dideposito della richiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv.274119-01; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548-01).1.1.5.2.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato altresì precisatocome la tempestività implichi anche la specificità della richiesta, di talché ildifensore sarà tenuto a specificare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa ed afornire precisa indicazione dei file delle captazioni per le quali chiedel'autorizzazione all'ascolto ed al rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non potrà ritenersiingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non potràdeterminare alcuna nullità del procedimento.

In tal senso, è stato chiarito chesolo una richiesta formulata in termini tali da consentire all'ufficio requirente diprovvedere utilmente è idonea a fondare la successiva deduzione della lesionedel diritto di difesa (Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01).Inoltre, seppure in alcune pronunce si è affermato non essere prescritto chel'istanza difensiva, volta ad ottenere copia del file audio delle intercettazioni,contenga la indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021,Puglia, cit.), nel solco di un più recente indirizzo ermeneutico si è comunqueposto l’accento sul comportamento diligente dell’istante ed affermato che ildifensore ha l'onere di indicare i file delle captazioni di cui chiede l'autorizzazioneall'ascolto ed al rilascio di copia, a fronte di un provvedimento cautelareparticolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione,fondato su numerose intercettazioni, sicché, in mancanza di tali indicazioni, ilritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato el'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità delprocedimento (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381 – 02).1.1.5.3.

Con orientamento che va consolidandosi nel tempo, poi, si èprecisato che il difensore che ha tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è comunque tenutoad attivarsi diligentemente anche per entrarne in possesso, non sussistendo unobbligo degli uffici di recapitargli il materiale, né di avvisarlo della suadisponibilità (Sez. 2, n. 37712 del 30/09/2025, Villotti, Rv. 288934-01; Sez. 5,n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01).In tale prospettiva, è stato chiarito che la mancata messa a disposizione deldifensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni poste afondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio solo ove lo stesso abbia documentato lapropria diligente attivazione ed allegato di non averli reperiti, senza che talecircostanza sia stata smentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288427-01: fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato piùvolte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione alprovvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine,inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con PEC allasegreteria del pubblico ministero ed all'archivio intercettazioni).D’altro canto, nella stessa pronuncia di Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep.2024, Policaro, citata in ricorso, questa Corte è giunta ad annullare senza rinviole ordinanze del Tribunale del riesame, rilevando la violazione del diritto deldifensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta cautelare, infattispecie in cui il pubblico ministero o non aveva dato riscontro alla richiesta onon aveva addotto alcuna giustificazione a sostegno della mancata evasionedella richiesta o, ancora, aveva addotto giustificazioni sull’omissione o sul ritardovalutate inadeguate, illogiche, contraddittorie o non esaustive.1.1.5.4.

Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul pubblico ministero nonpuò ritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa; tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo, né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.1.1.6.

Nel caso di specie, fermo restando l'obbligo di ostensione del pubblicoministero, non risulta dimostrata la tempestiva e diligente attivazione deldifensore, necessaria per configurare la dedotta lesione del diritto di difesa.Invero, per come correttamente rilevato dal Tribunale, è risultato che ildifensore non si è diligentemente attivato e, a fronte di un provvedimentocautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi diimputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha formulato la richiesta diestrapolazione di n. 654 progressivi indistintamente riferiti alle posizioni di variindagati (vds. pagg. 2-3 della ordinanza); inoltre, la richiesta difensiva,depositata il 19 marzo 2026, non conteneva alcun riferimento, neppure implicito,all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzione dell'instaurando procedimentodi riesame.

Analogamente, il successivo sollecito del 24 marzo 2026 si limitava areiterare la richiesta, senza rappresentarne l'urgenza né collegarla allaimminente celebrazione del giudizio di riesame.

Solo con l'ulteriorecomunicazione del 31 marzo 2026, la difesa segnalava che l'udienza cameraleper la trattazione del riesame era stata fissata per il 2 aprile 2026, prospettando,per la prima volta, l'esigenza di ottenere il materiale in tempi compatibili con talescadenza.Né risulta che, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e lacelebrazione dell'udienza, i difensori abbiano svolto ulteriori attività volte averificare lo stato della procedura o la concreta disponibilità dei supporti richiesti.Il Tribunale ha, infatti, accertato che essi si limitarono a reiterare le richieste giàformulate, senza rappresentare tempestivamente le ragioni di urgenza nérilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costantepubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo; all'esito del sollecitodel 24 marzo 2026, poi, emetteva un'ulteriore autorizzazione di pari data,delegando la polizia giudiziaria alla selezione dei progressivi e allapredisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta la segnalazionedell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguente a disporrel'inoltro della pratica all'ufficio competente con espressa autorizzazione allaestrazione del materiale richiesto.In tale contesto, dunque, non può ritenersi che il mancato tempestivoconseguimento delle registrazioni sia riconducibile ad un'ingiustificata inerziadell'organo requirente.

Al contrario, la tardiva rappresentazione delle esigenzeconnesse alla celebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessitàdell'istanza, riferita ad un numero estremamente elevato di captazioniriguardanti più indagati, e la mancata attivazione del difensore al fine diverificare l’esito delle autorizzazioni rilasciate, non consentono di ravvisare unaviolazione del diritto di difesa imputabile all'ufficio del pubblico ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si èinvece attivato progressivamente e senza ritardi in ragione delle istanze ricevute.2.

Il secondo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.2.1.

In particolare, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ilricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla c.d. prova diresistenza, verificando se, una volta espunte le intercettazioni dal materialeutilizzabile, il restante compendio indiziario fosse comunque idoneo a sostenere ilgiudizio cautelare.Invero, la cd. prova di resistenza costituisce un'operazione valutativasuccessiva all'accertamento della patologia denunciata, che rende necessaria laverifica se, espunto l’elemento inutilizzabile dalla complessiva valutazione delcompendio indiziario, la misura cautelare trovi autonomo sostegno negli ulteriorielementi acquisiti (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).Nel caso in esame, il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva, ritenendopienamente utilizzabili i risultati delle captazioni posti a fondamento della misuracautelare.Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di verificare la tenuta del quadroindiziario prescindendo da elementi probatori che erano stati ritenutilegittimamente acquisiti ed utilizzabili.2.2.

Con riferimento ai residui profili di censura, il motivo è aspecifico ecomunque non consentito.2.2.1.

Come noto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella cheserve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezzafinale.

Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli,perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezzae non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamatodall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024,dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023,Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 –01).2.2.2.

Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del pesoprobatorio degli indizi sia compito riservato al giudice del merito e che, in sede dilegittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilodella sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonchécongruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili lecensure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dalgiudice(Sez. 3 , n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).2.2.3.

Orbene, ciò premesso, le censure, benché formalmente veicolateconfrontano con le argomentazioni del Tribunale, e con esse il ricorrente finisceper sollecitare la revisione di elementi che attengono essenzialmente al meritodella decisione impugnata.Già nella formulazione, che contiene una denuncia cumulativa di vizi dimotivazione tra loro anche incompatibili, si coglie la aspecificità della censura.Inoltre, il motivo risulta vieppiù infondato nella parte in cui fa conseguire ivizi della motivazione alla inutilizzabilità del dato captativo, al riguardo risultandoassorbenti le considerazioni esposte in relazione alla infondatezza del primomotivo di ricorso.2.2.4.

QQqquanto poi alla censura che attinge la motivazione - siccomemeramente apparente - nella parte in cui fonda su “dati di esperienza e sullariconosciuta esistenza storica sul territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], dellaconsorteria Arena-[OSCURATO:PERSONA]”, la stessa risulta aspecifica ed anchemanifestamente infondata per le seguenti ragioni.2.2.4.1.

Al riguardo, si rammenta come questa Corte abbia chiarito chel’esistenza ed il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può esseredesunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabilidell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenutinelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalitàperseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva trala formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità taleda aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazionemafiosa del gruppo storico (Sez. 5, n. 10645 del 21/11/2025, dep. 2026, Alvaro,Rv. 289694 – 02; Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 – 03;Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043 – 01).Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di dirittosopra enunciato, dando rilievo agli accertamenti contenuti nelle sentenze dicondanna intervenute in numerosi procedimenti penali ed evidenziando glielementi indicativi della assenza di soluzione di continuità tra i fatti di cui alpresente procedimento e quelli di cui ai diversi processi in cui è intervenutacondanna (vds. pagg. 3 -10 della ordinanza impugnata).Si tratta di motivazione ampia, puntuale, logica e addentellata a numerosielementi, di ordine fattuale e logico, con cui il motivo di ricorso omette ogni tipodi confronto.2.2.4.2.

Sotto altro profilo, quanto al capo 3, il ricorrente ha censurato lamotivazione siccome apparente ed illogica nella parte in cui assume la mancatacontestazione quale dato da cui far discendere, in via inferenziale, la genuinitàdel dato captativo, ivi compresa la disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di untelefono cellulare in carcere.Sul punto, il Tribunale ha reso motivazione compiuta e priva di aporielogiche, con cui ha evidenziato gli elementi, di ordine fattuale e logico, da cui hatratto il dato della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore delleconversazioni intercettate (vds. pagg. 9 e 10 della ordinanza).Peraltro, il Tribunale dà atto di come la circostanza della disponibilità deltelefono da parte del [OSCURATO:PERSONA] in corso di detenzione non risulti contestata, con ciòfacendo corretta applicazione del principio di diritto, a cui questo Collegio intendedare continuità, secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti"de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesameresa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere dispecificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sullarelativa valutazione), onde provocare il giudice del riesame a fornire risposteadeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata adesprimersi.Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso chesottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possonotrovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancataosservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, exart. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01)2.2.4.3.

Con riguardo al reato di cui al capo 12, ai danni di [OSCURATO:PERSONA],il ricorrente ha lamentato come la motivazione fosse apparente, nonché viziatada manifesta illogicità e travisamento, nella parte in cui non si è confrontata conla assenza di valenza indiziaria della relazione di servizio (all. 10), riportante leconfidenze della persona offesa, in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato as.i.t. (all. 11).Il motivo difetta di specificità.Invero, il tribunale ha ricostruito la vicenda relativa alla tentata estorsione aidanni del [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo puntuale a plurimi incontri ed interlocuzioni,avvenuti in lungo lasso di tempo, risultanti non solo da fonte dichiarativa, maanche dalle intercettazioni e dalle risultanze del sistema di videosorveglianza nelcorso di una pluralità di occasioni (vds. pagg. 10-12).La motivazione dà, inoltre, specificamente conto di come gli elementiconvergenti in ordine alla tentata estorsione in oggetto si ricavino non solo dalledichiarazioni della persona offesa, ma anche “dall’analisi delle immaginiestrapolate dal sistema di videosorveglianza e, soprattutto, dalle intercettazionitelefoniche ed ambientali”.Il motivo di ricorso risulta, dunque, sul punto aspecifico, difettando la cd.prova di resistenza ma anche la allegazione di decisività di quelle specifichedichiarazioni attinte da censura.Il motivo contiene, poi, anche un profilo di manifesta infondatezza, laddovela motivazione viene censurata siccome non rispondente al canone dell’ “al di làdi ogni ragionevole dubbio”.Sul punto, invero, si rammenta che la gravità indiziaria, richiesta ai fini dellaemissione di un provvedimento cautelare, non impone, diversamente da quantorichiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio,della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendosufficiente un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagatoinferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019,Caria, Rv. 278335 – 02; Sez 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Miele, Rv.272687 – 01).2.2.5.

La motivazione è stata infine censurata con riferimento al capo 15,nella parte in cui avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza che, inrelazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbero elementi diversi ed ulterioririspetto alle intercettazioni e laddove il tribunale ha ritenuto di comprovare ildato captativo inutilizzabile attraverso altre intercettazioni, parimentiinutilizzabili, omettendo di svolgere la cd. prova di resistenza.Il motivo è infondato per le considerazioni per cui è stato ritenuto infondatoil primo motivo, non essendo operate deduzioni o portate argomentazioniulteriori e diverse, né essendo esplicitati, a sostegno della dedottainutilizzabilità, profili differenti di censura.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.Alla pronuncia conseguono altresì gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 02/04/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettavala richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso laordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro del 23/02/2026, applicativa della misura cautelare della custodia incarcere, che confermava, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesedella procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, propongono ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di TommasoGentile, articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), incombinato disposto con gli artt. 291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc.pen., nonché vizi di omessa, contraddittoria o illogica motivazione.Al riguardo, il ricorrente, fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità edesposte in premessa le tempistiche e modalità con cui sono state avanzatel’istanza ed i solleciti al fine di ottenere il rilascio di copia dei file audio delleintercettazioni poste a base del provvedimento cautelare, censura la decisionedel Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la eccezione di nullità sulrilievo che non fosse stata espressamente specificata la finalizzazione dellarichiesta alla proposizione del riesame.Invero, così facendo, il Tribunale avrebbe introdotto un requisito noncodificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina, mentre l’esigenzadi avere accesso e compiuta conoscenza degli atti deve ritenersi in re ipsa incaso di atti su cui la misura cautelare si fonda (e senza contare che, a seguitodell’accesso ai file audio, l’istante ben avrebbe potuto valutare di non procederea proporre riesame avverso la ordinanza cautelare genetica).Al riguardo, il ricorrente vieppiù rileva come l’oggetto della istanza fossespecificamente individuato in quelle (sole) intercettazioni che erano stateutilizzate dal pubblico ministero alla base della richiesta di misura cautelare,dunque compiutamente individuabili sulla base di una mera operazionericognitiva, non essendo invece prescritto dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen.che fosse anche indicato il numero di RIT, né le ragioni per cui la richiesta venivaformulata.Premessi ampi richiami, in ricorso, alla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 20200 del 22/04/2010 Lasala, Rv 246907 ed altre), il ricorrente deduce,quindi, che la illegittima compressione del diritto della difesa, derivante dal rifiutoo comunque dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentirel’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate ai fini dellaadozione della ordinanza cautelare, abbia dato luogo ad una nullità di ordinegenerale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.In tal senso rileva, vieppiù, come le eventuali difficoltà organizzative legatealla consegna di copia degli atti non possano ricadere sulla difesa, giàcompulsata ed onerata del rispetto di termini ristretti per la proposizione delriesame.Nella specie, al fine di rappresentare la tempestiva attivazione della difesa,in ricorso si evidenzia che: il 18 marzo 2026 (nella immediatezza della notificadella misura cautelare) veniva presentata la relativa istanza, indicando iprogressivi ed i numeri di RIT di interesse e dichiarando la finalità, voltaall’esigenza difensiva di prendere cognizione dei dialoghi “siccome posti asostegno della mozione cautelare” (all. 3); in data 24 marzo 2026 veniva quindiinoltrato un primo sollecito, sottolineando l’urgenza dell’adempimento,trattandosi di conversazioni “poste alla base della O.C.C. emessa […] ritenutefondamentali per la difesa di tutti gli indagati “ (all. 4); in data 25 marzo 2026,procedeva a proporre riesame; in data 31 marzo 2026 (in seguito alla ricezionedell’avviso di udienza per la trattazione del ricorso, fissata al successivo 2 aprile),veniva depositato un ulteriore sollecito, contenente la indicazione della data diudienza e la specifica ulteriore delle ragioni di urgenza (all. 6); solo il giorno dellaudienza, 2 aprile 2026, veniva comunicata la messa a disposizione dei file audio.A tale riguardo, il ricorrente deduce come l’esistenza di una autorizzazionealla estrazione di copia, rimasta interna all’Ufficio della Procura e non comunicataal difensore, non potesse scongiurare la nullità verificatasi.2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 273,292, comma 2-ter e 309 cod. proc. pen., nonché vizi di contraddittoria emanifestamente illogica motivazione in ordine alla valutazione della sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza ed omessa applicazione della cd. prova diresistenza, a seguito della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.Al riguardo, rileva, con riferimento ai capi 1, 3, 12 e 15, come la ordinanzagenetica abbia tratto il compendio indiziario connotato da gravità dal materialecaptativo, che dunque supporta in maniera esclusiva l’apparato motivazionale.Deduce vieppiù la illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazionein relazione alla valutazione delle fonti dichiarative ed al travisamento dellaprova.2.2.1. Rileva, poi, come il Tribunale del riesame abbia offerto unamotivazione meramente apparente nella parte in cui fonda su “dati di esperienzae sulla riconosciuta esistenza storica, sul territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], dellaconsorteria Arena-[OSCURATO:PERSONA]”, tratti dalla acquisizione di sentenzedefinitive, ma omettendo di individuare elementi indiziari dotati di autonomacapacità dimostrativa del costrutto accusatorio.2.2.2. Sotto altro profilo, quanto al capo 3, censura la motivazione siccomeapparente ed illogica nella parte in cui assume la mancata contestazione qualedato da cui far discendere, in via inferenziale, la genuinità del dato captativo,rilevando, di contro, come la inutilizzabilità delle intercettazioni abbia unaricaduta conseguenziale sull’intero impianto accusatorio, ivi compresa ladisponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un telefono cellulare in carcere.2.2.3. Con riguardo al reato di cui al capo 12, ai danni di [OSCURATO:PERSONA],lamenta come la motivazione sia apparente, nonché viziata da manifestaillogicità e travisamento, nella parte in cui non si confronta con la assenza divalenza indiziaria della relazione di servizio (all. 10), riportante le confidenzedella persona offesa, in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato a s.i.t. (all.11), e non risolvendo le macroscopiche divergenze narrative in modo di superareil canone dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”.Rileva ulteriormente, al riguardo, come si tratti di due versioni alternativeche inciderebbero sulla attendibilità intrinseca del narrato del dichiarante.2.2.4. La motivazione viene infine censurata con riferimento al capo 15,nella parte in cui omette di confrontarsi con la circostanza che, in relazione allaposizione del [OSCURATO:PERSONA], non vi sono elementi diversi ed ulteriori rispetto alleintercettazioni e laddove ritiene di comprovare il dato captativo inutilizzabilecd. prova di resistenza.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che si andranno ad esporre.1.1. Il primo motivo è infondato.1.1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, neldichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedurapenale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzionedell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possaottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazionio comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimentocautelare, anche se non depositate, ha affermato che «l'ascolto diretto delleconversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalletrascrizioni effettuate, senza contraddittorioalla polizia giudiziaria», e che «lapossibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 'brogliacci' a supporto diuna richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza diprocedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di ritoassegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere allaprova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi chehanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare unprovvedimento restrittivo della libertà personale».In particolare, la Consulta ha evidenziato che la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria non può surrogare l'ascolto diretto della traccia fonica, attesoche elementi quali intonazioni, pause e modalità espressive possono risultaredecisivi per la corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni.Pertanto, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni costituisceespressione del diritto al contraddittorio e della garanzia di un'effettiva possibilitàdi contestazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare: neconsegue, che «i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, suloro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministeroe non presentate a corredo di quest'ultima» (così Corte costituzionale, insentenza n. 336 del 2008 cit.).1.1.2. Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito come il riconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incidadirettamente anche sul procedimento di riesame, pur non essendo statoquest'ultimo oggetto diretto della pronuncia della Corte costituzionale. Le SezioniUnite hanno infatti evidenziato che il diritto riconosciuto dalla Consulta èfunzionale all'effettivo esercizio di «tutti i rimedi previsti dalle normeprocessuali», fra i quali assume particolare rilievo il controllo demandato alTribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimentocoercitivo (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).In questa prospettiva, è stato precisato che l'obbligo di garantire alla difesal'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assolto con latrasmissione degli atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5,cod. proc. pen. Tale disposizione impone, infatti, al pubblico ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate.D’altro canto, la trasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionaleall'esercizio del controllo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia aisensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concretadisponibilità delle registrazioni sonore. Per l'effettivo esercizio del diritto di difesaè, invece, necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracceaudio utilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen.,come stabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.In tal senso, è stato ulteriormente chiarito, e ribadito anche nellagiurisprudenza più recente, che il relativo diritto di accesso mantiene autonomiarispetto agli obblighi di trasmissione gravanti sul pubblico ministero ai sensidell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20300 del 22 aprile 2010,Lasala, in motivazione; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974-02).1.1.3. Lo stesso legislatore, con l’intervento attuato con l'art. 3, comma 1,lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha modificato l'art. 293, comma 3, cod.proc. pen., recependo l’impostazione della Corte costituzionale e sancendoespressamente che «il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia deiverbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291,comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo allariproduzione dei dati, delle relative registrazioni».1.1.4. Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delpubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.È stato così ritenuto che la lesione del diritto di accesso alle registrazioniintegri, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime della deducibilità e dellesanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. Essa determina unvizio nel procedimento di acquisizione della prova, che, pur non inficiando ilrisultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (ex multis, Sez. U, n.20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907-01; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021,Puglia, Rv. 281689-01).Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto, letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) adessere viziato, mentre nessun vizio inficia l'attività di ricerca della prova ed ilrisultato probatorio in sé considerato. Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019,Spada, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo, Rv. 248187-01).1.1.5. Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dal ricorrente, verificandose, nel caso concreto, ne ricorrano i presupposti.1.1.5.1. A tal fine, assume rilievo il requisito della tempestività dellarichiesta difensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, qualeprimo parametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligenteLa giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti. La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il pubblicoministero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accederealle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilpubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale delmagistrato del pubblico ministero. Al fine di porre il pubblico ministero in gradodi adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensorevenga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dallenorme processuali (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, nonché del momento dideposito della richiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv.274119-01; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548-01).1.1.5.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato altresì precisatocome la tempestività implichi anche la specificità della richiesta, di talché ildifensore sarà tenuto a specificare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa ed afornire precisa indicazione dei file delle captazioni per le quali chiedel'autorizzazione all'ascolto ed al rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non potrà ritenersiingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non potràdeterminare alcuna nullità del procedimento. In tal senso, è stato chiarito chesolo una richiesta formulata in termini tali da consentire all'ufficio requirente diprovvedere utilmente è idonea a fondare la successiva deduzione della lesionedel diritto di difesa (Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01).Inoltre, seppure in alcune pronunce si è affermato non essere prescritto chel'istanza difensiva, volta ad ottenere copia del file audio delle intercettazioni,contenga la indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021,Puglia, cit.), nel solco di un più recente indirizzo ermeneutico si è comunqueposto l’accento sul comportamento diligente dell’istante ed affermato che ildifensore ha l'onere di indicare i file delle captazioni di cui chiede l'autorizzazioneall'ascolto ed al rilascio di copia, a fronte di un provvedimento cautelareparticolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione,fondato su numerose intercettazioni, sicché, in mancanza di tali indicazioni, ilritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato el'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità delprocedimento (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381 – 02).1.1.5.3. Con orientamento che va consolidandosi nel tempo, poi, si èprecisato che il difensore che ha tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è comunque tenutoad attivarsi diligentemente anche per entrarne in possesso, non sussistendo unobbligo degli uffici di recapitargli il materiale, né di avvisarlo della suadisponibilità (Sez. 2, n. 37712 del 30/09/2025, Villotti, Rv. 288934-01; Sez. 5,n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01).In tale prospettiva, è stato chiarito che la mancata messa a disposizione deldifensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni poste afondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio solo ove lo stesso abbia documentato lapropria diligente attivazione ed allegato di non averli reperiti, senza che talecircostanza sia stata smentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288427-01: fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato piùvolte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione alprovvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine,inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con PEC allasegreteria del pubblico ministero ed all'archivio intercettazioni).D’altro canto, nella stessa pronuncia di Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep.2024, Policaro, citata in ricorso, questa Corte è giunta ad annullare senza rinviole ordinanze del Tribunale del riesame, rilevando la violazione del diritto deldifensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta cautelare, infattispecie in cui il pubblico ministero o non aveva dato riscontro alla richiesta onon aveva addotto alcuna giustificazione a sostegno della mancata evasionedella richiesta o, ancora, aveva addotto giustificazioni sull’omissione o sul ritardovalutate inadeguate, illogiche, contraddittorie o non esaustive.1.1.5.4. Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul pubblico ministero nonpuò ritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa; tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo, né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.1.1.6. Nel caso di specie, fermo restando l'obbligo di ostensione del pubblicoministero, non risulta dimostrata la tempestiva e diligente attivazione deldifensore, necessaria per configurare la dedotta lesione del diritto di difesa.Invero, per come correttamente rilevato dal Tribunale, è risultato che ildifensore non si è diligentemente attivato e, a fronte di un provvedimentocautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi diimputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha formulato la richiesta diestrapolazione di n. 654 progressivi indistintamente riferiti alle posizioni di variindagati (vds. pagg. 2-3 della ordinanza); inoltre, la richiesta difensiva,depositata il 19 marzo 2026, non conteneva alcun riferimento, neppure implicito,all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzione dell'instaurando procedimentodi riesame. Analogamente, il successivo sollecito del 24 marzo 2026 si limitava areiterare la richiesta, senza rappresentarne l'urgenza né collegarla allaimminente celebrazione del giudizio di riesame. Solo con l'ulteriorecomunicazione del 31 marzo 2026, la difesa segnalava che l'udienza cameraleper la trattazione del riesame era stata fissata per il 2 aprile 2026, prospettando,per la prima volta, l'esigenza di ottenere il materiale in tempi compatibili con talescadenza.Né risulta che, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e lacelebrazione dell'udienza, i difensori abbiano svolto ulteriori attività volte averificare lo stato della procedura o la concreta disponibilità dei supporti richiesti.Il Tribunale ha, infatti, accertato che essi si limitarono a reiterare le richieste giàformulate, senza rappresentare tempestivamente le ragioni di urgenza nérilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costantepubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo; all'esito del sollecitodel 24 marzo 2026, poi, emetteva un'ulteriore autorizzazione di pari data,delegando la polizia giudiziaria alla selezione dei progressivi e allapredisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta la segnalazionedell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguente a disporrel'inoltro della pratica all'ufficio competente con espressa autorizzazione allaestrazione del materiale richiesto.In tale contesto, dunque, non può ritenersi che il mancato tempestivoconseguimento delle registrazioni sia riconducibile ad un'ingiustificata inerziadell'organo requirente. Al contrario, la tardiva rappresentazione delle esigenzeconnesse alla celebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessitàdell'istanza, riferita ad un numero estremamente elevato di captazioniriguardanti più indagati, e la mancata attivazione del difensore al fine diverificare l’esito delle autorizzazioni rilasciate, non consentono di ravvisare unaviolazione del diritto di difesa imputabile all'ufficio del pubblico ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si èinvece attivato progressivamente e senza ritardi in ragione delle istanze ricevute.2. Il secondo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.2.1. In particolare, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ilricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla c.d. prova diresistenza, verificando se, una volta espunte le intercettazioni dal materialeutilizzabile, il restante compendio indiziario fosse comunque idoneo a sostenere ilgiudizio cautelare.Invero, la cd. prova di resistenza costituisce un'operazione valutativasuccessiva all'accertamento della patologia denunciata, che rende necessaria laverifica se, espunto l’elemento inutilizzabile dalla complessiva valutazione delcompendio indiziario, la misura cautelare trovi autonomo sostegno negli ulteriorielementi acquisiti (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).Nel caso in esame, il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva, ritenendopienamente utilizzabili i risultati delle captazioni posti a fondamento della misuracautelare.Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di verificare la tenuta del quadroindiziario prescindendo da elementi probatori che erano stati ritenutilegittimamente acquisiti ed utilizzabili.2.2. Con riferimento ai residui profili di censura, il motivo è aspecifico ecomunque non consentito.2.2.1. Come noto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella cheserve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezzafinale. Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli,perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezzae non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamatodall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024,dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023,Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 –01).2.2.2. Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del pesoprobatorio degli indizi sia compito riservato al giudice del merito e che, in sede dilegittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilodella sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonchécongruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili lecensure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dalgiudice(Sez. 3 , n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).2.2.3. Orbene, ciò premesso, le censure, benché formalmente veicolateconfrontano con le argomentazioni del Tribunale, e con esse il ricorrente finisceper sollecitare la revisione di elementi che attengono essenzialmente al meritodella decisione impugnata.Già nella formulazione, che contiene una denuncia cumulativa di vizi dimotivazione tra loro anche incompatibili, si coglie la aspecificità della censura.Inoltre, il motivo risulta vieppiù infondato nella parte in cui fa conseguire ivizi della motivazione alla inutilizzabilità del dato captativo, al riguardo risultandoassorbenti le considerazioni esposte in relazione alla infondatezza del primomotivo di ricorso.2.2.4. QQqquanto poi alla censura che attinge la motivazione - siccomemeramente apparente - nella parte in cui fonda su “dati di esperienza e sullariconosciuta esistenza storica sul territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], dellaconsorteria Arena-[OSCURATO:PERSONA]”, la stessa risulta aspecifica ed anchemanifestamente infondata per le seguenti ragioni.2.2.4.1. Al riguardo, si rammenta come questa Corte abbia chiarito chel’esistenza ed il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può esseredesunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabilidell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenutinelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalitàperseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva trala formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità taleda aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazionemafiosa del gruppo storico (Sez. 5, n. 10645 del 21/11/2025, dep. 2026, Alvaro,Rv. 289694 – 02; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 – 03;Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043 – 01).Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di dirittosopra enunciato, dando rilievo agli accertamenti contenuti nelle sentenze dicondanna intervenute in numerosi procedimenti penali ed evidenziando glielementi indicativi della assenza di soluzione di continuità tra i fatti di cui alpresente procedimento e quelli di cui ai diversi processi in cui è intervenutacondanna (vds. pagg. 3 -10 della ordinanza impugnata).Si tratta di motivazione ampia, puntuale, logica e addentellata a numerosielementi, di ordine fattuale e logico, con cui il motivo di ricorso omette ogni tipodi confronto.2.2.4.2. Sotto altro profilo, quanto al capo 3, il ricorrente ha censurato lamotivazione siccome apparente ed illogica nella parte in cui assume la mancatacontestazione quale dato da cui far discendere, in via inferenziale, la genuinitàdel dato captativo, ivi compresa la disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di untelefono cellulare in carcere.Sul punto, il Tribunale ha reso motivazione compiuta e priva di aporielogiche, con cui ha evidenziato gli elementi, di ordine fattuale e logico, da cui hatratto il dato della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore delleconversazioni intercettate (vds. pagg. 9 e 10 della ordinanza).Peraltro, il Tribunale dà atto di come la circostanza della disponibilità deltelefono da parte del [OSCURATO:PERSONA] in corso di detenzione non risulti contestata, con ciòfacendo corretta applicazione del principio di diritto, a cui questo Collegio intendedare continuità, secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti"de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesameresa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere dispecificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sullarelativa valutazione), onde provocare il giudice del riesame a fornire risposteadeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata adesprimersi.Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso chesottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possonotrovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancataosservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, exart. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01)2.2.4.3. Con riguardo al reato di cui al capo 12, ai danni di [OSCURATO:PERSONA],il ricorrente ha lamentato come la motivazione fosse apparente, nonché viziatada manifesta illogicità e travisamento, nella parte in cui non si è confrontata conla assenza di valenza indiziaria della relazione di servizio (all. 10), riportante leconfidenze della persona offesa, in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato as.i.t. (all. 11).Il motivo difetta di specificità.Invero, il tribunale ha ricostruito la vicenda relativa alla tentata estorsione aidanni del [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo puntuale a plurimi incontri ed interlocuzioni,avvenuti in lungo lasso di tempo, risultanti non solo da fonte dichiarativa, maanche dalle intercettazioni e dalle risultanze del sistema di videosorveglianza nelcorso di una pluralità di occasioni (vds. pagg. 10-12).La motivazione dà, inoltre, specificamente conto di come gli elementiconvergenti in ordine alla tentata estorsione in oggetto si ricavino non solo dalledichiarazioni della persona offesa, ma anche “dall’analisi delle immaginiestrapolate dal sistema di videosorveglianza e, soprattutto, dalle intercettazionitelefoniche ed ambientali”.Il motivo di ricorso risulta, dunque, sul punto aspecifico, difettando la cd.prova di resistenza ma anche la allegazione di decisività di quelle specifichedichiarazioni attinte da censura.Il motivo contiene, poi, anche un profilo di manifesta infondatezza, laddovela motivazione viene censurata siccome non rispondente al canone dell’ “al di làdi ogni ragionevole dubbio”.Sul punto, invero, si rammenta che la gravità indiziaria, richiesta ai fini dellaemissione di un provvedimento cautelare, non impone, diversamente da quantorichiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio,della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendosufficiente un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagatoinferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019,Caria, Rv. 278335 – 02; Sez 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Miele, Rv.272687 – 01).2.2.5. La motivazione è stata infine censurata con riferimento al capo 15,nella parte in cui avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza che, inrelazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbero elementi diversi ed ulterioririspetto alle intercettazioni e laddove il tribunale ha ritenuto di comprovare ildato captativo inutilizzabile attraverso altre intercettazioni, parimentiinutilizzabili, omettendo di svolgere la cd. prova di resistenza.Il motivo è infondato per le considerazioni per cui è stato ritenuto infondatoil primo motivo, non essendo operate deduzioni o portate argomentazioniulteriori e diverse, né essendo esplicitati, a sostegno della dedottainutilizzabilità, profili differenti di censura.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.Alla pronuncia conseguono altresì gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente