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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27627/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28844/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, i n persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5718/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 5757/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 28844/2018 Pag.Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata il 13/04/2018 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittimi (per carenza, anche sotto il profilo della loro specifica indicazione, delle ragioni temporanee legittimanti le assunzioni) i contratti a termine e di somministrazione intercorsi fra il Ministero dell’Interno ed [OSCURATO:PERSONA] e condannava il primo a pagare alla seconda, a titolo di indennità risarcitoria exart. 32, comma 5, l. n. 183/2010, sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

3. il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso;

4. sia il Ministero sia la controricorrente hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con l’ unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza tener conto delle modificazioni del rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e il Nigro medio tempore intervenute; rileva che con decreto ministeriale del 21 dicembre 2017 si era proceduto, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dalla Presidenza del Consiglio, all’assunzione di numerosi operatori amministrativi facenti parte di quel contingente di coadiutori già in servizio presso gli sportelli unici Immigrazione di questure e prefetture, contingente di cui faceva parte il Nigro; deduce che il controricorrente è stato stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2018, e dunque in epoca successiva al giudizio di appello; assume che tale stabilizzazione ha cancellato l’illecito;

2. il motivo è inammissibile; la situazione in esame, di una stabilizzazione intervenuta (“a far data dal 1° gennaio 2018”) nel periodo compreso tra la lettura del dispositivo (7 dicembre 2017) e la pubblicazione della sentenza d’appello (13 aprile 2018), non è diversa da quella, già esaminata da questa Corte, in cui la stabilizzazione è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità; è stato affermato (Cass. 6 luglio 2022, n. 21355, alla cui motivazione si rinvia exart.118 disp. att. cod. proc. civ.)che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.); R.G.N. 28844/2018 Pag.ed è pur sempre un fatto sopravvenuto quello dell’avvenuta stabilizzazione del lavoratore all’esito delle procedure previste dai vari testi normativi all’uopo succedutisi nel tempo; ed allora la deduzione del ricorrente, che non formula alcuna critica al ragionamento della Corte territoriale, può essere intesa soltanto come mera (inammissibile) sollecitazione a riaprire una fase istruttoria ormai definitivamente chiusa dopo la pronuncia d’appello (in disparte la eventualità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello per il fatto sopravvenuto asseritamente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno);

4. il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; non si ravvisano gli estremi per la condanna per responsabilità aggravata del Ministero invocata da parte della controricorrente;

6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna il Ministero al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28844/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, i n persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5718/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 5757/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 28844/2018 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata il 13/04/2018 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittimi (per carenza, anche sotto il profilo della loro specifica indicazione, delle ragioni temporanee legittimanti le assunzioni) i contratti a termine e di somministrazione intercorsi fra il Ministero dell’Interno ed [OSCURATO:PERSONA] e condannava il primo a pagare alla seconda, a titolo di indennità risarcitoria exart. 32, comma 5, l. n. 183/2010, sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso; 4. sia il Ministero sia la controricorrente hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con l’ unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza tener conto delle modificazioni del rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e il Nigro medio tempore intervenute; rileva che con decreto ministeriale del 21 dicembre 2017 si era proceduto, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dalla Presidenza del Consiglio, all’assunzione di numerosi operatori amministrativi facenti parte di quel contingente di coadiutori già in servizio presso gli sportelli unici Immigrazione di questure e prefetture, contingente di cui faceva parte il Nigro; deduce che il controricorrente è stato stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2018, e dunque in epoca successiva al giudizio di appello; assume che tale stabilizzazione ha cancellato l’illecito; 2. il motivo è inammissibile; la situazione in esame, di una stabilizzazione intervenuta (“a far data dal 1° gennaio 2018”) nel periodo compreso tra la lettura del dispositivo (7 dicembre 2017) e la pubblicazione della sentenza d’appello (13 aprile 2018), non è diversa da quella, già esaminata da questa Corte, in cui la stabilizzazione è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità; è stato affermato (Cass. 6 luglio 2022, n. 21355, alla cui motivazione si rinvia exart.118 disp. att. cod. proc. civ.)che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.); R.G.N. 28844/2018 Pag.ed è pur sempre un fatto sopravvenuto quello dell’avvenuta stabilizzazione del lavoratore all’esito delle procedure previste dai vari testi normativi all’uopo succedutisi nel tempo; ed allora la deduzione del ricorrente, che non formula alcuna critica al ragionamento della Corte territoriale, può essere intesa soltanto come mera (inammissibile) sollecitazione a riaprire una fase istruttoria ormai definitivamente chiusa dopo la pronuncia d’appello (in disparte la eventualità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello per il fatto sopravvenuto asseritamente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno); 4. il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile; 5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; non si ravvisano gli estremi per la condanna per responsabilità aggravata del Ministero invocata da parte della controricorrente; 6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna il Ministero al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm
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