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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02805/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32741/22 Rilevato che con sentenza in data 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 5 ottobre 2020 del GUP del Tribunale di Mantova, ha ridotto l'entità della confisca inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna per i reati degli art. 2 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che la ricorrente ha presentato un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena inflitta pari ad anni due e mesi quattro di reclusione, perché il Giudice di primo grado nel giudizio abbreviato aveva stimato congrua come pena base per il reato più grave la pena di anni tre e mesi tre di reclusione sul presupposto dell'elevato importo della fattura falsa e la Corte di appello aveva giustificato tale statuizione con formula criptica per "l'elevato valore delle allarmanti modalità esecutive dei reati": secondo la difesa l'espressione usata dalla Corte territoriale era stereotipata e non adeguata a giustificare il discostamento dalla media edittale (all'epoca il reato più grave dell'art. 2 era punito con la pena da un anno e sei mesi di reclusione a sei anni di reclusione), tanto più che, dal punto di vista oggettivo, si era trattato di un'unica fattura falsa; Rilevato che la difesa ha trasmesso una memoria con cui ha rinnovato la contestazione in merito all'espressione usata dalla Corte territoriale; Rilevato che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, il GUP aveva determinato la pena per il reato dell'art. 2 in anni tre di reclusione, considerato l'elevato importo della fattura, aumentata per la continuazione ad anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione; Ritenuto che il motivo attenga alla pena la cui motivazione si fonda su un adeguato esame delle istanze difensive: la Corte territoriale ha infatti evidenziato, reiterando l'argomento del primo Giudice, che il fatto era grave, perché si trattava di una fattura di euro 4.180.000 di cui euro 380.000 per IVA usata ai fini della dichiarazione dei redditi 2015, e che nel 2017y non aveva versato l'acconto dell'IVA dovuta per la dichiarazione annuale del 2016, per cui vi era stata un'evasione di IVA pari a euro 2.667.328,00; Ritenuto che la Corte territoriale abbia idoneamente motivato il discostamento della pena dal medio edittale, facendo riferimento sia all'elevato disvalore della condotta sia alle allarmanti modalità esecutive, espressione questa seconda, coerente sia con RG 32741/22 l'elevato valore della fattura falsa utilizzata sia con l'elevato valore dell'acconto IVA non versato nel 2017; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32741/22 Rilevato che con sentenza in data 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 5 ottobre 2020 del GUP del Tribunale di Mantova, ha ridotto l'entità della confisca inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna per i reati degli art. 2 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che la ricorrente ha presentato un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena inflitta pari ad anni due e mesi quattro di reclusione, perché il Giudice di primo grado nel giudizio abbreviato aveva stimato congrua come pena base per il reato più grave la pena di anni tre e mesi tre di reclusione sul presupposto dell'elevato importo della fattura falsa e la Corte di appello aveva giustificato tale statuizione con formula criptica per "l'elevato valore delle allarmanti modalità esecutive dei reati": secondo la difesa l'espressione usata dalla Corte territoriale era stereotipata e non adeguata a giustificare il discostamento dalla media edittale (all'epoca il reato più grave dell'art. 2 era punito con la pena da un anno e sei mesi di reclusione a sei anni di reclusione), tanto più che, dal punto di vista oggettivo, si era trattato di un'unica fattura falsa; Rilevato che la difesa ha trasmesso una memoria con cui ha rinnovato la contestazione in merito all'espressione usata dalla Corte territoriale; Rilevato che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, il GUP aveva determinato la pena per il reato dell'art. 2 in anni tre di reclusione, considerato l'elevato importo della fattura, aumentata per la continuazione ad anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione; Ritenuto che il motivo attenga alla pena la cui motivazione si fonda su un adeguato esame delle istanze difensive: la Corte territoriale ha infatti evidenziato, reiterando l'argomento del primo Giudice, che il fatto era grave, perché si trattava di una fattura di euro 4.180.000 di cui euro 380.000 per IVA usata ai fini della dichiarazione dei redditi 2015, e che nel 2017y non aveva versato l'acconto dell'IVA dovuta per la dichiarazione annuale del 2016, per cui vi era stata un'evasione di IVA pari a euro 2.667.328,00; Ritenuto che la Corte territoriale abbia idoneamente motivato il discostamento della pena dal medio edittale, facendo riferimento sia all'elevato disvalore della condotta sia alle allarmanti modalità esecutive, espressione questa seconda, coerente sia con RG 32741/22 l'elevato valore della fattura falsa utilizzata sia con l'elevato valore dell'acconto IVA non versato nel 2017; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere esten
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