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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33864/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAiblUatIvA~R~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con appello sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza inappellabile perché di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile e può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il suddetto difensore non risulta abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendo iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione; Considerato che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000), atto trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dal giudice d'appello impropriamente adito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAiblUatIvA~R~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con appello sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza inappellabile perché di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile e può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il suddetto difensore non risulta abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendo iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione; Considerato che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000), atto trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dal giudice d'appello impropriamente adito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 33864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris