CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 31776/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15947/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 444/2021 depositata il 01/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con la sentenza n. 444/2021 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il 01/04/2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva parzialmente l’appello del ricorrente e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1510/2016 (r.g.n. 666/2014, pubblicata il 05/04/2016) del Tribunale di Salerno, accertava, se pur per un ambito temporale non esaustivo dell’intero rapporto, il credito della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro nella minore somma di euro 241.677,33 per il c/c n. 3060 al 31/12/2012 e confermava il saldo debitore di euro 229.419,90 per il conto anticipi n. 280027 al 31/12/2012. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso la BNL. Con atto del 3.9.2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto sostiene di aver definito in via transattiva la vertenza giudiziale. Tale rinuncia non risulta notificata alla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Il ricorso deve essere dichiarato estinto perrinuncia al ricorso sulla base di intervenuta transazione tra le parti. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Non si dispone sulle spese del giudizio stante l’intervenuto accordo transattivo in corso di causa. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.M La Corte di